nr. d'ordine | nr. protocollo | data pubbl. | proponente | data protocollo |
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1912 | 62 | 27/06/2013 | Bruno Centanini Luigi Giordani Giacomo Guzzo Claudio Borghello Gabriele Scaramuzza Camilla Seibezzi Giuseppe Caccia Sebastiano Bonzio Michele Zuin Alessandro Vianello |
27/06/2013 |
tipo comunicazione | data pubblicazione | testo |
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esito | 09-07-2013 | Leggi |
Venezia, 27 giugno 2013
nr. ordine 1912
n p.g. 62
Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo consiliari
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario
e per conoscenza
Ai Presidenti delle Municipalità
Oggetto: Mozione collegata alla delibera PD 2012/493 Istituzione del registro comunale dei testamenti biologici. Approvazione del “regolamento comunale per il registro dei testamenti biologici – Dichiarazioni anticipate di trattamento”.
Premesso che:
- la Costituzione italiana stabilisce che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge e che la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana
- il consenso libero e informato del paziente all’atto medico è un diritto fondamentale del cittadino così come stabilito dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea
Considerato che:
- le dichiarazioni anticipate di trattamento, come espresso dal Comitato Nazionale di Bioetica, hanno il compito delicato e complesso di rendere ancora possibile un rapporto personale tra il medico e il paziente proprio in quelle situazioni estreme in cui non sembra poter sussistere alcun legame tra la solitudine di chi non può esprimersi e la solitudine di chi deve decidere;
- il vuoto legislativo sulle dichiarazioni anticipate di trattamento compromette e non facilita il rapporto medico – paziente – persone di fiducia;
IL CONSIGLIO COMUNALE
impegna il Sindaco ad intervenire, in tutte le sedi opportune, affinché a livello nazionale:
- il legislatore colmi questo vuoto normativo ed in particolare intervenga esplicitamente in materia, anche per attuare le disposizioni della Convenzione sui diritti umani e la biomedicina e nella prospettiva di una futura normativa biogiuridica di carattere generale relativa alle professioni sanitarie;
- si prenda in considerazione l’esperienza maturata in altri Stati, dove si prevedono procedure distinte per le direttive anticipate redatte da una persona in buona salute e le volontà espresse da una persona gravemente malata, di fatto incurabile o ancora le volontà espresse alla vigilia di un intervento chirurgico;
- la legge obblighi il medico a prendere in considerazione le dichiarazioni anticipate, escludendone espressamente il carattere vincolante, ma imponendogli, sia che le attui sia che non le attui, di esplicitare formalmente ed adeguatamente in cartella clinica le ragioni della sua decisione;
- il legislatore istituisca un archivio nazionale informatico di questi documenti facilmente utilizzabile in situazioni d’urgenza e che nel pieno rispetto della privacy vi siano apposite procedure per la conservazione e consultazione degli atti;
- le dichiarazioni anticipate possano eventualmente indicare i nominativi di uno o più soggetti fiduciari, da coinvolgere obbligatoriamente, da parte dei medici, nei processi decisionali a carico dei pazienti divenuti incapaci di intendere e di volere;
- si realizzino con regolarità campagne informative presso i cittadini, i medici, i caregivers, sull’importanza delle direttive anticipate, sulla qualità della loro redazione, l’effettivo uso e sulla possibilità di designare delle persone di fiducia e sul ruolo che può esservi attribuito.
Bruno Centanini
Luigi Giordani
Giacomo Guzzo
Claudio Borghello
Gabriele Scaramuzza
Camilla Seibezzi
Giuseppe Caccia
Sebastiano Bonzio
Michele Zuin
Alessandro Vianello
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