nr. d'ordine | nr. protocollo | data pubbl. | proponente | assessore competente | data protocollo | data scadenza | tipo risposta |
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1656 | 8 | 22/01/2013 | Gianluca Trabucco Gabriele Scaramuzza Emanuele Rosteghin |
Vicesindaco Sandro Simionato |
24/01/2013 | 23/02/2013 | scritta |
tipo comunicazione | data pubblicazione | testo |
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risposta | 08-03-2013 | Leggi |
Venezia, 22 gennaio 2013
nr. ordine 1656
n p.g. 8
Al Vicesindaco Sandro Simionato
e per conoscenza
Al Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo Consiliari
Al Vicesegretario Vicario
Oggetto: "Bando per il servizio di trasporto disabili dell'Amministrazione Comunale di Venezia “
Tipo di risposta richiesta: scritta
PREMESSO
che l'Amministrazione Comunale di Venezia ha provveduto, mediante l'indizione di apposito bando pubblico, all'individuazione del relativo soggetto gestore;
CONSIDERATO
che alla procedura di bando di cui sopra si sono presentati, entro i termini legge, due soggetti concorrenti;
VISTO
che in sede di verifica dei requisiti per l'ammissibilità delle due proposte concorrenti venne rilevata per l'ATI avente come capofila la società TUNDO una irregolarità inerente la documentazione allegata, nella fattispecie un errore nella compilazione della autocertificazione di rispetto da parte della componente dell'ATI societa' Delfino s.r.l. della Legge 68/99 in materia di inserimento obbligatorio di persone disabili nel lavoro (la cui mancata o erronea compilazione prevede sia dal Codice degli Appalti che dal Capitolato della gara la esclusione non sanabile);
CONSIDERATO
che la commissione aggiudicatrice, dopo aver ammesso con riserva in un primo tempo l'ATI, ritenne successivamente di ammettere definitivamente la predetta ATI all'esame dell'offerta economica e di quella tecnica, invocando il principio del favor partecipationis;
VISTO
inoltre che in successiva seduta della predetta commissione giudicatrice venne rilevata la non completezza di una dichiarazione allegata alla proposta dell'altro soggetto concorrente (Consorzio AAT), e che tale difetto (consistente nella mancata firma del modulo di autocertificazione dei carichi pendenti, previsto dal capitolato per gli amministratori delle societa' partecipanti alla gara, da parte del vicepresidente di una delle societa' in ATI), cagiono' l'esclusione di tale soggetto, senza invocare in via analoga lo stesso principio del favor partecipationis;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
SI INTERROGA
L'ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI
Per sapere:
1) per quali ragioni il principio del favor partecipationis sia stato invocato solo per una delle due fattispecie di vizio della documentazione delle due proposte concorrenti;
2) come l'amministrazione comunale di Venezia intenda controdedurre il ricorso presentato dal concorrente escluso in autotutela, essendo ad esso preclusa la strada della Giurisdizione Amministrativa proprio in quanto l'esclusione fa diventare carente di legittimazione al ricorso amministrativo chi viene dichiarato escluso dalla stazione appaltante.
Gianluca Trabucco
Gabriele Scaramuzza
Emanuele Rosteghin
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