nr. d'ordine | nr. protocollo | data pubbl. | proponente | assessore competente | data protocollo | data scadenza | tipo risposta |
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2255 | 5 | 10/01/2014 | Gian Luigi Placella |
Vicesindaco Sandro Simionato |
10/01/2014 | 09/02/2014 | scritta |
tipo comunicazione | data pubblicazione | testo |
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risposta | 01-04-2014 | Leggi |
Venezia, 10 gennaio 2014
nr. ordine 2255
n p.g. 5
Al Vicesindaco Sandro Simionato
e per conoscenza
Al Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo Consiliari
Al Vicesegretario Vicario
Oggetto: conseguenze dello sforamento del Patto di Stabilità e Crescita 2013 sugli stipendi dei dipendenti comunali e chiarimenti sul rispetto del Patto di Stabilità e Crescita 2012
Tipo di risposta richiesta: scritta
Premesso che;
- Alla scadenza del 31 dicembre 2013 il Comune di Venezia non ha rispettato il Patto di Stabilità e Crescita 2013, almeno stando a quella che è la normativa attuale.
- Tale mancato rispetto del suddetto vincolo di bilancio, oltre a determinare le previste sanzioni di legge, ha indotto il Comune di Venezia a cancellare circa 9 milioni di euro dal fondo del personale, ovvero dalla parte del fondo chiamata “fondo integrativo del personale”, dalla quale vengono ricavati, a titolo esemplificativo, gli importi relativi ai progetti e alla produttività del personale dipendente dal Comune di Venezia.
- Tutto ciò si traduce in pratica in una perdita netta di una importante quota di stipendio dei dipendenti comunali, che può arrivare a diverse centinaia di euro. Questo accadrebbe tra l’altro in un periodo di grave crisi finanziaria e recessione economica, in cui ogni famiglia, comprese quelle dei dipendenti comunali, si trova già costretta a fare pesanti sacrifici.
Visto che:
- Il Sindaco Giorgio Orsoni, durante la seduta dell’VIIIa commissione del Consiglio Comunale, affermava che i sacrifici a cui sarebbero costretti i dipendenti comunali deriverebbero da una norma, l’articolo 40, coma 3 quinquies, del D.Lgs. 165/2001.
- Tuttavia lo stesso Sindaco, parlando in commissione, spiegava anche che la cancellazione del fondo integrativo del personale, che avverrebbe in forza della suddetta norma, veniva attuata sulla base di un’interpretazione della stessa, fornita dalla Corte dei Conti. Precisava inoltre che sull’argomento vi erano anche altre interpretazioni, che affermavano il contrario, ovvero che il fondo del personale non doveva necessariamente risentire del mancato rispetto del Patto di Stabilità e Crescita 2013. Queste altre interpretazioni potrebbero quindi salvaguardare gli stipendi dei dipendenti comunali.
Considerato che:
- L’attuale amministrazione comunale si aspetta che la salvezza per il bilancio del Comune di Venezia, nonché per gli stipendi dei dipendenti comunali, si concretizzi attraverso l’emanazione di apposite norme da parte del Governo nazionale, da realizzarsi attraverso un decreto e soprannominate dalla stampa norme “salva Venezia”. Tali norme erano state inizialmente inserite dal Governo nel cosiddetto “decreto milleproroghe”, all’articolo 15, e poi stralciate su richiesta del Presidente della Repubblica.
- L’articolo 15 del cosiddetto decreto “mille proroghe”, così come era stato approvato inizialmente dal Governo, recitava testualmente: “In via straordinaria, per l'anno 2014, agli enti locali assegnatari di contributi pluriennali stanziati per le finalità di cui all'articolo 6, della legge 29 novembre 1984, n. 798, che non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilità interno non si applica la sanzione di cui al comma 26, lettera d), dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e, la sanzione di cui al comma 26, lettera a), del citato articolo 31, si applica nel senso che l’ente medesimo è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue”.
- In pratica si prevedeva che i comuni beneficiari dei contributi della Legge Speciale per Venezia, in caso di mancato rispetto del Patto di Stabilità e Crescita 2013, potessero comunque procedere a nuove assunzioni e vedessero diminuita la riduzione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio.
Tuttavia non veniva in alcun modo detto che ai fini del rispetto del Patto di Stabilità e Crescita 2013 si tiene conto dei contributi della Legge Speciale per Venezia, anche qualora questi vengano erogati in ritardo rispetto alla scadenza di chiusura del bilancio.
