| nr. d'ordine | nr. protocollo | data pubbl. | proponente | assessore competente | data protocollo | data scadenza | tipo risposta | 
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| 1768 | 59 | 08/04/2013 | Gian Luigi Placella | 
            Assessore Ugo Bergamo  | 
            09/04/2013 | 09/05/2013 | scritta | 
| tipo comunicazione | data pubblicazione | testo | 
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| risposta | 16-04-2013 | Leggi | 
Venezia, 8 aprile 2013
nr. ordine 1768
n p.g. 59
 
All'Assessore Ugo Bergamo
e per conoscenza
Al Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo Consiliari
Al Vicesegretario Vicario
Oggetto: Quale futuro per i servizi di trasporto pubblico locale del Comune di Venezia?
Tipo di risposta richiesta: scritta
Premesso che
 
Con le deliberazioni di Giunta Comunale n. 512 e 513 del 2/11/2011 sono stati prorogati sino al 31/12/2013 gli affidamenti ad Actv S.p.A. e ad Alilaguna S.p.A. dei servizi di trasporto pubblico locale cittadino; 
Gli affidamenti di cui al paragrafo precedente sono stati effettuati in base dell’art. 5 paragrafo 5 del Regolamento CE n. 1370/2007, che recita “L’autorità competente può prendere provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di interruzione. I provvedimenti di emergenza assumono la forma di un’aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico o di una proroga consensuale di un contratto di servizio pubblico oppure di un’imposizione dell’obbligo di fornire determinati servizi pubblici. L’operatore di servizio pubblico ha il diritto di impugnare la decisione che impone la fornitura di determinati servizi pubblici. I contratti di servizio pubblico aggiudicati o prorogati con provvedimento di emergenza o le misure che impongono di stipulare un contratto di questo tipo hanno una durata non superiore a due anni”; 
Il trasporto pubblico veneziano è quindi oggi in una situazione di emergenza non più prorogabile;
Considerato che
Le possibili modalità di affidamento paiono essere tre: 
1. Affidamento a terzi del servizio con procedure ad evidenza pubblica; 
2. Sviluppo di una Partnership Pubblico/Privato (cosiddetta gara a doppio oggetto) attraverso la selezione con procedure ad evidenza pubblica di un partner industriale cui cedere una quota della società pubblica che gestisce il servizio (nel nostro caso Actv o Avm); 
3. Affidamento diretto a un operatore interno (nel nostro caso Actv o Avm) sul quale l’ente affidante esercita un controllo analogo a quello che esercita sulle proprie strutture, secondo quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea; 
Qualora si optasse per le possibilità 1 (affidamento a terzi) è evidente come la procedura di selezione del contraente debba essere predisposta con cura ed avviata al più presto, per poter essere conclusa in tempo utile affinché il nuovo gestore possa avviare la propria attività entro il 31/12/2013; 
Qualora si optasse per le possibilità 2 (partnership pubblico privato) è evidente come la procedura di selezione del partner industriale debba essere predisposta con cura ed avviata al più presto, per poter essere conclusa in tempo utile affinché il nuovo socio operativo possa avviare la propria attività entro il 31/12/2013; 
Qualora si optasse per la possibilità 3 (affidamento “in house”) è necessario procedere: 
alla verifica dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario per gli affidamenti “in house”; 
alla verifica della possibilità di rispettare gli stringenti criteri di cui all’art. 6 e all’allegato 1 del regolamento UE 1370/2007; 
all'elaborazione di un piano industriale attendibile e concreto della società affidataria del servizio, che assicuri l'equilibrio economico finanziario della società e la sostenibilità della scelta fatta; 
È pertanto evidente in ogni caso la necessità di avviare al più presto la discussione consiliare circa le procedure di affidamento, anche alla luce del fatto che non sono possibili ulteriori proroghe degli affidamenti in essere, in quanto già “di emergenza”;
Ritenuto che
 
