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Risposta - Interrogazione nr. d'ordine 1078

da Sindaco Giorgio Orsoni

Venezia, 16 aprile 2012
n p.g. PG/2012/164801
 

Al Consigliere comunale Sebastiano Costalonga


e per conoscenza

Al Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario

 

Oggetto: risposta all'interrogazione nr. d'ordine 1078 (Nr. di protocollo 65) inviata il 19-03-2012 con oggetto: due pesi - due misure per campo Santa Margherita?

 

Con riferimento all’interrogazione in oggetto, su relazione del Comandante della Polizia Municipale dott. Luciano Marini, si riferisce quanto segue.
Nella giornata di sabato 17 marzo 2011 non risulta al Comando si siano svolte manifestazioni come quelle indicate nella interrogazione in oggetto nell’area di Campo Santa Margherita, né risultano richieste d’intervento pervenute al Centro Operativo Telecomunicazioni e Videosorveglianza per tali problematiche.
Risulta invece che venerdì 16 marzo 2012 (ed è probabilmente la manifestazione a cui fa riferimento il Consigliere interrogante) si sia svolta in Campo Santa Margherita una pubblica manifestazione consistente in un “presidio NO TAV con gazebo e materiale informativo di tipo cartaceo, audio e video”.
Tale manifestazione era stata preavvisata il giorno 13 marzo 2012 all’Autorità di Pubblica Sicurezza che in data 15 marzo 2012, ai sensi dell’art. 18 del R.D. 18 giugno 1932, n. 773 (T.U.L.P.S.) e dell’art. 21 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.) ne prendeva atto e imponeva le prescrizioni necessarie a garantire l’ordinato svolgimento dell’azione di protesta e la sicurezza dei partecipanti, nonché ad assicurare la libera circolazione pedonale nella zona interessata al fine di prevenire il verificarsi di situazioni di criticità e a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Si ricorda che tale tipologia di manifestazione risulta espressamente esclusa dall’applicazione del divieto di cui al punto 4 della Deliberazione di Giunta Comunale n. 502 del 27 ottobre 2011 avente ad oggetto “Determinazione, ai sensi dell’art. 49ter e art. 49 quater del Regolamento di Polizia Urbana, delle aree caratterizzate da “evidenti fenomeni di degrado e/o di allarme sociale” e delle relative limitazioni – determinazione della somma dovuta a titolo di
pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa, ai sensi del secondo comma dell’art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689” che recita:
“- sono vietate in tutte le zone indicate al precedente punto 1., fra le ore 18.00 e le ore 08.00 del giorno successivo, le manifestazioni non di competenza del Questore ex art. 18 del TULPS”.
In ragione di quanto sopra, a riscontro di quanto richiesto dal Consigliere interrogante si comunica che:
1) la manifestazione “NO TAV” di cui trattasi risultava preavvisata nei termini di legge all’Autorità di Pubblica Sicurezza competente (Questore di Venezia) che ne prendeva atto ai sensi dell’art. 18 del TULPS.
2) L’Autorità di Pubblica Sicurezza disponeva il servizio d’ordine e vigilanza, diretto da un Ufficiale di Pubblica Sicurezza, con la finalità di assicurare che la manifestazione si svolgesse senza incidenti e nel pieno rispetto della legalità e che eventuali iniziative collaterali si svolgessero in assenza di problematiche per l’ordine pubblico. Nell’esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza, il personale della Polizia Municipale eventualmente comandato in servizio per la manifestazione, dipende operativamente, ai sensi dell’art. 5, 4 comma della L. 7 marzo 1986, n. 65, dalla competente Autorità di Pubblica Sicurezza.
3) La valutazione di eventuali problemi di ordine pubblico in relazione alle effettuazione di manifestazioni come quella indicata dal Consigliere interrogante compete in via esclusiva all’Autorità di Pubblica Sicurezza (Questore), sia in via preventiva che nel corso dello svolgimento della manifestazione stessa.

 

Sindaco Giorgio Orsoni

 
 
A cura della segreteria dell'Assessorato
Pubblicazione: 16-04-2012 ore 10:23
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