nr. d'ordine | nr. protocollo | data pubbl. | proponente | assessore competente | data protocollo | data scadenza | tipo risposta |
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1690 | 30 | 22/02/2013 | Claudio Borghello |
Sindaco Giorgio Orsoni inoltrata a Assessore Ugo Bergamo |
27/02/2013 | 29/03/2013 rinviata al 28/04/2013 |
scritta |
tipo comunicazione | data pubblicazione | testo |
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risposta | 16-04-2013 | Leggi |
delega | 28-03-2013 | Leggi |
rinvio dei termini | 28-03-2013 | Leggi |
Venezia, 22 febbraio 2013
nr. ordine 1690
n p.g. 30
Al Sindaco Giorgio Orsoni
e per conoscenza
Al Presidente del Consiglio comunale
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo Consiliari
Al Vicesegretario Vicario
Oggetto: Quella sentenza del TAR sulla ZTL di Mestre via Verdi necessita di una riflessione sulla gestione della mobilità in città
Tipo di risposta richiesta: scritta
Premesso che
• la sentenza n. 259/2013 con la quale il T.A.R. del Veneto (Sezione prima) annulla i provvedimenti dell’amministrazione con i quali si istituiva la ZTL in via Verdi a Mestre annulla una decisione con la quale la Giunta Comunale adottava una delibera per una nuova delimitazione della ZTL, malgrado il parere negativo della Municipalità di Mestre Carpenedo;
• il T.A.R. del Veneto (Sezione prima) rileva che una ZTL deve trovare fondamento in una azione dell’amministrazione complessivamente omogena a conseguire un risultato (abbassare l’inquinamento attraverso il contenimento del traffico urbano, lavori pubblici e trasformazioni urbane, ecc.) votata dal Consiglio Comunale in quanto azione contenuta in una pianificazione quale appunto il PUT ( Piano Urbano del Traffico);
• il T.A.R. del Veneto (Sezione prima) rileva che non si è provveduto ad aggiornare il Piano Urbano del Traffico cittadino, aggiornamento biennale imposto dal Codice della strada e che, pertanto, ogni decisione della Giunta deve riferirsi a provvedimenti peculiari e non può corrispondere ad attività che dovrebbero invece afferire ad una pianificazione di merito generale.
Considerato che
• il T.A.R. del Veneto (Sezione prima) sottolinea che diversa condotta da quella rilevata è necessaria per “sottrarre ogni consequenziale intervento per la gestione del traffico urbano all’improvvisazione di assessori e tecnici ed alle pressioni di potentati e comitati, . . . omiss….” e che “nel caso di specie, ………omiss…….., emerge evidente che la parcellizzazione degli interventi di contrasto alla congestione del traffico cittadino, soffre per la mancanza di una visione organica unitaria del fenomeno, e contrasta con l’attenta interpretazione del citato art. 36 (C.d.S.), nel senso che l’adozione di un prodromico piano generale è condizione essenziale ed indispensabile per la legittimità di ogni ulteriore intervento di limitazione della circolazione a carattere definitivo”.
Preso atto che
• conseguentemente, alla sentenza citata in premessa, devono essere annullati i provvedimenti emessi dal Comune di Venezia di merito e che ogni altro provvedimento di limitazione del traffico, che non abbia criteri oggettivi di urgenza da poter esser contenuti in un’ordinanza sindacale, può avvenire solamente in presenza di un Piano Urbano del Traffico aggiornato.
Si chiede al Sindaco
• se anche altri provvedimenti sul traffico emessi dall’Amministrazione Comunale possono essere oggetto di annullabilità visto il contenuto della sentenza;
• quali sono le attività svolte dall’assessorato per l’aggiornamento del PUT che permettano al Consiglio Comunale una deliberazione in tempi brevi;
• se si considera quanto rilevato dal T.A.R. del Veneto (Sezione prima) frutto di una distrazione amministrativa o sintomo della difficoltà di gestione del settore alla quale è necessario porre attenzione.
Claudio Borghello
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