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Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it - Interrogazione nr. d'ordine 1627

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nr. d'ordine nr. protocollo data pubbl. proponente assessore competente data protocollo data scadenza tipo risposta
1627 300 28/12/2012 Marco Gavagnin
 
Vicesindaco
Sandro Simionato
28/12/2012 27/01/2013 scritta

 

 

Venezia, 28 dicembre 2012
nr. ordine 1627
n p.g. 300
 

Al Vicesindaco Sandro Simionato


e per conoscenza

Al Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo Consiliari
Al Vicesegretario Vicario

 

Oggetto: legittimità delle clausole contenute nel bando di concorso indetto dal Comune di Venezia per il conferimento di n. 3 posti di collaboratore tecnico - operaio professionale/manutentore (categoria B.3) - Codice concorso 02/2012.

Tipo di risposta richiesta: scritta

 

Premesso che

1. il Comune di Venezia ha pubblicato un avviso di selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di nuovo personale (n. 3 posti) da assumere con la mansione di collaboratore tecnico – operaio professionale/manutentore;

2. al punto 1) dei requisiti previsti per l’ammissione al concorso si prevede un trattamento diseguale tra concorrenti che si trovano formalmente nelle stesse condizioni, sotto il profilo dell’attività lavorativa pregressa. Infatti, per coloro che hanno lavorato presso il Comune di Venezia bastano due anni di esperienza per sostituire il requisito del diploma di scuola media superiore, mentre per i lavoratori cd. “esterni” occorrono almeno tre anni di esperienza maturata;


3. nell'avviso di selezione risultano inoltre differenziati, sulla base del luogo di esperienza lavorativa dei candidati, i “Criteri di valutazione dei titoli” in ragione dei quali i concorrenti alla graduatoria potranno ottenere un massimo di 8 punti per titoli di servizio. Si stabilisce infatti che:
a) chi ha pregressa esperienza lavorativa nell’area di attività tecnico manutentiva presso il Comune di Venezia e/o Istituzioni del Comune di Venezia godrà di 0,25 punti per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni;
b) chi ha pregressa esperienza lavorativa nell’area di attività tecnico manutentiva presso altri Comuni, Province, Regioni e loro Istituzioni godrà di 0,05 punti per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni;

4. la Costituzione stabilisce all'art. 97 co. 3 che “agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”. Tale articolo codifica il principio del “merit system” (sistema del merito) che, secondo la Corte costituzionale (sentenza n. 293 del 13.11.2009) “è condizione necessaria per assicurare che l'amministrazione pubblica risponda ai principi della democrazia, dell'efficienza e dell'imparzialità”;

5. l’art. 35 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” afferma al comma 1, a proposito di reclutamento del personale, che: “L’assunzione nelle pubbliche amministrazioni avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all’accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno…” ed al comma 3 si spiega che “Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”;

6. la Corte Costituzionale ha fornito, nella medesima decisione soprindicata, una definizione più precisa, e più rispondente al dettato costituzionale, del concetto di concorso pubblico rispetto a quella ricavabile dall'art. 35. Esso è da intendersi come “una selezione trasparente, comparativa basata esclusivamente sul merito e aperta a tutti i cittadini in possesso di requisiti previamente e obiettivamente definiti”. La Corte ha spiegato poi che “la natura comparativa e aperta della procedura è elemento essenziale del concorso pubblico” e ciò serve a distinguere i concorsi da altre forme di selezione, che escludendo o riducendo irragionevolmente la possibilità di accesso dall'esterno, violano il carattere pubblico del concorso;
7. l’articolo 21 nonies della Legge 241/1990 (1)  sul procedimento amministrativo disciplina l’istituto dell’annullamento d’ufficio di provvedimenti amministrativi viziati da illegittimità (da violazione di legge, da eccesso di potere o da incompetenza); l’amministrazione si accorge in pratica di aver commesso un errore e annulla l’atto viziato per autotutelarsi;



considerato che

• risulta inconsueta, sia per le date ravvicinate ma anche per il periodo in cui si effettuano le prove, la celerità con cui si è svolto l’intero iter procedurale: dalla scadenza della presentazione delle domande sino alla prova orale. La data di scadenza, infatti, è stata prevista per il 24 Dicembre 2012, la prova tecnico-pratica il 27 Dicembre e la prova orale il giorno successivo. Probabilmente, visti i criteri piuttosto restrittivi di ammissibilità, non ci si attendeva una moltitudine di iscritti;

• risulta anomala la notevole disparità di trattamento perpetrata a danno di alcuni concorrenti nell’attribuzione dei punti per titoli di servizio in funzione del luogo in cui si è maturata l’esperienza pregressa. E' paradossale, infatti, che per un lavoratore “interno” i mesi di esperienza maturata presso il Comune di Venezia valgano 0,25 punti mentre le stesse esperienze di un lavoratore che ha maturato esperienze altrove valgano appena un quinto, cioè 0,05 punti. Sulla base dei criteri delineati, di attribuzione del punteggio di titoli di servizio, per l'amministrazione comunale un lavoratore “esterno” dovrà aver lavorato, con le mansioni ricercate nel bando, per un periodo cinque volte maggiore rispetto a un candidato “interno” al fine di raggiungere lo stesso punteggio di titoli di servizio;


