nr. d'ordine | nr. protocollo | data pubbl. | proponente | data protocollo |
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2428 | 48 | 02/04/2014 | Carlo Pagan Ed altri |
02/04/2014 |
tipo comunicazione | data pubblicazione | testo |
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ritiro | 29-04-2014 | Leggi |
Venezia, 2 aprile 2014
nr. ordine 2428
n p.g. 48
Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo consiliari
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario
Oggetto: Ridurre la fascia di rispetto cimiteriale come previsto dall'art. 28 della L. 166/2002 qualora ci si trovi in prossimità di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici, attrezzature sportive, locali tecnici e serre
Premesso:
- che la legge 1 Agosto 2002, n. 166, all'Art. 28 fissa la norma di edificabilità in zone limitrofe alle aree cimiteriali, introducendo modificazioni all'originario art. 338 del R.D. 24 luglio 1934 n. 1265; in particolare il comma 1, lettera b ribadisce la possibilità, da parte del consiglio comunale, di ridurre la distanza di rispetto cimiteriale fino al limite minimo di 50 metri, unicamente quando ricorrano due condizioni: la prima è che sia accertata l'impossibilità di assicurare la maggiore distanza (per le condizioni di spazio o per vincoli fisici) ; la seconda è che la struttura cimiteriale sia separata dall'abitato da strade pubbliche di livello comunale, o da fiumi, laghi, dislivelli naturali, ponti o linee ferroviarie.
Detto articolo fornisce la possibilità dunque di tale riduzione a 50 metri della distanza di rispetto, per dare attuazione ad un'opera pubblica, o per l'attuazione di un intervento urbanistico, sia autorizzando l'ampliamento di edifici esistenti sia autorizzando la costruzione di nuovi edifici. Inoltre, all'ultimo capoverso, l'identica procedura si applica per la realizzazione al limite dei 50 metri di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre.
- che tale legge supera ed integra le precedenti legge 17 ottobre 1957 n. 983 ed il R.D. 27 luglio 1934 N° 1265 che normavano le questioni connesse alle fasce di rispetto cimiteriali
Considerato altresì :
- Che la corte di cassazione con alcune sentenze ha fissato un orientamento legislativo che riconosce, come motivo valido di deroga della distanza di rispetto cimiteriale, le due ragioni sopra esposte, ovvero l'impossibilità di trovare spazio oppure la presenza di strada pubblica interposta tra la struttura cimiteriale e l'abitato, riaffermando che le uniche destinazioni possibili, per le deroghe di cui sopra, sono i parcheggi, le attrezzature sportive, locali tecnici e serre. (cfr. la sentenza corte cassazione penale, sez. III, 26/02/2009 (Ud. 13/01/2009) sentenza n. 8626)
- Che già esistono precedenti interventi comunali posti entro tale limite, quale il parcheggio di via s.m. dei battuti;
Il consiglio comunale invita il sindaco e la giunta
- ad adottare un provvedimento di deliberazione (con natura di variante urbanistica) che preveda la possibilità di ridurre la fascia di rispetto cimiteriale a metri 50,00 qualora ci si trovi in prossimità di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici, attrezzature sportive, locali tecnici e serre.
- ad adottare il provvedimento il prima possibile ed attenderne successivamente il parere di competenza della USL di zona (ampiamente già a conoscenza delle intenzioni dell'assessorato competente della AC) solo prima della approvazione definitiva della delibera stessa.
Carlo Pagan
Ed altri
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