| nr. d'ordine | nr. protocollo | data pubbl. | proponente | data protocollo | 
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| 2180 | 134 | 26/11/2013 | Gian Luigi Placella | 
            26/11/2013 | 
| tipo comunicazione | data pubblicazione | testo | 
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| ritiro | 05-12-2013 | Leggi | 
Venezia, 26 novembre 2013
nr. ordine 2180
n p.g. 134
 
Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo consiliari
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario
Oggetto: accantonamento fondi per rischi connessi al rilascio della garanzia fideiussoria in relazione all'affidamento in concessione dei lavori di restauro, risanamento e della gestione della S.G. della Misericordia
Premesso che 
come rilevato anche recentemente dalla Corte dei Conti (sez. reg.le di controllo per il Friuli V.G., deliberazione n. 1 del 12.06.2012) in materia di fideiussioni ex art. 207 TUEL, “si ritiene comunque opportuno che la passività derivante dalla fideiussione debba sempre trovare adeguata rappresentazione nei documenti contabili fin da sorgere dell’obbligazione principale (Sez. regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 368/2011 del 14.10.2011), a fronte dell’alea tipica della fideiussione che espone l’amministrazione locale al rischio (attuale) del verificarsi dell’insolvenza del debitore e, conseguentemente, dell’attiviazione della responsabilità patrimoniale”; 
il parere prosegue poi statuendo che “il peculiare regime giuridico dell’obbligazione fideiussoria, caratterizzato da un vincolo particolarmente pregnante sul patrimonio, impone al fideiussore l’attento monitoraggio dell’esposizione debitoria al fine di prevedere un’idonea copertura finanziaria la cui consistenza dipenderà, in un’ottica prudenziale, dall’esborso massimo cui il garante potrebbe essere costretto in caso di escussione” e poi aggiunge che “non v’è dubbio che dai principi di attendibilità e veridicità del bilancio nonché dal principio di copertura degli oneri finanziari discende l’obbligo per l’ente che rilascia la garanzia fideiussoria di predisporre adeguati accantonamenti a fondo rischi (principio contabile n. 3 dell’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali)”; 
considerato ancora che 
la Ragioneria Generale dello Stato, nell’elaborare i principi contabili generali e sperimentali per gli esercizi 2013 e 2014 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, ha disposto che “il trattamento delle garanzie fornite dall’ente sulle passività emesse da terzi è il seguente: al momento della concessione della garanzia la contabilità finanziaria non effettua alcuna contabilizzazione, anche se, nel rispetto del principio della prudenza, si ritiene opportuno che nell’esercizio in cui è concessa la garanzia, l’ente effettui un accantonamento tra le spese correnti tra i “Fondi di riserva e altri accantonamenti”. Tale accantonamento consente di destinare una quota del risultato di amministrazione a copertura dell’eventuale onere a carico dell’ente in caso di escussione del debito garantito”; 
nello stato patrimoniale, tra i conti d’ordine, sono indicate le garanzie prestate a favore di terzi; 
tutto ciò premesso e considerato, 
si impegna il Sindaco, la Giunta e i competenti uffici 
1. a porre in essere i necessari procedimenti amministrativi, in termini di redazione del bilancio d’esercizio, finalizzati all’accantonamento di adeguate somme in relazione al rilascio della garanzia fideiussoria per i lavori di restauro della S.G. della Misericordia.
Gian Luigi Placella
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