nr. d'ordine | nr. protocollo | data pubbl. | proponente | assessore competente | data protocollo | data scadenza | tipo risposta |
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2070 | 174 | 10/10/2013 | Sebastiano Bonzio |
Assessore Gianfranco Bettin e p. c. Al Presidente della X Commissione |
10/10/2013 | 09/11/2013 | in Commissione |
tipo comunicazione | data pubblicazione | testo |
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risposta in Consiglio comunale | 26-05-2014 | Leggi |
risposta | 08-11-2013 | Leggi |
Venezia, 10 ottobre 2013
nr. ordine 2070
n p.g. 174
All'Assessore Gianfranco Bettin
e per conoscenza
Al Presidente della X Commissione
Alla Segreteria della Commissione consiliare X Commissione
Al Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo Consiliari
Al Vicesegretario Vicario
Oggetto: Antenna sulla scuola elementare San Girolamo nel Sestiere Cannaregio ed elettrosmog: sono possibili soluzioni di buon senso?
Tipo di risposta richiesta: in Commissione
PREMESSO CHE
Lo scrivente gruppo Consiliare è consapevole dei tentativi compiuti negli anni da parte dell'Amministrazione Comunale di Venezia (con alti e bassi) per gestire il controverso “fenomeno dell’elettrosmog”, una tematica che presenta rilevanti complessità sia di tipo ambientale che urbanistico, mettendo in atto strumenti di controllo (l'Amministrazione ha acquistato 13 centraline per il monitoraggio dei campi elettromagnetici che, sotto la gestione operativa di ARPAV, consentono di fornire alla cittadinanza un servizio gratuito importante per conoscere l'esatta entità del campo elettromagnetico presente in un determinato punto del territorio) e di pianificazione (nonostante i ridottissimi spazi di manovra lasciati dall‘ordinamento giuridico e dalla normativa vigente).
CONSIDERATO CHE
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con l’innovativa sentenza n. 735 del 27 agosto 2013 ha ribaltato la sentenza del TAR Sicilia – sezione staccata di Catania (sezione prima) – n. 253 del 31 gennaio 2012 che dava ragione al ricorso di un gestore contro il Regolamento predisposto dal Comune di San Filippo del Mela, che prevede distanze di sicurezza (200 metri) da siti ritenuti sensibili.
Infatti, con la citata sentenza, viene dichiarato legittimo predisporre un Regolamento Comunale per l’installazione degli impianti di telefonia mobile che preveda distanze di sicurezza, volte a tutelare siti ritenuti di particolare attenzione, purché la limitazione non comprometta una idonea collocazione degli impianti ai fini della ottimale fruibilità dei servizi.
Secondo il massimo grado della giustizia amministrativa siciliana: “il regolamento contiene una serie di aree idonee”, opportunamente indicate ed elencate, nonostante “un espresso divieto di localizzazione […] in aree e siti dalle particolari caratteristiche (anch’essi specificati), tra cui le aree definite sensibili, […] , nel quale è prevista anche una possibile installazione in prossimità delle stesse, ma a non meno comunque di 100 m., ove le esigenze di copertura del territorio non possono essere altrimenti soddisfatte”.
inoltre nella sentenza si specifica che non è giustificabile la “pretesa della società istante di utilizzare un sito per essa di maggiore comodità senza valutare diverse possibili soluzioni alternative rispettose della concreta conformazione orografica ed urbanistica del territorio comunale e sulla quale il contestato Regolamento ha provveduto a definire i criteri di determinazione secondo una scelta urbanistica che, perciò, appare in linea con quanto consentito all’Ente comunale dal citato art. 8 della legge n. 36/2001”.
In definitiva un Comune potrebbe:
Redigere un Regolamento che risponda ai requisiti del territorio e alle esigenze di porre particolari attenzioni ai siti ritenuti sensibili;
Predisporre sulla base dei piani di sviluppo, che i gestori sono tenuti a presentare, uno studio tecnico finalizzato alla individuazione dei siti che minimizzano le esposizioni (Piano antenne);
Approvare il Regolamento ed il Piano con i siti individuati e che hanno maturato i migliori requisiti di esposizione, nel rispetto delle esigenze di copertura dei servizi.
CONSTATATO CHE
Il Comune di Venezia ha adottato il Regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio degli impianti per la telefonia mobile e per le trasmissioni in standard dvb- H con delibera C.C. n. 109 del 30.07.2007, cercando di introdurre delle misure tese a minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici secondo il principio di precauzione, tutte previsioni inesorabilmente stroncate a seguito delle sentenze del TAR Veneto n. 2571/2008 e n. 3033/2008 che le hanno ritenute illegittime alla luce del decr. legisl. n. 259/2003 (“codice delle comunicazioni elettroniche”).
RITENUTO CHE
ha suscitato, giustamente, apprensione nei genitori e nell’intera comunità la scoperta dell’istallazione di un'antenna di telefonia mobile Vodafone sul tetto dell’ex Opera Pia Coletti, vicino ad un tipico sito sensibile: la scuola elementare San Girolamo nel Sestiere Cannaregio.
a giudizio dello scrivente gruppo consiliare è necessario verificare tutte le possibili strade a tutela della salute, sia facendo il punto sull’architettura regolamentare di competenza del Comune di Venezia ed eventualmente aggiornandola, sia mettendo in atto verifiche puntuali per i casi specifici che riescano a mettere in atto azioni che maggiormente tranquillizzino la cittadinanza.
Tutto ciò premesso si interroga l’Assessore all’Ambiente per conoscere, nel corso di un’apposita riunione della X Commissione convocata in sopralluogo presso la scuola elementare San Girolamo nel Sestiere Cannaregio:
1. Se ritenga utile e necessario, anche alla luce delle novità giurisprudenziali citate in premessa, un aggiornamento del Regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio degli impianti per la telefonia mobile e per le trasmissioni in standard dvb- H con delibera C.C. n. 109 del 30.07.2007, che vada nel senso di una maggiore tutela della salute e dell’incolumità della cittadinanza, specie quella più fragile come sicuramente sono i bambini della scuola elementare San Girolamo nel Sestiere Cannaregio.
2. Se intenda mettere in atto fin da subito adeguate azioni per monitorare il livello di emissioni e di elettrosmog dovuto alla nuova antenna di telefonia mobile Vodafone sul tetto dell’ex Opera Pia Coletti, vicino ad un tipico sito sensibile: la scuola elementare San Girolamo nel Sestiere Cannaregio, tenuto conto della sua localizzazione in prossimità di un sito sensibile.
3. Se non sia possibile e necessario, contestualmente all’avvio di queste misure strutturali e contingenti, dar vita ad uno specifico tavolo di trattativa partecipato da Vodafone (realtà industriale di primaria importanza che certo non avrà tra le sue strategie aziendali quella di essere invisa ai territori ed agli utenti potenziali che li abitano), dalla direzione scolastica e dai genitori della scuola elementare San Girolamo nel Sestiere Cannaregio, che analizzi la presenza di possibili siti alternativi, meno a ridosso del plesso scolastico, all’impianto che tanta apprensione sta creando in città.
Sebastiano Bonzio
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