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Lista In Comune - Interpellanza nr. d'ordine 2186

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nr. d'ordine nr. protocollo data pubbl. proponente assessore competente data protocollo data scadenza tipo risposta
2186 181 27/11/2013 Giuseppe Caccia
 
Sebastiano Bonzio
Camilla Seibezzi
Assessore
Pier Francesco Ghetti
 
e p. c.
Al Presidente della X Commissione
27/11/2013 27/12/2013 in Commissione

 

 

Venezia, 27 novembre 2013
nr. ordine 2186
n p.g. 181
 

All'Assessore Pier Francesco Ghetti


e per conoscenza

Al Presidente della X Commissione
Al Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo consiliari
Al Vicesegretario Vicario

 

Oggetto: ACQUA BENE COMUNE, IL VOTO DEI CITTADINI DEVE ESSERE RISPETTATO: NO AI CRITERI TARIFFARI TRUFFALDINI INTRODOTTI DALL’AUTORITY NO AGLI AUMENTI INGIUSTIFICATI DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RIVEDERE IMMEDIATAMENTE LE DECISIONI ASSUNTE DAL CONSIGLIO DI BACINO

Tipo di risposta richiesta: in Commissione

 

I sottoscritti consiglieri comunali,

premesso che il Consiglio Comunale di Venezia, con deliberazione n. 14, del 18 gennaio 2010, ha votato l'approvazione dei principi orientati al concetto dell'acqua quale “bene comune dell'umanità” e il loro recepimento nello Statuto Comunale: “1. l’acqua è un bene comune, un diritto umano universale non assoggettabile a meccanismi di mercato; 
2. la disponibilità e l’accesso individuale e collettivo all’acqua potabile sono garantiti in quanto diritti inalienabili e inviolabili della persona umana e si estrinsecano nell’impegno a garantire ai cittadini un minimo vitale giornaliero; 
3. la proprietà e la gestione del servizio idrico devono essere pubbliche e improntate a criteri di equità, solidarietà (anche in rapporto alle generazioni future) e rispetto degli equilibri ecologici; 
4. il consumo umano delle risorse idriche deve avere la priorità rispetto ad altri usi; 
5. la gestione del servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale di interesse generale per garantire l’accesso all’acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini, pertanto non soggetto alla disciplina della concorrenza, e quindi la cui gestione va attuata attraverso gli Artt. 31 e 114 del D.Lgs n. 267/2000 con meccanismi che garantiscano la partecipazione sociale.”;

che, di conseguenza, il vigente Statuto Comunale, all’articolo 2/bis, afferma che il Comune di Venezia: 
”1. riconosce il Diritto umano all'acqua, ossia l’accesso all’acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell’acqua come bene comune pubblico; 
2. garantisce la disponibilità e l’accesso individuale e collettivo all’acqua potabile in quanto diritti inalienabili e inviolabili della persona umana e si estrinseca nell’impegno a garantire ai cittadini un minimo vitale giornaliero e la priorità del consumo umano delle risorse idriche rispetto ad altri usi; 
3. conferma il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di equità, solidarietà (anche in rapporto alle generazioni future) e rispetto degli equilibri ecologici”; e all'articolo 19: “2. Il Comune di Venezia riconosce che la gestione del servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale di interesse generale per garantire l’accesso all’acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini, pertanto non soggetto alla disciplina della concorrenza, e quindi la cui gestione va attuata attraverso gli Artt. 31 e 114 del D.Lgs n. 267/2000 con meccanismi che garantiscano la partecipazione sociale”; 


che sulla base di tali principi, con Ordine del giorno approvato il 14 giugno 2010, il Consiglio comunale di Venezia aveva aderito alla campagna di raccolta firme per i referendum promossi dal Forum italiano dei movimenti per l’acqua contro la privatizzazione del servizio idrico integrato, positivamente conclusasi con il voto del 12 e 13 giugno 2011, che ha visto il 95% di oltre 26 milioni di elettrici ed elettori italiani, pari al 57% degli aventi diritto, esprimersi inequivocabilmente contro la mercificazione dell’acqua e dei servizi pubblici;

premesso inoltre che, tra le norme abrogate dall’esito referendario, vi era anche l’art. 154 del Decreto Legislativo n. 152/2006 (c.d. Codice dell’Ambiente), comma 1, che disponeva che la tariffa per il servizio idrico fosse determinata tenendo conto dell’ “adeguatezza della remunerazione del capitale investito”. 
Tale norma consentiva al gestore di ottenere profitti garantiti sulla tariffa, caricando sulla bollette dei cittadini un 7% variabile a remunerazione del capitale investito, senza alcun collegamento a qualsiasi logica di reinvestimento per il miglioramento qualitativo del servizio;

che, nonostante come sopra ribadito sia stata sancita ufficialmente la vittoria referendaria e quindi l’abrogazione della norma che consentiva ai gestori di inserire nel calcolo della tariffa del servizio idrico integrato anche la componente della “remunerazione del capitale investito”, molti gestori del servizio idrico continuano invece a computare tale componente nella bolletta a carico dei cittadini;

che, nello specifico, la componente della “remunerazione del capitale investito” viene applicata ancora anche per i Comuni (compreso quello di Venezia) ricadenti nel bacino dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale “Laguna di Venezia”, così come si evince dal verbale Prot. n. 1257/XX del 22.12.2011 dell’Assemblea d’Ambito nel quale viene riportata la Delibera di approvazione del Piano degli Interventi e del Piano tariffario del Servizio Idrico Integrato per l’anno 2012;

