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Riferimenti normativi

Dallo Statuto

Art. 7 - Gruppi consiliari e Conferenza dei capigruppo
1. I Consiglieri comunali si costituiscono in gruppi.
1/bis.Ogni gruppo consiliare dispone presso il Comune di una sede, del personale, delle attrezzature, dei servizi necessari all’esercizio del mandato elettorale così come verrà determinato dal Regolamento. (Comma aggiunto con deliberazione C.C. n.35 del 21/22.3.94).
2. La Conferenza dei Capigruppo presieduta dal/dalla Presidente/ssa del Consiglio ed alla quale partecipano il/la Sindaco ed i due V.Presidenti e nella quale sono rappresentati tutti i gruppi consiliari, concorda il calendario dei lavori, l'inserzione di argomenti all'ordine del giorno, nonché i modi ed i tempi della discussione. In mancanza di accordo decide il/la Presidente/ssa tenendo conto di quanto previsto dall’art.5/bis. (Comma modificato con deliberazione C.C. n.35 del 21/22.3.94).
3. Gli atti ed i provvedimenti che la Giunta intende sottoporre alla preventiva valutazione dei Consigli di Municipalità o delle associazioni sono comunicati, previamente ed in forma integrale, ai capi dei gruppi consiliari ed alle commissioni competenti. (Comma modificato con deliberazione C.C. n.150 del 21/12/2011).
4. Il/la Presidente ha i poteri di convocazione e di direzione dei lavori a garanzia delle regole democratiche del dibattito al fine di conseguire decisioni rapide ed efficienti. Sovrintende, inoltre, alle attività del Consiglio. (Comma aggiunto - Delib. n.195 del 21.12.1999).
5. Appositi regolamenti prevedono che al Consiglio siano forniti servizi, attrezzature necessarie, risorse finanziarie, proprie strutture. (Comma aggiunto - Delib. n.195 del 21.12.1999).
6. La gestione delle risorse finanziarie è seguita da dirigenti anche del settore economico finanziario sulla base di specifico PEG e risponde alle regole della finanza pubblica e dà luogo ad apposito rendiconto annuale che confluisce in quello generale ed è con questo sottoposto all’approvazione del Consiglio. (Comma aggiunto - Delib. n.195 del 21.12.1999).

Dal Regolamento interno del Consiglio comunale

Art. 21 - Gruppi Consiliari
1. I Gruppi Consiliari si formano e proseguono nel corso del mandato, di regola, in relazione alle liste dei candidati, alle quali appartengono i Consiglieri eletti. Ogni Consigliere, però, può in qualsiasi tempo comunicare al/alla Presidente del Consiglio il Gruppo cui intende appartenere. Possono, comunque, essere costituiti nuovi gruppi consiliari purché il numero dei componenti non sia inferiore a tre Consiglieri Comunali. (Comma riformulato - Delib. C.C. n.187 del 23.11.1998)
1/bis. Il consigliere che nel corso del quinquennio si dimetta dal proprio gruppo e non comunichi che intende appartenere ad un altro gruppo già esistente, fa parte del “gruppo misto”. (Comma aggiunto con Delib. C.C. n.33 del 20.2.1995 - modificato con Delib. C.C. del 27.6.2005 n.95)
1/ter. Al “gruppo misto” spettano gli stessi diritti previsti per gli altri gruppi consiliari dall’art.7 dello Statuto. (Comma aggiunto - Delib. C.C. n.33 del 20.2.1995)
1/quater. Il Consigliere candidato sindaco, presentato da più liste, non risultato eletto nelle elezioni amministrative di ballottaggio, ha la possibilità, qualora non intenda aderire a nessuno dei gruppi di cui è stato candidato né di avvalersi delle facoltà previste ai precedenti commi 1 e 1/bis, di costituire un gruppo indipendente al quale non può partecipare nessun altro Consigliere ed individuato con il cognome del candidato sindaco. (Comma aggiunto - Delib. C.C. del 27.6.2005 n.96)
2. In caso di dimissioni di un Consigliere dal proprio Gruppo, queste devono essere sottoposte al Gruppo stesso per la accettazione.
3. Entro dieci (10) giorni dalla prima seduta dopo le elezioni, ciascun Gruppo consiliare è tenuto a comunicare al Sindaco ed al/alla Presidente del Consiglio il nome del proprio Presidente; in difetto di comunicazione, sarà considerato Presidente il Consigliere più anziano del Gruppo stesso. (Comma modificato - Delib. C.C. n.104 del 26.7.99)
4. Consigliere anziano è colui che, con esclusione del Sindaco, ha riportato la maggior somma di voti ottenuta addizionando ai voti di lista i voti di preferenza e, a parità di voti, il più anziano d'età. (Delib. n.165 del 17.9.1993 del Commissario nelle competenze del Consiglio Comunale)
5. La Conferenza dei Capigruppo ha competenza sulle iscrizioni all’Albo
Comunale delle Associazioni nonché sull’istruttoria delle nomine di competenza del Consiglio. (Nuovo comma - Delib. C.C. n.22 del 10.2.2003- Comma riformulato – Delib. C.C. n. 59 del 18.5.2009)
6. Nell’esame delle materie di cui al comma precedente, la Conferenza dei Capigruppo opera come Commissione Istituzionale del Consiglio. Sulle proposte approvate dalla Conferenza è applicabile l’art. 25 del regolamento interno del Consiglio. (Nuovo comma - Delib. C.C. n.22 del 10.2.2003)

 
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