Sei in: Home > Comune > Consiglio comunale archivio 2010-2014 > Gruppi consiliari > Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it > Consiglieri comunali > Marco Gavagnin > Archivio atti > Interrogazione nr. d'ordine 960
Contenuti della pagina

Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it - Interrogazione nr. d'ordine 960

Logo Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it Marco Gavagnin
nr. d'ordine nr. protocollo data pubbl. proponente assessore competente data protocollo data scadenza tipo risposta
960 240 29/12/2011 Marco Gavagnin
 
Assessore
Ugo Bergamo
29/12/2011 28/01/2012 scritta

 
tipo comunicazionedata pubblicazionetesto
risposta08-02-2012Leggi

 

Venezia, 29 dicembre 2011
nr. ordine 960
n p.g. 240
 

All'Assessore Ugo Bergamo


e per conoscenza

Alla Segreteria della Commissione consiliare IV Commissione
Al Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo Consiliari
Al Presidente della Municipalità Mestre - Carpenedo
Al Vicesegretario Vicario

 

Oggetto: Ordinanza n.° 811 del 22/12/2011 avente per oggetto “Regolamentazione della sosta di autocaravan e caravan nel territorio del Comune di Venezia”

Tipo di risposta richiesta: scritta

 






Premesso
che l’amministrazione comunale, emanando provvedimenti amministrativi indirizzati ai propri cittadini, deve informare la sua azione ai principi di uguaglianza e parità di trattamento, sanciti dalla Costituzione agli artt. 3 e 16;
che, ai sensi dell'art. 185 comma 1 del Nuovo Codice della strada, ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti di cui agli artt. 6 e 7 del Codice, gli autocaravan sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli;
che la loro sosta, ove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se essi poggiano sul suolo esclusivamente con le ruote, non emettono deflussi propri e non occupano la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro (art. 185 comma 2 C.d.S.);
che nel caso di sosta, o parcheggio a pagamento, le tariffe possono essere maggiorate fino al 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona (art. 185 comma 3 C.d.S.);
che e’ vietato lo scarico di residui organici e di acque chiare e luride su strade e aree pubbliche, al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario (art. 185 comma 4 C.d.S.);
che i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dall’ente proprietario della strada, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali (art. 5 comma 3 C.d.S.);
che inoltre nel caso di autocaravan che poggino sulla sede stradale con le proprie ruote, senza emettere deflussi propri, e che non occupino la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro, in assenza di ostacoli atti a giustificarla (limitazioni alla circolazione dirette ai veicoli aventi una sagoma per altezza superiore all’altezza di un ostacolo non eliminabile) la limitazione alla circolazione stradale e sosta per detta particolare categoria di autoveicoli appare illegittima;

considerato
che senza alcun preavviso, e solo attraverso alcuni recenti articoli apparsi nei giornali locali, è stato annunciato alla cittadinanza che dal prossimo 1° gennaio 2012 sarebbe stato istituito un divieto di sosta generale per camper e caravan in tutto il territorio comunale e che si sarebbero però allestite delle apposite aree di sosta gratuita all'interno di quattro parcheggi scambiatori della città (Castellana, Miranese, zona Cà emiliani e via Buozzi);
che l’Ordinanza comunale citata, la n. 811 del 22.12.2011, è stata emessa in concomitanza delle festività natalizie e quindi i cittadini non ne hanno potuto avere grande contezza;
che tale ordinanza, esecutiva a decorrere dal giorno 10.01.2012, prevede da subito non solo la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal C.d.S. ma anche la sanzione accessoria della rimozione coatta del veicolo e che degli iniziali quattro parcheggi scambiatori sono stati individuati due sole aree di sosta libera nei “parcheggi scambiatori di via Miranese e via Castellana”. Ne deriva che gli stalli liberi sono già fin d’ora insufficienti e l'ordinanza obbligherebbe, di fatto, i cittadini a ricorrere ad aree di sosta a pagamento gestite da privati, il cui costo è molto oneroso, specie in un periodo di grave crisi economica, pur a fronte di tasse e imposte pagate, al pari di tutti gli altri possessori di veicoli aventi libera circolazione, per disporre di parcheggi;
che inoltre, su tale argomento, va ricordata la Direttiva dell’ex Ministero dei Lavori Pubblici n. 6688 del 24.10.2000 “sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica, e criteri per l’installazione e la manutenzione”: il paragrafo 5, in particolare, dedicato agli “Impieghi non corretti della segnaletica stradale” al punto 1 sui “Casi più ricorrenti di vizi dei procedimenti” indica espressamente le ordinanze di divieto di circolazione e sosta di autocaravan e caravan, le cui finalità hanno scarsa, o del tutto carente, attinenza con la circolazione, e invece celano non espressi motivi di interessi locali, non perseguibili con lo strumento dell’ordinanza sindacale a norma dell’art. 7;
che infine il Ministero dei Trasporti ha chiarito in una nota all'ANCI che l'emanazione della circolare n. 31543/2007 del 02.04.2007, in materia di circolazione e sosta delle autocaravan, si è resa necessaria a seguito delle innumerevoli e ripetute istanze presentate circa la corretta applicazione del Codice della strada in materia di autocaravan (articolo 185 C.d.S.), e – aspetto particolarmente importante - è stata formulata ai sensi dell’art. 35 comma 1, che conferisce al Ministero dei Trasporti il potere di direttiva in materia di Codice della strada, vincolando in tal modo gli enti proprietari delle strade ad applicare le disposizioni in esse contenute. In particolare il Ministero ha avuto modo di accertare che, nell'attività di regolamentazione della circolazione, alcuni comuni emanano provvedimenti che danneggiano e discriminano la categoria dei camperisti nonostante la chiara disposizione di legge, di cui all’art. 185 comma 1 C.d.S. che statuisce “i veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli”. L'ANCI ha conseguentemente informato i Comuni d'Italia circa queste direttive e chiarimenti formulati dal Ministero;
che infine il provvedimento in esame potrebbe suscitare in città voci e commenti, capaci di compromettere il buon nome dell'amministrazione comunale, se messa insieme alla notizia della concessione, fatta da ASM ad una cooperativa sociale guidata da Toffanin, ex consigliere comunale dell'UDC, avente per oggetto un'area di sosta presso il parco di San Giuliano ora adibita a park per camperisti, affidata senza alcuna procedura di gara per un prezzo annuo piuttosto irrisorio (4.000 euro) rispetto ai potenziali guadagni di attività similari;


