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Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it - Interrogazione nr. d'ordine 70

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nr. d'ordine nr. protocollo data pubbl. proponente assessore competente data protocollo data scadenza tipo risposta
70 36 14/06/2010 Marco Gavagnin
 
Assessore
Ezio Micelli
15/06/2010 15/07/2010 scritta

 
tipo comunicazionedata pubblicazionetesto
risposta09-09-2010Leggi

 

Venezia, 14 giugno 2010
nr. ordine 70
n p.g. 36
 

All'Assessore Ezio Micelli


e per conoscenza

Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio comunale
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo Consiliari
Al Vicesegretario Vicario

 

Oggetto: Legittimità dell’affidamento fiduciario di incarico per consulenza sul contratto di Quartiere di Altobello

Tipo di risposta richiesta: scritta

 


Premesso
che la procedura amministrativa del Contratto di Quartiere di Altobello è piuttosto risalente nel tempo: la fase di partecipazione alla decisione da parte dei cittadini è del 2003-2004 mentre la firma del Contratto è del 2005, fino ad arrivare ai giorni nostri caratterizzati dall’esecuzione concreta delle diverse opere in loco (asilo nido, case per anziani, case dell’ATER, ecc.);
che nel sito del Comune di Venezia è stato pubblicato un avviso pubblico (prot. PG/2010/0242822 del 28.05.2010) per “l’affidamento fiduciario di incarico di consulenza specialistica relativa al contratto di Quartiere II Mestre-Altobello” per l’importo lordo di euro 90.000 a firma del Dirigente della Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia;
che già nel 2008 veniva pubblicato un similare avviso pubblico, per la cifra complessiva di 30.000 euro, per una consulenza per “supporto funzionale alla progettazione esecutiva degli interventi sperimentali e alla realizzazione e completamento (fino a collaudo) del Programma di sperimentazione, la cui durata è orientativamente in dieci semestri dall’affidamento dell’incarico”;
che il Regolamento comunale per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e consulenza ad esperti esterni, approvato con delibera G.C. n. 171 del 14.03.2008 e s.m., afferma testualmente all’art. 1 “Oggetto, finalità e ambito di applicazione” comma III che “gli incarichi ad esperti esterni possono essere conferiti solo per motivi straordinari o per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o comunque essere riconducibili alle normali mansioni del personale in servizio presso l’ente. La prestazione deve essere di tipo intellettuale, qualificata o specializzata, non può essere riferita ad attività esecutiva, non comporta la possibilità di rappresentare l’ente o di agire in nome e per conto dell’amministrazione e non ammette responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale”;
che l’oggetto delle consulenze di cui ai due avvisi sopra citati (specie per il primo, tuttora in vigore, che ha scadenza il 14.06.2010), appare riconducibile alla categoria dei servizi elencati nell’Allegato II A punto 12 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 (Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture) per i quali è applicabile, ai sensi dell’art. 20 comma 2, la disciplina del codice medesimo;
che, in particolare, l’art. 91 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 stabilisce che: “gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all’articolo 120, comma 2 bis, di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h) dell’articolo 90, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall’articolo 57 comma 6; l’invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei” e che l’art. 57 comma 6 enuncia che “…la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico – finanziaria e tecnico – organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando”
considerato
che i compiti previsti per la nuova consulenza da 90.000 euro contrastano fortemente con le previsioni dello stesso Regolamento comunale sulle consulenze: nell'avviso pubblico non si fa infatti alcuna menzione di motivi straordinari o di esigenze temporanee giustificanti l'incarico, la prestazione richiesta al consulente non è specialistica bensì generica e sicuramente riconducibile a normali mansioni dei dipendenti comunali dell'Urbanistica o dei LL.PP. (l'avviso parla di “redazione di materiale...slide, foto, ecc....per illustrare il programma...supporto alle iniziative per favorire l'integrazione sociale e l'occupazione...redazione di rapporti trimestrali sullo stato di attuazione del programma...”) e, infine, essa sembra attribuire al consulente un potere di rappresentanza dell'ente (l'avviso parla di “partecipazione agli incontri interni ed esterni per illustrare e informare sull'attuazione del programma”) nonché delle mansioni di tipo gestionale nei confronti dei dipendenti (l'avviso parla di “istruzione e coordinamento complessivo del personale e dei soggetti attuatori del programma...”);
che il bando prevede un insindacabile giudizio del solo Dirigente comunale nella scelta del professionista cui attribuire l’incarico (il bando dice “in via fiduciaria” sulla scorta dei curricula presentati dai candidati) e che questo sembra in netta contraddizione con quanto dispongono gli artt. 91 comma 2 e 57 comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006 i quali richiedono l’espletamento di una gara d'appalto con il metodo della procedura negoziata (minori formalità quindi rispetto ad una gara normale ma basando sempre l’affidamento sui criteri del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex artt. 82-83 del Codice dei Contratti Pubblici);
che i richiami al contenimento della spesa pubblica, specie in materia di consulenze esterne, da parte del Ministero dell’Economia sono continui e che gli interventi del Contratto di Quartiere sono ormai già in fase di avanzata esecuzione;
che il valore della trasparenza nell’attività amministrativa è stato ribadito più volte dallo stesso Sindaco durante la campagna elettorale, come uno slogan portante del suo eventuale impegno istituzionale e che tale qualità non sembra però caratterizzare proprio il bando preso in esame;

si chiede al Sindaco e all’assessore competente
• di apprendere innanzitutto se l'incarico di consulenza di cui all'avviso del 2008 sia stato assegnato (visto che non compare nell'elenco delle consulenze per l'anno 2008 all'interno del sito comunale) e, se la risposta è affermativa, comprendere i motivi del secondo bando visto che il primo dovrebbe durare una decina di semestri e quindi essere ancora efficace;
• di annullare da subito in via di autotutela, nel caso in cui le violazioni di legge siano fondate, l’avviso pubblico di cui all’oggetto;
• di informare i consiglieri comunali circa la scelta di affidamento degli incarichi “in via fiduciaria” rispetto a quella del “prezzo più basso” o “dell’offerta economicamente più vantaggiosa” che comportano un sicuro risparmio per le casse comunali;
• di ripensare, in ogni caso, la scelta fatta dall’assessorato vista l’inopportunità di una consulenza privata quando ormai i lavori del Contratto di Quartiere sono già ben avviati e le casse del Comune, a detta dell’assessore competente, sono “vuote”;
• di provvedere affinché negli uffici comunali vi sia una maggior attenzione, nell’assegnazione degli incarichi per consulenze, ai principi fondamentali di trasparenza, libertà di concorrenza e rotazione dei professionisti incaricati in linea con quanto previsto dalla normativa italiana e comunitaria;
• di relazionare i consiglieri comunali, nell’apposita commissione, circa le misure intraprese rispetto al grave problema segnalato.

 

Marco Gavagnin

 
  1. Marco Gavagnin
  2. Archivio atti
 
Pubblicata il 14-06-2010 ore 12:10
Ultima modifica 14-06-2010 ore 12:10
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