L’art. 1 comma 4 del D.L. 1/2012, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, dispone che i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni si adeguano ai principi e alle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 entro il 31 dicembre 2012; 
Tra questi principi spicca (comma 1 lettera b) del citato art. 1 del D.L. 1/2012) l’abrogazione delle “norme che (…) impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti”; 
Deve pertanto ritenersi abrogato l’art. 4 bis della Legge regionale 25/1998 - disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale – che dispone che “L'ambito della laguna di Venezia è escluso dall'applicazione delle norme relative ai servizi autorizzati di cui ai commi 3 e 4, in considerazione delle peculiari caratteristiche locali che richiedono una specifica disciplina dei trasporti nelle vie d'acqua lagunari.” in quanto una disposizione generale di questo tipo, non ancorata a un’analisi puntuale che dimostri a livello di singola linea gli eventuali danni dall’ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, pare evidentemente sproporzionata ed in contrasto con i principi comunitari e nazionali in materia di concorrenza; 
Parrebbe quindi possibile introdurre servizi autorizzati nell’ambito del trasporto pubblico lagunare, disciplinandoli al fine di consentire l’esercizio di tale attività in un regime di impresa in un contesto regolamentato a garanzia della tutela dell’ambiente, del paesaggio, e del patrimonio artistico e culturale della Città e della Laguna di Venezia;
Visto che
Il comma 1-ter dell’articolo 22 della legge regionale del veneto 33/1998 dispone che Qualora si verifichi il caso in cui l'ente competente, ai sensi degli articoli 8 e 9, allo svolgimento delle procedure concorsuali, sia proprietario o comproprietario di un'impresa in possesso dei requisiti di cui al precedente comma, o abbia comunque partecipazione, in qualsiasi forma, nella impresa medesima, la competenza allo svolgimento delle procedure concorsuali stesse è attribuita alla Regione. 
L’articolo 3-bis del D.L. 138 dispone al comma 1-bis che le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti [dalle regioni] o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo; 
A oggi non risulta che la Regione del Veneto abbia individuato gli ambiti o bacini territoriali ottimali per il settore Tpl, né che ne abbia designato gli organi di governo; 
Sembra quindi che l’ente competente per l’affidamento dei servizi di Tpl sia o la Regione (in quanto il Comune di Venezia controlla una società attiva nel settore) o la costituenda autorità di governo dell’ambito;
Considerato inoltre che
A oggi non è chiaro se Actv S.p.A. sia in possesso dei requisiti previsti dall’ordinamento e dalla giurisprudenza comunitaria in tema di in house providing;
Visto ancora che
L’art. 42 del D.lgs. 267/2000 dispone che competono al Consiglio Comunale l’organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione; 
La proroga emergenziale di cui alle deliberazioni di Giunta Comunale n. 512/513 del 2/11/2011 costituisce un nuovo affidamento, e doveva pertanto essere deliberata dal Consiglio Comunale, o almeno da esso ratificata dopo l’adozione del provvedimento di urgenza da parte della Giunta;
Si chiede al Sindaco e all'Assessore competente:
Quale sia la modalità di affidamento individuata per il periodo successivo al 31/12/2013, e la durata ipotizzata delle future concessioni, riferendo a tal proposito in consiglio comunale;
Quale sarà l’autorità competente all’affidamento, anche alla luce dei rapporti sin qui intercorsi con la Regione Veneto;
Qualora si optasse per l'affidamento c.d. “in house”, tale affidamento sarebbe disposto a favore di Actv o di Avm?
Se Actv sia in possesso dei requisiti previsti dall’ordinamento e dalla giurisprudenza comunitaria in tema di in house providing;
Sempre qualora si optasse per l'affidamento c.d. “in house”, come si garantirà l'equilibrio economico/finanziario del soggetto affidatario? Quando verrà presentato un piano industriale credibile e sostenibile?
Come il Comune abbia adeguato o intenda adeguare i regolamenti e i provvedimenti amministrativi di propria competenza alle disposizioni di cui all’art. 1 del D.L. 1/2012 relativamente al settore del trasporto pubblico locale, anche in relazione all’istituzione di servizi autorizzati nell’ambito della laguna di Venezia;
Come e quando si intenda avviare la procedura per la ratifica delle deliberazioni di Giunta Comunale 512 e 513 da parte del Consiglio Comunale, in quanto la Giunta non è l’organo competente in materia di organizzazione dei pubblici servizi, la concessione dei pubblici servizi, e l’affidamento di attività o servizi mediante convenzione.
Gian Luigi Placella
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