- Quindi, se le cosiddette norme “salva Venezia” fossero limitate a quelle inizialmente inserite nel decreto “milleproroghe”, il Patto di Stabilità e Crescita 2013 non sarebbe comunque rispettato e gli stipendi dei dipendenti sarebbero comunque a rischio.
Visto inoltre che:
- Anche il Patto di Stabilità e Crescita 2012 non era stato inizialmente rispettato, un anno fa, ma non vi sono state conseguenze, né sul piano sanzionatorio, né per quanto riguarda il fondo del personale e gli stipendi dei dipendenti comunali.
- Stando a notizie apprese dai giornali, tali conseguenze negative sarebbero state evitate per via del fatto che i contributi del 2012 relativi alla Legge Speciale per Venezia sono stati considerati nel conto del bilancio comunale del 2012, nonostante fossero stati effettivamente erogati solo nel corso del 2013.
- Non è chiaro se questo parametro di giudizio sia stato adottato in base a un esplicito riferimento contenuto in una norma di legge o per via di un’interpretazione della legge stessa.
- È noto che anche l’anno scorso vi fu una norma “salva Venezia”, contenuta nell’articolo 1, comma 207, della legge di stabilità 2013. Essa recitava testualmente: “In via straordinaria, per l'anno 2013, agli enti locali assegnatari di contributi pluriennali stanziati per le finalità di cui all'articolo 6, della legge 29 novembre 1984, n. 798, che non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilità interno a causa della mancata erogazione dei predetti contributi nell'esercizio 2012, a seguito di apposita attestazione con procedura di cui all'articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applica la sanzione di cui al comma 2, lettera d), dell'articolo 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, per mancato raggiungimento dell'obiettivo 2012, mentre quella di cui al comma 2, lettera a), del predetto articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, si intende così ridefinita: è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 5 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue”.
Considerato inoltre che:
- Anche la norma “salva Venezia” dell’anno scorso, quindi, prevedeva le stesse agevolazioni di quest’anno, ovvero che in caso di mancato rispetto del Patto di Stabilità e Crescita 2012 il Comune poteva comunque procedere a nuove assunzioni e vedeva diminuita la riduzione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio. Quindi anche l’anno scorso la norma “salva Venezia” non permetteva automaticamente di dire che il Patto di Stabilità e Crescita era da considerarsi rispettato e non salvaguardava da sola lo stipendio dei dipendenti comunali.
- Di conseguenza, o l’anno scorso è stata emanata un’ulteriore normativa “salva Venezia”, o il virtuale rispetto del Patto di Stabilità e Crescita 2012 è stato garantito solo da un’interpretazione forzata di quanto contenuto all’articolo 1, comma 207, della legge di stabilità 2013.
Nel secondo caso, ovvero se il Patto di Stabilità e Crescita 2012 è stato garantito solo da un’interpretazione forzata della normativa, ne consegue che in realtà l’anno scorso il Patto non è stato rispettato e che quindi lo stipendio dei dipendenti comunali, che l’anno scorso non è stato toccato, non dipende dal rispetto o meno del Patto di Stabilità e Crescita.
SI CHIEDE AL SINDACO E ALL’ASSESSORE COMPETENTE
1) In forza di quale norma è stato dato per rispettato l’anno scorso il Patto di Stabilità e Crescita 2012.
2) Se la norma suddetta prevedeva esplicitamente di tener conto del contributo della Legge Speciale per Venezia, nonostante fosse stato erogato in ritardo, o se il fatto di averne tenuto conto derivi da un’interpretazione della normativa.
3) Di rendere noto il parere della Corte dei Conti citato dal Sindaco, riguardante l’articolo 40, comma 3 quinquies, del D.Lgs. 165/2001, che secondo lo stesso Sindaco interpreta il comma come una proibizione tassativa di costituire il fondo integrativo del personale in caso di mancato rispetto del Patto di Stabilità e Crescita.
4) Di rendere note le altre interpretazioni, anch’esse accennate dal Sindaco, del suddetto articolo 40, comma 3 quinquies, del D.Lgs. 165/2001, che invece ammettono la possibilità di costituire il fondo integrativo del personale anche in caso di mancato rispetto del Patto di Stabilità e Crescita, salvaguardando gli stipendi dei dipendenti comunali.
5) Di rendere noto se vi siano eccedenze delle risorse stabili che residuano dal Fondo del personale del 2013 e che possano essere usate quest’anno, diminuendo in parte l’impatto della cancellazione del fondo integrativo del personale 2013 sugli stipendi dei dipendenti comunali.
Gian Luigi Placella
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