che, nella generalità dei casi, la “remunerazione del capitale investito”, che è pari al 7% della sommatoria degli investimenti effettuati nel periodo di affidamento del servizio al netto degli ammortamenti, incide sulle bollette dei cittadini per una percentuale che oscilla, a seconda del gestore, fra il 10% e il 20%;

considerato inoltre che tutte le istituzioni e i cittadini hanno il dovere di rispettare e far rispettare quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del 20 luglio 2011, che sancisce ufficialmente la vittoria referendaria e l’abrogazione della norma che consentiva ai gestori di caricare sulle bollette anche la componente della “remunerazione del capitale investito”;

tenuto conto che la L.R. n. 17 del 27/04/2012, “Disposizioni in materia di risorse idriche”, ha riattribuito le funzioni, attualmente in capo alle AATO, Servizio Idrico Integrato, a nuovi Enti denominati Consigli di Bacino. Tali enti di regolazione devono essere formalmente costituiti mediante convenzione tra i Comuni ricadenti dell’ambito territoriale ottimale (ATO) di pertinenza; nell’allegato A della succitata L.R. n. 17/2012 sono elencati i Comuni ricadenti nell’Ambito Territoriale Ottimale “Laguna di Venezia”, di cui fa parte anche il Comune di Venezia ; la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1006 del 05/06/2012, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 47 del 19/06/2012, dà attuazione a quanto previsto dall’art. 3 c.3 della succitata L.R. 17/2012 approvando lo schema di convenzione alla quale gli enti Locali devono attenersi per la Costituzione dei nuovi Consigli di Bacino. Lo schema di convenzione è stato approvato all’unanimità dalla Conferenza d’Ambito “Laguna di Venezia” in data 26/07/2012. Nello schema di Convenzione, che deve essere approvato da tutti i Consigli Comunali dei Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale Ottimale Laguna di Venezia, si prevede che il piano tariffario del servizio idrico integrato sia predisposto dall’organo istituzionale Assemblea di Ambito, all’interno del quale il Comune di Venezia ha come proprio rappresentante l’assessore alla Pianificazione Strategica;

che, con la deliberazione 1° marzo 2012, 74/2012/R/IDR l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) ha avviato un procedimento per l’adozione di provvedimenti tariffari e per l’avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici. Il nuovo metodo predisposto dall’Autorità con deliberazione 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, e recentemente riconfermato con nota AEEG prot. 31196 del 26 settembre 2013, ripropone la copertura tramite tariffa di una percentuale standard del capitale investito denominata “oneri finanziari sul capitale immobilizzato” da riconoscere ai gestori. Di fatto in questo modo viene reintrodotto surrettiziamente lo stesso meccanismo della remunerazione del capitale investito abrogata dal referendum;

riscontrato che, in data 16 ottobre 2013, il Consiglio di Bacino “Laguna di Venezia” (Ambito territoriale ottimale per il servizio idrico integrato), cui partecipa in rappresentanza del Comune di Venezia l’assessore alla Pianificazione Strategica, con Deliberazione n. XV P.G. N. 740/13 ha approvato la “tariffa del Servizio Idrico Integrato degli anni 2012 e 2013”, recependo acriticamente la metodologia tariffaria transitoria di cui alle delibere AEEG contestate e, in particolare la 585/2012/R/IDR;

considerato infine che tale approvazione confligge apertamente con la volontà espressa dal corpo elettorale nel voto referendario dell’11 e 12 giugno 2013 e potrebbe comportare per i cittadini utenti del servizio idrico integrato aumenti tariffari in bolletta fino al tredici per cento;

visto che per il prossimo 30 ottobre 2013 è convocata una nuova riunione dell’Assemblea d’Ambito del Consiglio di Bacino “Laguna di Venezia”, avente all’ordine del giorno la discussione e l’approvazione del Piano Finanziario del Servizio Idrico Integrato;


CHIEDONO


che Sindaco e Giunta comunale propongano formalmente in sede di Assemblea di Ambito del Consiglio di Bacino “Laguna di Venezia” l’annullamento della Deliberazione n. XV del 16 ottobre 2013; che, in rapporto con gli altri Comuni del Coordinamento nazionale degli Enti Locali per l’Acqua bene comune, individuino le più opportune modalità di ricorso avverso le Deliberazioni assunte dall’Autorità per l’energia e il gas e, nello more, richiedano alla stessa Assemblea di Ambito e al soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato VERITAS S.p.A:

- che, a partire dall’anno 2013, sia assicurato lo scomputo della componente “remunerazione del capitale investito” dal calcolo della tariffa del servizio idrico integrato, in ottemperanza quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del 20 luglio 2011;

- che sia assicurato che tale componente della Tariffa non venga reintrodotta in altra forma al fine di far rispettare in modo sostanziale e non solo formale la volontà popolare espressa con i Referendum del giugno 2011;


- che vengano restituite ai cittadini le quote di tariffa indebitamente pagate dagli stessi negli anni 2011 e 2012 dopo l’entrata in vigore delle nuove disposizioni normative in materia; o che in alternativa tali quote vengano recuperate e accantonate per costituire un fondo di comunità/solidarietà da utilizzare attraverso forme partecipative deliberative di cittadinanza.

 

Giuseppe Caccia

Sebastiano Bonzio
Camilla Seibezzi

 
 
Pubblicata il 27-11-2013 ore 11:35
Ultima modifica 27-11-2013 ore 11:35
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