nr. d'ordine | nr. protocollo | data pubbl. | proponente | assessore competente | data protocollo | data scadenza | tipo risposta |
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937 | 236 | 13/12/2011 | Michele Zuin Saverio Centenaro |
Sindaco Giorgio Orsoni inoltrata a Assessore Ezio Micelli |
13/12/2011 | 12/01/2012 | scritta |
tipo comunicazione | data pubblicazione | testo |
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risposta | 15-02-2012 | Leggi |
delega | 23-12-2011 | Leggi |
Venezia, 13 dicembre 2011
nr. ordine 937
n p.g. 236
Al Sindaco Giorgio Orsoni
e per conoscenza
Al Presidente del Consiglio comunale
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo Consiliari
Al Vicesegretario Vicario
Oggetto: Cessazione poteri attribuiti, dalla Legge 18.03.1973, n. 171, alla Commissione per la Salvaguardia di Venezia.
Tipo di risposta richiesta: scritta
VISTO:
l’atto di indirizzo della Giunta Comunale n. 6 approvato nella seduta del 24/02/2011 Ricognizione degli adempimenti relativi all’adeguamento della strumentazione urbanistica comunale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5, penultimo comma, della legge 16 aprile 1973. Cessazione dei poteri attribuiti alla Commissione per la Salvaguardia di Venezia con cui la Giunta Comunale:
- Prende atto che il P.T.R.C., il P.A.L.A.V. e tutta la strumentazione urbanistica comunale di adeguamento al quest’ultimo rispettano tali criteri e sono regolarmente entrati in vigore determinando così la cessazione, a tutti gli effetti, del regime transitorio di cui all’art. 5, penultimo comma, della Legge 16 aprile 1973 n. 171 e, di conseguenza ponendo fine al potere di intervento della Commissione per la Salvaguardia di Venezia.
- Da mandato alle Direzioni di perfezionare i procedimenti di loro competenza, relativi ad interventi sottoposti al parere della Commissione per la Salvaguardia di Venezia. Conseguentemente al presente atto di indirizzo;
CONSIDERATO CHE:
in data 01/03/2011, il Direttore Direzione Sviluppo del Territorio, comunica, in modo ritenuto irrituale al Segretario della Commissione Salvaguardia Venezia Arch. Tagliati e al Segretario Regionale per l’Ambiente, via Fax la “cessazione dei poteri attribuiti alla C.S.V.“ e con successiva nota del 16/03/2011 il Direttore Direzione Sviluppo del Territorio del Comune di Venezia conferma e ribadisce questa volontà di non inviare da parte del Comune le pratiche edilizie all’esame della C.S.V. Tale comunicazione viene integrata dal Segretario Regionale per l’Ambiente Ing. Mariano Carraro: “nelle more, delle predette formalizzazioni delle richieste, nonché dei pareri che saranno rilasciati dalle strutture regionali, l’attività della Commissione per la Salvaguardia di Venezia procederà, come di consueto, nell’esame degli atti pervenuti”;
VERIFICATO CHE:
dalla lettura delle norme del P.A.L.A.V. ai sensi del Titolo IX, del medesimo, Norme comuni, transitorie e finali art. 55 Adeguamento degli strumenti territoriali e urbanistici – cita – L’adeguamento dello strumento territoriale urbanistico comunale al Piano di Area può avvenire, oltreché con una unica Variante Generale, anche con più Varianti Parziali, le quali devono comunque riguardare singole tematiche o ambiti territoriali omogenei. Ancora:
- I Comuni accertano con deliberazione del Consiglio Comunale eventuali previsioni di Piano Regolatore Generale Vigente già adeguate al Piano di Area, tali previsioni costituiscono adeguamento ai sensi del presente articolo, la deliberazione è inviata per conoscenza alla Provincia e alla Regione;
CONSTATATO CHE:
la Giunta, con atto di indirizzo inviato alla C.S.V. decide, e di fatto, assevera, che si è completato la verifica dell’adeguamento al P.A.L.A.V. degli strumenti urbanistici del Comune di Venezia;
Sostituendosi al Consiglio Comunale che da norme P.A.L.A.V. è il solo che HA COMPETENZA DI CERTIFICARE L’ ADEGUAMENTO;
RICHIAMATO:
quanto scritto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 11/11/2011, in risposta al Presidente della C.S.V. e Presidente della Regione Veneto, che richiama e sottolinea che in merito alla Commissione per la Salvaguardia di Venezia, concernente l’intervenuta cessazione dei poteri della stessa Commissione ai sensi dell’art. 5, penultimo comma, della Legge Speciale n. 171/73 avrebbe dovuto essere preceduta, in base a quanto previsto dall’art.55 del Piano di Area della Laguna e dell’Area Veneziana (detto P.A.L.A.V.) da apposita deliberazione del Consiglio Comunale di Venezia volta ad accertare l’avvenuto adeguamento degli Strumenti Urbanistici Comunali al Piano di Area. I medesimi rappresentanti hanno rilevato, inoltre, che debba essere riservata ai competenti organi giurisdizionali ogni valutazione circa la legittimità dei provvedimenti amministrativi adottati dal Comune di Venezia senza l’acquisizione del parere della Commissione per la Salvaguardia di Venezia;
SI INTERROGA IL SIGNOR SINDACO
per sapere:
- come intenda attivarsi dopo i richiami da parte del Sottosegretario di Stato, rispetto ad una determina (atto di indirizzo) che formalmente non è coerente con le norme e che potrebbe produrre eventuali ricorsi al Tribunale Amministrativo da parte di cittadini, con possibile danno erariale in conto alla Amministrazione, nonché un aggravio dell’iter istruttorio, in caso di annullamento degli atti rilasciati, non di competenza comunale e successivo rinvio e valutazione da parte della C.S.V.;
- come intenda procedere per quanto attiene, infine, al ruolo ed alle competenze della Commissione in materia Paesaggistica, che dovrebbero permanere comunque, considerato che l’introduzione di una normativa di portata generale, seppur temporaneamente successiva, quale è quella recata dall’art. 146 del Decreto Legislativo n. 42 del 2001, non possa derogare alla normativa di carattere Speciale, costituita dal complesso delle Norme che disciplinano i poteri della stessa commissione.
Michele Zuin
Saverio Centenaro
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