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Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it - Interrogazione nr. d'ordine 448

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nr. d'ordine nr. protocollo data pubbl. proponente assessore competente data protocollo data scadenza tipo risposta
448 27 04/02/2011 Marco Gavagnin
 
Assessore
Ezio Micelli
07/02/2011 09/03/2011 scritta

 
tipo comunicazionedata pubblicazionetesto
risposta15-03-2011Leggi

 

Venezia, 4 febbraio 2011
nr. ordine 448
n p.g. 27
 

All'Assessore Ezio Micelli


e per conoscenza

Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio comunale
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo Consiliari
Al Vicesegretario Vicario

 

Oggetto: legittimità ed opportunità dell’affidamento reiterato di consulenze per la progettazione allo stesso studio tecnico, in relazione al contratto di Quartiere di Altobello ed al programma di riqualificazione della zona Vaschette di Marghera

Tipo di risposta richiesta: scritta

 

Premesso


che nel 2008 veniva pubblicato all’albo pretorio del Comune di Venezia e nel relativo sito internet un avviso (prot. n. PG/2008/0478419 del 11.11.2008) per il “conferimento fiduciario di un in carico di consulenza per le attività relative al programma esecutivo degli interventi sperimentali previsti dal contratto di quartiere II di Mestre Altobello” (nel bando si parlava specificamente di “supporto funzionale alla progettazione esecutiva degli interventi sperimentali e alla realizzazione e completamento (fino a collaudo) del Programma di sperimentazione, la cui durata è orientativamente in dieci semestri dall’affidamento dell’incarico”) per la somma di € 30.000,00 e la durata di dieci semestri dall’affidamento dell’incarico;


che nel 2009 veniva pubblicato un similare avviso (in data 08.04.2009 ma sprovvisto di protocollo) per “una consulenza specialistica per la progettazione urbanistica ai fini della redazione della documentazione propedeutica e necessaria ad un Accordo di Programma tra il Comune di Venezia e la Regione Veneto per la riqualificazione fisica e sociale dell’ambito sud di Marghera, con particolare riferimento alla zona denominata “Vaschette” per la somma di € 100.000,00 e la durata di circa dieci mesi;

che nel 2010 è stato pubblicato un altro avviso pubblico (prot. PG/2010/0242822 del 28.05.2010) per “l’affidamento fiduciario di incarico di consulenza specialistica relativa al contratto di Quartiere II Mestre-Altobello” per l’importo di € 90.000,00 e la durata approssimativa di due anni;


che l’oggetto delle consulenze di cui ai tre avvisi citati è riconducibile alla categoria dei servizi elencati nell’Allegato II A del D.Lgs. n. 163/2006 “Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture” (al punto 12 dell’allegato si fa riferimento a: “servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi”) per i quali è applicabile ex art. 20 comma 2 la disciplina del codice medesimo;


che, in particolare, l’art. 91 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 stabilisce che: “gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all’articolo 120, comma 2 bis, di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h) dell’articolo 90, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall’articolo 57 comma 6; l’invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei” e che l’art. 57 comma 6 enuncia che “…la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico – finanziaria e tecnico – organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando”;

che il Regolamento comunale per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e consulenza ad esperti esterni, approvato con delibera G.C. n. 171 del 14.03.2008 e s.m., afferma testualmente all’art. 1 “Oggetto, finalità e ambito di applicazione” comma 3 che “gli incarichi ad esperti esterni possono essere conferiti solo per motivi straordinari o per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o comunque essere riconducibili alle normali mansioni del personale in servizio presso l’ente. La prestazione deve essere di tipo intellettuale, qualificata o specializzata, non può essere riferita ad attività esecutiva, non comporta la possibilità di rappresentare l’ente o di agire in nome e per conto dell’amministrazione e non ammette responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale”;


che l'art. 2 comma 3 dello stesso Regolamento dispone espressamente che “Il dirigente competente accerta l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'ente...secondo le seguenti modalità: invio di richiesta e-mail a tutti i direttori affinché dagli stessi venga verificato nel termine di dieci giorni se tra i dipendenti assegnati esiste la professionalità richiesta e se il dipendente in possesso di tale professionalità possa essere messo a disposizione del richiedente per tutto il tempo necessario. L'esito di tale ricognizione deve risultare per iscritto. In ogni caso non può farsi ricorso a incarichi esterni per far fronte a situazioni di impossibilità oggettiva di utilizzo di personale interno all'ente sotto il profilo quantitativo, ossia per sopperire all'ingente mole di lavoro svolta dai dipendenti in servizio”;


