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Il Popolo della Liberta' - Mozione nr. d'ordine 1902

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nr. d'ordine nr. protocollo data pubbl. proponente data protocollo
1902 61 20/06/2013 Cesare Campa
 
Michele Zuin
Marta Locatelli
Saverio Centenaro
Lorenza Lavini
Antonio Cavaliere
Nicola Funari
Luigi Giordani
Giacomo Guzzo
20/06/2013

 

 

Venezia, 20 giugno 2013
nr. ordine 1902
n p.g. 61
 

Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo consiliari
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario


 

Oggetto: Determinazione delle tariffe per servizio di noleggio con conducente effettuato con natanti a motore di stazza lorda fino a cinque tonnellate.

 

Premesso che:

nell’ambito lagunare del Comune di Venezia l’esercizio del servizio pubblico non di linea di noleggio effettuato con natanti a motore di stazza lorda fino a cinque tonnellate è disciplinato dal Regolamento comunale in attuazione della Legge Regionale 30.12.1993, n. 63, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 239 del 22/23.12.1994 e del Consiglio Provinciale n. 39945 del 28.09.1995;

Richiamato:

l’art. 13 della legge quadro 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge Quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) che, ai commi 3 e 4, così recita: “Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l’utenza ed il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali; la prestazione del servizio non è obbligatoria.
Il Ministro dei trasporti emana, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, disposizioni concernenti i criteri per la determinazione di una tariffa chilometrica minima e massima per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente”;

Accertato che:

in base di quest’ultimo comma il Ministero dei Trasporti, con proprio D.M. del 20 aprile 1993 ha disciplinato i criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura, applicabile anche al medesimo servizio svolto con natante di stazza lorda non superiore alle 5 tonnellate in forza dell’art. 1, comma 2, lett. b) della citata legge quadro 15 gennaio 1992, n. 21;

detti criteri sono volti ad individuare specifici elementi del costo di produzione, individuate in quattro componenti:
1) costi proporzionali alla percorrenza;
2) costo per il personale di guida;
3) costo per la disponibilità del veicolo;
4) spese di struttura;

il calcolo delle tariffe di servizio di noleggio è conseguentemente determinato in base a dette componenti considerando:
a) per le tariffe minime un coefficiente di struttura pari al 15%;
b) per le tariffe massime un coefficiente di struttura pari al 45%;

Richiamata altresì:

la legge della Regione Veneto n. 63/93 che, in “armonia con la legge 15 gennaio 1992, n. 21”, tra le competenze attribuite al Comune dall’art. 11, lett. h), individua “la determinazione annuale delle tariffe per il servizio taxi e da noleggio con conducente sulla base delle disposizioni della legge 15 gennaio 1992, n. 21”;

Preso atto che:

il Comune di Venezia ha esercitato detta competenza in modo incompleto poiché, nel proprio Regolamento di attuazione della predetta legge regionale n. 63/93, all’art. 13, disciplina la modalità di formazione delle tariffe esclusivamente con riferimento al servizio taxi (individuando allo scopo un’apposita Commissione comunale per la determinazione di dette tariffe) mentre, solo indirettamente, nel successivo articolo 15, lett. b) fa esplicito riferimento alla necessità di determinazione anche delle tariffe del servizio di noleggio imponendo che “presso il pontile deve essere esposta in modo visibile una tabella recante l’indicazione delle tariffe minime e massime (con ciò adottando la specifica definizione del citato Decreto Ministeriale del 20.04.1993) praticate per i servizi a tempo o viaggio. Tali tariffe sono determinate a norma dell’art. 13”;

la Giunta Comunale, già con deliberazione n. 534 del 5 agosto 2008, ha approvato il solo sistema tariffario del servizio taxi acqueo, successivamente adeguato con deliberazione della Giunta Comunale n. 227 del 19 maggio 2011, e ciò ha fatto al fine di:
a) garantire trasparenza e certezza del costo del servizio cliente;
b) dare corrispondente remunerazione ai fornitori dei servizi medesimi;
c) consentire all’Amministrazione Comunale il miglior svolgimento delle funzioni di indirizzo e controllo del servizio pubblico di trasporto di persone ed oltre a quanto sopra, anche al fine di prevedere “la possibilità degli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal Comune per percorsi prestabiliti”, secondo quanto prescritto dall’art. 6, comma f), del D.L. 4 luglio 2006, n. 223;

Ravvisato:

che le siffatte esigenze sono parimenti applicabili anche al servizio pubblico di noleggio con conducente effettuato con natanti a motore di stazza lorda non superiore alle cinque tonnellate;

tutto ciò premesso

Il Consiglio Comunale
Impegna il Sindaco e la Giunta

a provvedere, in adempimento all’art. 13 del Regolamento comunale di attuazione della Legge Regionale n. 63/93, alla definizione della struttura tariffaria del servizio pubblico non di linea di noleggio effettuato con natanti a motore di stazza lorda fino a cinque tonnellate, attivando l’apposita Commissione per la determinazione delle tariffe di cui al medesimo art. 13, comma 5.

 

Cesare Campa

Michele Zuin
Marta Locatelli
Saverio Centenaro
Lorenza Lavini
Antonio Cavaliere
Nicola Funari
Luigi Giordani
Giacomo Guzzo

 
 
Pubblicata il 20-06-2013 ore 13:16
Ultima modifica 20-06-2013 ore 13:16
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