nr. d'ordine | nr. protocollo | data pubbl. | proponente | assessore competente | data protocollo | data scadenza | tipo risposta |
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1689 | 27 | 22/02/2013 | Gian Luigi Placella |
Sindaco Giorgio Orsoni inoltrata a Assessore Antonio Paruzzolo inoltrata a Assessore Ugo Bergamo |
27/02/2013 | 29/03/2013 rinviata al 28/04/2013 |
scritta |
tipo comunicazione | data pubblicazione | testo |
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risposta | 16-04-2013 | Leggi |
cambio di competenza | 08-04-2013 | Leggi |
delega | 28-03-2013 | Leggi |
rinvio dei termini | 28-03-2013 | Leggi |
Venezia, 22 febbraio 2013
nr. ordine 1689
n p.g. 27
Al Sindaco Giorgio Orsoni
e per conoscenza
Al Presidente del Consiglio comunale
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo Consiliari
Al Vicesegretario Vicario
Oggetto: Affidamento emergenziale ad ACTV S.p.A. della gestione della nuova “Linea dell’Arte”: erronea qualificazione come servizio aggiuntivo di trasporto pubblico locale
Tipo di risposta richiesta: scritta
Premesso che
con deliberazione di Giunta Comunale n. 513 del 2/11/2011, denominata: “Proroga contratto di servizio tra Comune di Venezia e ACTV S.p.A. per l’esercizio dei servizi aggiuntivi programmati di trasporto pubblico locale di competenza del Comune di Venezia” è stato previsto anche “l’avvio di una nuova linea denominata “Linea dell’Arte”;
la gestione della “Linea dell’Arte”, qualificata come servizio aggiuntivo di trasporto pubblico locale, è stata affidata ad ACTV S.p.A. sulla base dell’art. 5 comma 5 del Regolamento CE n. 1370/2007, che recita “L’autorità competente può prendere provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di interruzione. I provvedimenti di emergenza assumono la forma di un’aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico o di una proroga consensuale di un contratto di servizio pubblico oppure di un’imposizione dell’obbligo di fornire determinati servizi pubblici. L’operatore di servizio pubblico ha il diritto di impugnare la decisione che impone la fornitura di determinati servizi pubblici. I contratti di servizio pubblico aggiudicati o prorogati con provvedimento di emergenza o le misure che impongono di stipulare un contratto di questo tipo hanno una durata non superiore a due anni”;
successivamente sono state adottate anche, sempre a tal proposito, le deliberazioni di Giunta Comunale n. 167 del 19 aprile 2012 “Actv S.p.A: servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale di competenza del Comune di Venezia. Approvazione del programma di esercizio e delle tariffe della nuova linea denominata “Linea dell’Arte” e n. 363 del 12 luglio 2012 “Actv S.p.a servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale di competenza del Comune di Venezia. “Linea dell’Arte” approvazione delle tariffe integrate con i titoli di Alilaguna S.p.A.” ;
nell’allegato 1 della delibera n. 167/2012, dedicato a programma, percorsi, tariffe e orari della nuova linea, si specifica che “la rete dei servizi di linea ACTV resta invariata, quindi il servizio della linea dell’arte si aggiunge agli altri servizi con conseguente aumento di costi diretti di linea. Nella fase di avvio della linea, quindi per almeno i primi tre anni, si prevede (…) che i passeggeri della linea dell’arte siano trasferiti dalle altre linee ACTV e non incrementali”;
circa l’introduzione di una nuova linea aggiuntiva, va ricordato però che nella delibera n. 513/2011 il Comune afferma, al tempo stesso, che “rispetto al 2010 a causa dei tagli di spesa apportati agli stanziamenti al bilancio comunale 2011 e della riduzione dei trasferimenti regionali dei servizi minimi di TPL sono state adottate nell’anno corrente consistenti riduzioni dei programmi di esercizio del servizio urbano automobilistico…”;
considerato che
la cosiddetta “Linea dell’Arte” non pare proprio qualificabile come servizio aggiuntivo di trasporto pubblico locale, bensì come mero servizio di trasporto turistico.
