nr. d'ordine | nr. protocollo | data pubbl. | proponente | data protocollo |
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2422 | 40 | 02/04/2014 | Renato Boraso e altri |
02/04/2014 |
Venezia, 2 aprile 2014
nr. ordine 2422
n p.g. 40
Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo consiliari
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario
Oggetto: Variante alle norme PRG per “strutture ricettive extralberghiere”
La Variante al Piano Regolatore Generale per la Terraferma approvata con la Delibera Regionale del Veneto n° 3905 del 3 dicembre 2004 e n° 2141 del 29 luglio 2008 ammette la destinazione d’uso E.6 “strutture ricettive extralberghiere” esclusivamente per le zone territoriali omogenee BO.2-B1–B2–BB2.1-B3 limitatamente alle nuove costruzioni e per l’ampliamento di quelle esistenti con tale destinazione, nonché nel caso di ristrutturazione edilizia di interi edifici o parte di essi con destinazione d’uso residenziale;
Premesso che dopo l’approvazione della Variante al P.R.G. di Terraferma citata sono state avviate, tramite presentazione di S.C.I.A., numerosissime attività ricettive extralberghiere (bed & breakfast ed affittacamere) anche in zone urbanistiche territoriali omogenee “C” ed “E” nelle quali tale attività non è espressamente prevista;
Considerato che il T.A.R. del Veneto con la sentenza n° 379 depositata il 20 marzo 2014 ha accolto le difese del Comune ed ha stabilito che “le norme di piano (artt. 11.12 e 8.2 delle norme tecniche) non consentono nelle zone C.1.1. l’esercizio di attività ricettiva extralberghiera, ivi compreso l’esercizio di affittacamere, che viene considerato quale attività ricettiva extralberghiera dalla legislazione regionale veneta sul turismo”;
Evidenziato che se il Comune di Venezia darà seguito all’interpretazione delle norme del piano regolatore generale contenute in tale pronuncia non solo gli affittacamere ma qualsiasi attività ricettiva extra alberghiera (bed & breakfast, unità ammobiliate ad uso turistico, ecc.) iniziata dopo l’approvazione della Variante al P.R.G. per la Terraferma potrebbe essere inibita laddove svolta in una zona urbanistica territoriale omogenea nella quale non è ammessa espressamente la destinazione d’uso E6 “strutture ricettive extralberghiere”;
Tutto ciò premesso:
SI CHIEDE ALLA GIUNTA
Di predisporre una proposta di variazione urbanistica che consenta l’esercizio con destinazione d’uso E6 “strutture ricettive extralberghiere” in zona omogenea C, D, e E per la Terraferma in conformità alla legislazione regionale sul turismo.
Renato Boraso
e altri
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