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Liga Veneta Lega Nord Padania - Interrogazione nr. d'ordine 782

Logo Liga Veneta Lega Nord Padania Alessandro Vianello
nr. d'ordine nr. protocollo data pubbl. proponente assessore competente data protocollo data scadenza tipo risposta
782 172 31/08/2011 Alessandro Vianello
 
Assessore
Antonio Paruzzolo
31/08/2011 30/09/2011 scritta

 
tipo comunicazionedata pubblicazionetesto
risposta29-09-2011Leggi

 

Venezia, 31 agosto 2011
nr. ordine 782
n p.g. 172
 

All'Assessore Antonio Paruzzolo


e per conoscenza

Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio comunale
Al Presidente della II Commissione
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo Consiliari
Al Vicesegretario Vicario
Ai Presidenti delle Municipalità

 

Oggetto: FINANZIARIA 2008 – LEGGE 24 12 2007 N. 244 - art. 2 comma 461.

Tipo di risposta richiesta: scritta

 

Premesso che,
Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l’universalità e l’economicità delle relative prestazioni, in sede di stipula dei contratti di servizio gli enti locali sono tenuti ad applicare le seguenti disposizioni:

a) previsione dell’obbligo per il soggetto gestore di emanare una «Carta della qualità dei servizi», da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come
determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell’utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;

b) consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;

c) previsione che sia periodicamente verificata, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, l’adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell’utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di
presentare osservazioni e proposte in merito;

d) previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità dell’ente locale o dell’ambito territoriale ottimale, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla
ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all’ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori;

e) istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini;

f) previsione che le attività di cui alle lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio, predeterminato nel contratto di servizio per l’intera durata del contratto stesso.

Considerato che,
molti dei servizi che eroga il Comune di Venezia, dalla raccolta dei rifiuti, all’erogazione del gas ai servizi di trasporto ecc. ecc. sono, tra l’altro, gestiti da società partecipate dal Comune stesso;

A tutela dei Cittadini veneziani sono a chiedere le seguenti informazioni:

1) Quali sono i soggetti gestori di servizi erogati dal Comune di Venezia;
2) Quali gestori hanno emanato una carta della qualità e dei servizi in base al comma 461 lettera a) e quali associazioni dei consumatori hanno partecipato, così come obbligatoriamente previsto dalla legge, alla stesura delle carte servizi;
3) Quali sono i gestori che, una volta emanata la carta dei servizi secondo le disposizioni di legge, hanno provveduto a verificare l’adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell’utenza cui il servizio stesso si rivolge;
4) Quali sono i gestori che hanno previsto un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità dell’ente locale o dell’ambito territoriale ottimale, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino;
5) Quali sono i gestori che hanno previsto l’istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini;
6) nel caso in cui la normativa in oggetto non fosse stata ancora applicata dal Comune di Venezia, chiedo le motivazioni di tale mancata applicazione

 

Alessandro Vianello

 
 
Pubblicata il 31-08-2011 ore 12:04
Ultima modifica 31-08-2011 ore 12:04
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