• appare sproporzionata la previsione inserita nel bando secondo cui per i titoli di studio il massimo punteggio attribuibile è di punti 1 mentre per le precedenti esperienze lavorative si può arrivare fino ad un massimo di 8 punti: in tal modo si svilisce l’importanza del titolo di studio. Gli otto punti sono raggiungibili comodamente poi da un “interno” con soli 32 mesi di esperienze lavorative (d’altro canto per l’ammissione deve aver lavorato almeno 2 anni) mentre il corrispondente esterno, per ottenere gli stessi punti, dovrà aver lavorato 160 mesi;

• nel recente passato lo scrivente aveva già sollevato la questione della disparità di trattamento causata da clausole inserite in alcuni bandi di concorso del Comune: trattasi, in particolare, della recentissima (meno di venti giorni fa) interrogazione n. 1599 del 05/12/2012, dell'interrogazione n. 27 del 27.05.2010 e dell'interpellanza n. 331 del 24.11.2010 in relazione alle quali Codesto Vicesindaco ha dapprima negato alcune delle condizioni di discriminazione citate nell'interrogazione e poi, in sede di commissione consiliare IIª, ha placidamente ammesso che si è voluto “favorire chi ha già avuto un rapporto di lavoro con l’amministrazione comunale, non compromettendo il percorso a chi non si trovava nelle stesse condizioni. Il risultato finale è stato la stabilizzazione di circa 60 “precari” in precedenza in servizio presso l’amministrazione; il tutto perfettamente in sintonia con quanto fatto anche da altre amministrazioni pubbliche tra le quali la Regione Veneto”. La dott.ssa Morino, Direttore del Personale, ha poi aggiunto che “in Comune esisteva una “sacca” di personale a tempo determinato; in seguito il governo ha inventato la stabilizzazione attuando una sorta di “condono”. Scaduti i termini dello stesso restavano alle dipendenze dell’amministrazione 181 precari a cui l’amministrazione ha dato la possibilità di “rientrare” bandendo ben 12 concorsi pubblici con criteri il più possibile trasparenti...”. Insomma le intenzioni erano buone ma il mezzo scelto, e ammesso tra le righe da assessore e dirigente, - le discriminazioni tra concorrenti - ha inquinato pure il nobile proposito di una stabilizzazione “velata”;

• in generale, sarebbe auspicabile che l’amministrazione comunale bandisse concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, nei limiti ammessi dalla legge, disponendo delle procedure pienamente rispondenti ai principi di trasparenza, imparzialità e pubblicità (nel senso spiegato dalla Corte costituzionale);


• al concorso in esame hanno partecipato numerosi candidati (solo alla prova orale sono stati ammessi in 42), provenienti anche da fuori Comune e Provincia con il loro bagaglio di esperienze e speranze ma che non avendo mai avuto esperienze di lavoro con l’amministrazione comunale subirebbero un pregiudizio dalla sopraccennata discriminazione;


si chiede al Sindaco e all’assessore competente

• di valutare seriamente la possibilità nonché l'opportunità, al fine di evitare possibili danni erariali all’amministrazione, e quindi alla collettività, di annullare parzialmente ai sensi dell'art. 21 nonies della Legge 241/90 l’avviso di selezione qui in esame e la conseguente procedura concorsuale nel senso di riformulare la graduatoria finale, coerentemente con i principi di imparzialità previsti dalla Costituzione, attribuendo lo stesso punteggio per i titoli di servizio indiscriminatamente a candidati con la medesima esperienza professionale, sia essa svolta in Comune di Venezia o presso altri enti locali;

• di indicare precisamente quanti e quali concorrenti “interni” hanno partecipato alla selezione e la loro posizione in graduatoria;


• di spiegare le ragioni dell’inconsueta vicinanza di date tra scadenza del bando e lo svolgimento delle prove tecnico-pratica ed orale, oltretutto in un periodo di festività;

• di illustrare i motivi in base ai quali un periodo di esperienza lavorativa di soli due anni viene equiparato al possesso di un diploma di scuola media superiore nonché le ragioni della scelta, operata in materia di punteggio per titoli, secondo cui i titoli di studio valgono al massimo un punto mentre le precedenti esperienze lavorative possono attribuire fino ad 8 punti in graduatoria;


• di accertare infine, nel caso di fondatezza dei motivi di presunta illegittimità sollevati nella presente interrogazione, se sussistono profili di responsabilità in capo al Dirigente competente. Ciò anche al fine della determinazione della retribuzione di risultato.



1) L’articolo recita così: “Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21 octies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei contro-interessati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.
È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole”.

 

Marco Gavagnin

 
  1. Marco Gavagnin
  2. Archivio atti
 
Pubblicata il 28-12-2012 ore 12:41
Ultima modifica 28-12-2012 ore 12:41
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