Nella delibera di Giunta n. 513 si afferma infatti che essa “percorrendo il Canal Grande da P.le Roma /Ferrovia fino all’isola di San Giorgio Maggiore, effettuerà le proprie fermate in corrispondenza dei siti museali ed espositivi culturali di Venezia e, durante i periodi di apertura delle esposizioni curate dalla Biennale, verrà prolungata fino ai Giardini” e poi ancora si specifica che l’obiettivo è quello di “alleggerire i flussi turistici che interessano le linee 1 e 2 che percorrono il Canal Grande” posto che “la ripresa positiva delle presenze turistiche riscontrata durante il corrente anno ha creato…situazioni critiche per il sovraffollamento dei mezzi di linea”. Si contraddice insomma quanto affermato da ACTV nel programma della linea contenuto nell’allegato 1 alla delibera di Giunta n. 167/2012;
In ogni caso, nelle varie delibere assunte dall’amministrazione, non sono stati definiti gli obblighi di servizio connessi all’esercizio della “Linea dell’Arte”, la quale sembra quindi caratterizzarsi più per una vocazione meramente commerciale;
una conferma ulteriore si ricava dalla delibera n. 167 del 2012 in cui espressamente si afferma che nella nuova “Linea dell'Arte” “non saranno validi i titoli di viaggio con CartaVenezia” ma soltanto quelli previsti specificamente per tale linea (ovvero: il biglietto da 24 euro valido 24 ore oppure il biglietto da 10 euro in aggiunta ad altro titolo di viaggio a tempo e turistico). E' ovvio, perciò, che visti i costi e la natura del servizio la popolazione residente, di fatto, non utilizzerà mai tale linea;
circa la natura di questa nuova linea di trasporto, si può richiamare poi il provvedimento n. 19627 del 12 marzo 2009 emanato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, relativo alla gestione del servizio di autobus turistici della città di Roma da parte della società Trambus, contestualmente affidataria del servizio di trasporto pubblico locale di superficie nel Comune di Roma;
questa decisione dell'Antitrust infatti recita così: “Secondo la nozione di massima che è stata definita in ambito comunitario, infatti, sono servizi di interesse economico generale i servizi che, in virtù di un criterio di interesse generale, vengono assoggettati a specifici obblighi di servizio pubblico, come nel caso di specie avviene relativamente alla rete auto-tranviaria nel Comune di Roma. L’attività di linea turismo a Roma, in cui ha operato Trambus ed attualmente opera Trambus Open, non ha, invece, le caratteristiche di un servizio di interesse economico generale, contrariamente a quanto sostenuto da Trambus. Non emergono, infatti, specifici obblighi di servizio pubblico e relativi sussidi e, comunque, l’attività di cui trattasi non è riservata dalla legge ad un determinato soggetto”.
Conseguentemente, l’Authority in questione conclude stabilendo che “l’attività di trasporto turistico di linea non è un servizio di interesse economico generale”;
visto che
l’art. 1 comma 4 del recente D.L. 1/2012, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, dispone che i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni si adeguano ai principi e alle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 entro il 31 dicembre 2012…”.
Tra questi principi spicca, in particolare, l’abrogazione “in attuazione del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall'articolo 41 della Costituzione e del principio di concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea” delle “norme che (…) impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti” (art. 1 comma 1 lett. b);
deve pertanto ritenersi abrogato il comma 4 bis dell’art. 4 Legge regionale 25/1998 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale” il quale dispone che: “L'ambito della laguna di Venezia è escluso dall'applicazione delle norme relative ai servizi autorizzati di cui ai commi 3 e 4, in considerazione delle peculiari caratteristiche locali che richiedono una specifica disciplina dei trasporti nelle vie d'acqua lagunari”. Una disposizione generale di questo tipo, non ancorata a un’analisi puntuale che dimostri, a livello di singola linea, gli eventuali danni ad ambiente, paesaggio, patrimonio artistico e culturale, pare evidentemente sproporzionata e in contrasto con i principi comunitari e nazionali in materia di concorrenza;
visto inoltre che
la L. 287 del 1990 “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato” stabilisce all’art. 8, rubricato “Imprese pubbliche e in monopolio legale”, che le imprese che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato “…qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui agiscono ai sensi del medesimo comma 2, operano mediante società separate” e poi ancora al comma 2 ter che “La costituzione di società e l'acquisizione di posizioni di controllo in società operanti nei mercati diversi di cui al comma 2 bis sono soggette a preventiva comunicazione all'Autorità”;