si chiede al Sindaco e all’assessore competente
di chiarire innanzitutto le motivazioni e le finalità della citata ordinanza considerato che appare scarsamente motivata;
di illustrare poi le norme giuridiche a fondamento di tale scelta e in base alle quali l’amministrazione comunale sembra disattendere precise indicazioni del Ministero dei Trasporti e della stessa ANCI;
di esplicitare le ragioni in base alle quali viene vietata la sosta e la circolazione alle autocaravan sulla base di un’ordinanza motivata dalla necessità di salvaguardare soprattutto, l’igiene e la sanità pubblica, senza tenere conto che le autocaravan, per il loro allestimento, che comprende serbatoi di raccolta delle acque inerenti cucina e bagno, sono veicoli che non possono mettere in pericolo l’igiene pubblica.
Inoltre, da un punto di vista logico-giuridico la motivazione adottata circa “lo scarico di residui organici e acque chiare e luride”, non appare sufficiente a giustificare il provvedimento, in quanto l’eventuale violazione alle norme di tutela del manufatto stradale di cui all’art. 15, comma 1, lett. f) e g) C.d.S., sono già sanzionabili ai sensi del medesimo articolo, commi 2, 3 e 4;
di esplicitare le ragioni in base alle quali si invoca il divieto di campeggio per giustificare il divieto di sosta per le autocaravan. E’ indubbio che il comune possieda il diritto/dovere di intervenire per limitare, reprimere o regolamentare l'attività di campeggio. In tal caso le ordinanze, per essere legittime, devono essere emanate alla luce del citato comma 1 dell'art. 185 del Codice della Strada, il quale stabilisce che le autocaravan sono soggette alla disciplina prevista per gli altri veicoli, e del 2 comma in base al quale “la sosta delle stesse, dove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote …”.
Pertanto, nel caso di autocaravan che poggino sulla sede stradale con le proprie ruote, senza emettere deflussi propri, e non occupino la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro, un’eventuale azione sanzionatoria appare decisamente illegittima;
di chiarire in base a quale attività istruttoria, di quali e quanti casi si sia tenuto conto, in base a quali rilievi si sia pervenuti, per giustificare un tale provvedimento di ampia portata rispetto alla limitazione della circolazione e sosta dei veicoli in oggetto;
di chiarire inoltre come l’ordinanza preveda di regolamentare i cittadini che non risiedono nei quartieri adiacenti ai due soli parcheggi scambiatori individuati e adibiti a sosta gratuita (si pensi soltanto ai residenti di Favaro, Campalto, Marghera o Lido, Pellestrina, etc.);
di esplicitare a quale sanzione amministrativa il cittadino può incorrere e quali procedure e precisi costi siano previsti per la rimozione coatta;
di chiarire infine se, in considerazione della potenziale situazione di contenzioso in materia di circolazione e sosta di autocaravan, si sia verificata la legittimità dell’ordinanza, sottoponendola alla valutazione preventiva del Ministero competente, dell’ANCI, e della Avvocatura Civica in modo da acquisire un parere ed un conforto onde evitare che ai cittadini pervenga un atto illegittimo;
di valutare infine se non sia opportuno per l’Amministrazione, in via di autotutela amministrativa, ritirare il provvedimento allo scopo di ristabilire una condizione di conformità alle disposizioni impartite dal Ministero dei Trasporti e dall’ANCI.

Mestre, 28.12.2011

Marco GAVAGNIN, consigliere comunale

 

Marco Gavagnin

 
  1. Marco Gavagnin
  2. Archivio atti
 
Pubblicata il 29-12-2011 ore 16:00
Ultima modifica 29-12-2011 ore 16:00
Stampa