nr. d'ordine | nr. protocollo | data pubbl. | proponente | assessore competente | data protocollo | data scadenza | tipo risposta |
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2062 | 170 | 07/10/2013 | Sebastiano Costalonga |
Assessore Gianfranco Bettin |
08/10/2013 | 07/11/2013 | scritta |
tipo comunicazione | data pubblicazione | testo |
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risposta | 10-10-2013 | Leggi |
Venezia, 7 ottobre 2013
nr. ordine 2062
n p.g. 170
All'Assessore Gianfranco Bettin
e per conoscenza
Al Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo Consiliari
Al Vicesegretario Vicario
Oggetto: antenna telefonia a Cannaregio - scuola San Girolamo.
Tipo di risposta richiesta: scritta
PREMESSO CHE
l’ interrogante condivide le apprensioni manifestate dai genitori, relativamente all’interesse primario sulla salute dei bambini, a seguito dell’antenna Vodafone recentemente istallata sul tetto dell’ex Opera Pia Coletti ma vicina alla scuola di San Girolamo;
il Consiglio di Stato, sez. VI – 24 settembre 2010, n. 7128 indica che risulta illegittimo un regolamento comunale in tema di fissazione dei criteri per la localizzazione delle srb laddove l’ente territoriale abbia posto quale obiettivo quello di preservare la salute umana dalle emissioni elettromagnetiche promananti da impianti di radiocomunicazioni, essendo tale materia attribuita alla legislazione concorrente Stato - Regioni;
una recente sentenza Consiglio di Stato del 2013 in tema di pianificazione delle installazioni di antenne radio base sottolinea la necessità di accompagnare il regolamento comunale con la verifica tecnica della copertura dei servizi di telefonia;
CONSTATATO CHE
Il Comune di Venezia ha adottato il Regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio degli impianti per la telefonia mobile e per le trasmissioni in standard dvb- H con delibera C.C. n. 109 del 30.07.2007;
tra gli articoli si cita che le istallazioni possono essere autorizzata, previo parere favorevole dell’ARPAV, individuati dal Piano comunale autorizzate dalla Giunta Comunale;
in sede di approvazione del Piano comunale delle installazioni può essere prevista la predisposizione di un Piano di riassetto degli impianti, con priorità per gli impianti installati in prossimità dei siti sensibili, cosi come identificati e specificati dalla circolare regionale 12.7.2001 n. 12 (“scuole, asili, ospedali, case di cura, parchi e aree per il gioco e lo sport”)
nello stesso Regolamento all’Art. 14 – Monitoraggio – viene citato “….La Direzione Ambiente del Comune, eventualmente avvalendosi dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Veneto – ARPAV, ….. stabilisce ogni anno i criteri di priorità nei controlli e un programma di monitoraggio degli impianti e del fondo elettromagnetico del territorio comunale….”
ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA ESPOSTO SI CHIEDE ALL’ASSESSORE
• di verificare il potenziale livello di emissioni elettrosmog dovuto alla nuova istallazione, tenuto conto della sua localizzazione e della vicinanza di un sito sensibile;
• di attivarsi per la ricerca di un eventuale sito alternativo più idoneo e distante dalla struttura scolastica rappresentata dalla scuola San Girolamo.
Sebastiano Costalonga
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