sempre il citato art. 8 della L. 287/1990 recita al comma 2 quinquies che “Nei casi di cui ai commi 2 bis, 2 ter e 2 quater, l'Autorità esercita i poteri di cui all'articolo 14” (ovvero, l’apertura di un’istruttoria) e che “Nei casi di accertata infrazione agli articoli 2 e 3, le imprese sono soggette alle disposizioni e alle sanzioni di cui all'articolo 15”. Al successivo comma 2 sexies stabilisce infine che “In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma 2 ter, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 51.645 euro”;
il già citato provvedimento n. 19627 dell’autorità Garante della Concorrenza e del Mercato a tal proposito conclude che “l’attività di trasporto turistico di linea non è un servizio di interesse economico generale e si colloca, pertanto, ai sensi dell’articolo 8, comma 2 bis, della legge n. 287/90, in un mercato diverso da quello in cui Trambus agisce per l’adempimento degli specifici compiti ad essa affidati e che pertanto Trambus, relativamente all’attività di linea gran turismo, avrebbe dovuto costituire una società separata, previa comunicazione all’Autorità, già nel 2001, all’entrata in vigore della legge 5 marzo 2001, n. 57, con la quale sono stati introdotti i commi 2 bis e 2 ter dell’articolo 8 della legge n. 287/90;
ritenuto pertanto che:
l’affidamento in esclusiva del servizio, nel contesto della proroga emergenziale ai sensi del citato art. 5 paragrafo 5 del regolamento CE n. 1370/2007 dei servizi di trasporto pubblico locale, pare incoerente con la natura meramente commerciale del servizio Linea dell’Arte;
l’affidamento in esclusiva ad ACTV S.p.A. di un servizio turistico di linea a carattere meramente commerciale come la Linea dell’Arte sia in contrasto con l’art. 1 del D.L. 1/2012, in quanto viene attribuito un vantaggio economico (la gestione di una linea in esclusiva) ad un operatore già presente sul mercato;
in ogni caso, ai sensi della L. 287/1990, ACTV S.p.A,. per svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui agisce come pubblico concessionario, debba operare mediante società separata;
la circostanza secondo cui la Linea dell’Arte abbia sin qui prodotto perdite, in capo ad ACTV S.p.A., pari a circa 400 mila euro in cinque mesi di attività lascia piuttosto sbalorditi: parrebbe infatti che il Comune di Venezia abbia proceduto, in violazione delle norme in materia di servizi pubblici locali e di quelle in materia di concorrenza, per avvantaggiare una propria società, ma che questa non sia stata neppure in grado di sfruttare questo indebito vantaggio;
si chiede al Sindaco e all’assessore competente
1. di illustrare quale fosse il pericolo imminente di interruzione (!) della Linea dell’Arte tale da giustificare l’adozione di un provvedimento di emergenza quale l’affidamento della gestione della linea ai sensi del paragrafo 5 dell’art. 5 del regolamento CE 1370/2007, anche in considerazione del fatto che il servizio non era ancora stato istituito e non si comprende quindi come potesse rischiare di venire interrotto;
2. di spiegare i motivi in forza dei quali non si è ritenuto di procedere ad una regolamentazione dei servizi di trasporto turistico di linea in Canal Grande, al fine di consentire l’esercizio di tale attività in un regime di impresa in un contesto regolamentato a garanzia, in ogni caso, della tutela dell’ambiente, del paesaggio, e del patrimonio artistico e culturale della Città di Venezia;
3. di spiegare inoltre le ragioni per cui non si è proceduto ad affidare la gestione della “Linea dell’Arte” a terzi con normali procedure ad evidenza pubblica;
4. di precisare come l’Amministrazione cittadina e ACTV S.p.A. intendano porre fine all’aperta violazione sia dell’art. 1 del D.L. 1/2012 sia dei commi 2 bis e 2 ter dell’articolo 8 della legge n. 287/90, violazione costituita dalla gestione in esclusiva da parte di ACTV S.p.A di una linea meramente turistico/commerciale come la Linea dell’Arte, anche al fine di evitare l’irrogazione di sanzioni da parte dell’autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
5. di precisare, allo stato attuale, il numero dei passeggeri trasportati, i ricavi della linea, i costi diretti e indiretti ragionevolmente attribuibili alla linea;
6. di spiegare le motivazioni che hanno spinto la Giunta a ridurre e tagliare in più occasioni vari altri servizi di “vero” trasporto pubblico, con gli ovvii disagi per la popolazione, ed a istituire un servizio prettamente turistico come quello del “Vaporetto dell’Arte” che, oltre a non rientrare in quelle che dovrebbero essere le funzioni essenziali del Comune, pare stia generando perdite economiche per la società gestrice, le quali inevitabilmente si scaricheranno negativamente sugli altri servizi erogati dalla società e quindi, indirettamente, sui conti dell’amministrazione;
7. di accertare le eventuali responsabilità in capo a dirigenti comunali, in ordine alle vicende qui evidenziate, anche sotto il profilo del riconoscimento o meno della retribuzione di risultato, nonché di spiegare se tale eventuale accertamento potrà incidere sul valore della Performance della categoria “Dirigenti”;
8. di chiarire quali siano, alla luce dei fatti descritti, gli orientamenti che l’amministrazione comunale intende assumere nell’immediato e/o nel prossimo futuro circa l’indirizzo strategico, gli organi di vertice e la gestione operativa di ACTV S.p.A.
Gian Luigi Placella
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