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Riferimenti normativi

Dal Regolamento di Contabilità

CAPO XII - revisione economico-finanziaria

Art. 81 - Organo di revisione economico-finanziaria
1. Il Consiglio comunale elegge con un voto limitato a due componenti, un Collegio di Revisori composto da tre membri.
2. Il Collegio dei Revisori è organo autonomo dell'ente e ha durata triennale.

Art. 82 - Funzioni
1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:
a. attività di collaborazione con il Consiglio Comunale;
b. pareri obbligatori sulla proposta di bilancio di previsione e relativi documenti allegati e sulle variazioni di bilancio;
c. vigilanza sulla regolarità contabile finanziaria ed economica della gestione;
d. vigilanza e referto sulla regolarità delle procedure per la formazione del conto economico, del prospetto di conciliazione e del conto del patrimonio;
e. relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro 30 giorni della data di trasmissione dei documenti;
f. referto al Consiglio Comunale su gravi irregolarità di gestione;
g. verifiche di cassa.
2. Le funzioni di cui ai punti b), c), e), f) si estendono anche alle istituzioni di cui all'art. 22 della L. 142/90.
3. All'organo di revisione per le funzioni suddette compete un compenso la cui base è pari all'importo stabilito nella tabella a) allegata al Regolamento di cui al D.M. 475/97, fatte salve eventuali successive modifiche. Spettano altresì le maggiorazioni previste dall'art. 107 del D. Lgs. 77/95.

 
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