che l'art. 4 comma II del Regolamento stabilisce che “le procedure comparative utilizzabili per il conferimento degli incarichi sono: a) avviso di selezione per lo specifico incarico da conferire, da divulgare mediante pubblicazione sul sito internet dell'ente per dieci giorni consecutivi; per incarichi di valore superiore a 50.000 euro, l’avviso di selezione deve essere divulgato per estratto anche tramite pubblicazione sulla stampa locale; b) procedura negoziata fra almeno tre soggetti, limitatamente agli incarichi di particolare specificità da motivare adeguatamente. In tal caso viene inviata, ai soggetti ritenuti in possesso dei requisiti, una lettera di invito… ” e che infine tale articolo pone quali criteri, per la scelta del soggetto affidatario, non soltanto la valutazione del curriculum ma anche, eventualmente, l’esito di un colloquio e la presentazione di offerte economiche;



considerato


che sul tema in questione era già stata presentata un’interrogazione nel mese di giugno 2010 alla quale è stata fornita una risposta, a giudizio del sottoscritto, poco esauriente ed erronea in quanto si asseriva immotivatamente che alle prestazioni di servizi oggetto dei tre avvisi non andrebbe applicato il Codice dei Contratti Pubblici, che è legge nazionale, bensì il solo Regolamento comunale per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e consulenza ad esperti esterni;


che le tre differenti consulenze sono state assegnate in via fiduciaria, la prima e la terza dal Dirigente dell’Urbanistica e la seconda dal Dirigente del Patrimonio, agli stessi professionisti riuniti nello studio “Archpiùdue Miotto Sarti Beda Grassi Architetti Associati” o nella società “Articolosette S.n.c. di P. Miotto e M. Sarti” entrambe con sede a Vigonza al medesimo indirizzo, e che tutto ciò stride fortemente con il principio di rotazione affermato non solo dal D.Lgs. n. 163/2006 ma anche dalle disposizioni del Regolamento (vedi articoli 5 e 8: si afferma in particolare che non vi può essere rinnovo del contratto mentre la proroga è ammessa solo in casi eccezionali e debitamente motivati);


che il bando prevede un insindacabile giudizio del solo Dirigente comunale nella scelta del professionista cui attribuire l’incarico (il bando dice “in via fiduciaria” sulla scorta dei curricula presentati dai candidati) e che questo sembra in netta contraddizione con quanto dispongono gli artt. 91 comma 2 e 57 comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006 i quali richiedono l’espletamento di una gara d'appalto con il metodo della procedura negoziata (minori formalità quindi rispetto ad una gara normale ma basando sempre l’affidamento sui criteri del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex artt. 82-83 del Codice dei Contratti Pubblici);


che infine nei tre avvisi pubblici, contrariamente a quanto stabilito nel Regolamento comunale, non si fa alcuna menzione di motivi straordinari o di esigenze temporanee giustificanti l'incarico;


che il valore della trasparenza nell’attività amministrativa è stato ribadito più volte dallo stesso Sindaco durante la campagna elettorale, come uno slogan portante del suo eventuale impegno istituzionale e che tale qualità sembra però piuttosto carente nella prassi che traspare dai tre avvisi pubblici qui sotto esame;



si chiede al Sindaco e all’assessore competente


• di informare i consiglieri comunali circa le ragioni che hanno condotto all’affidamento degli incarichi “in via fiduciaria” rispetto alla scelta con il meccanismo del “prezzo più basso” o “dell’offerta economicamente più vantaggiosa” i quali avrebbero comportato un sicuro risparmio per le casse comunali (il criterio dell’offerta economica è riconosciuto peraltro anche dal Regolamento comunale il quale sembra essere, in base alla risposta dell’assessore alla precedente interrogazione, l’unico punto di riferimento per i funzionari comunali);


• di conoscere se, per le due consulenze di importo superiore a 50.000 euro, vi sia stata pubblicità dei bandi sulla stampa locale;

• di rendere pubbliche le graduatorie stilate per l’affidamento delle tre consulenze com’è normale per molte delle consulenze di collaborazione, studio e ricerca;

• di apprendere le motivazioni per cui l’amministrazione ha violato il principio di rotazione degli affidamenti, specie in un periodo di grave crisi economico-finanziaria anche per i professionisti ed i lavoratori autonomi;


• di annullare da subito in via di autotutela, nel caso in cui sussistano realmente le violazioni di legge sopra enunciate, i tre avvisi pubblici ed i rispettivi provvedimenti di affidamento dei servizi di progettazione;


• di provvedere affinché negli uffici comunali vi sia la massima attenzione, nell’assegnazione degli incarichi per consulenze, ai principi fondamentali di trasparenza, libertà di concorrenza e rotazione dei professionisti incaricati, in linea con quanto previsto dalla normativa italiana e comunitaria.

 

Marco Gavagnin

 
  1. Marco Gavagnin
  2. Archivio atti
 
Pubblicata il 04-02-2011 ore 13:36
Ultima modifica 04-02-2011 ore 13:36
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