| nr. d'ordine | nr. protocollo | data pubbl. | proponente | assessore competente | data protocollo | data scadenza | tipo risposta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 29 | 04/02/2011 | Marco Gavagnin |
Assessore Ugo Bergamo |
07/02/2011 | 09/03/2011 | scritta |
| tipo comunicazione | data pubblicazione | testo |
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| risposta | 11-02-2011 | Leggi |
Venezia, 4 febbraio 2011
nr. ordine 450
n p.g. 29
All'Assessore Ugo Bergamo
e per conoscenza
Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio comunale
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo Consiliari
Al Vicesegretario Vicario
Oggetto: legittimità dell’affidamento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa presso la Direzione Mobilità e Trasporti per l'attività progettuale sulla pianificazione delle infrastrutture ciclabili e coordinamento delle iniziative di promozione della ciclabilità nell’ambito del progetto “PRESTO”
Tipo di risposta richiesta: scritta
Premesso
che nel sito del Comune di Venezia è stato pubblicato un avviso pubblico (prot. PG/2010/321106 del 20.07.2010, codice n. 05 CO.CO.CO/2010) per “l’affidamento di un incarico di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza ad un esperto esterno per un incarico di collaborazione coordinata e continuativa presso la Direzione Mobilità e Trasporti per l'attività progettuale sulla pianificazione delle infrastrutture ciclabili e coordinamento delle iniziative di promozione della ciclabilità nell’ambito del progetto “PRESTO – Promoting Cycling for Everyone as Daily Transport Mode” finanziato dalla Comunità Europea nell’ambito del progetto EIE – Energia intelligente in Europa” per l'importo lordo di euro 1.089,95 (oneri fiscali inclusi) al mese per 18 mesi di attività (totale spesa di € 19.619,10);
che il Regolamento comunale per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e consulenza ad esperti esterni, approvato con delibera G.C. n. 171 del 14.03.2008 e s.m., afferma testualmente all’art. 1 comma III che “gli incarichi ad esperti esterni possono essere conferiti solo per motivi straordinari o per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o comunque essere riconducibili alle normali mansioni del personale in servizio presso l’ente. La prestazione deve essere di tipo intellettuale, qualificata o specializzata, non può essere riferita ad attività esecutiva, non comporta la possibilità di rappresentare l’ente o di agire in nome e per conto dell’amministrazione e non ammette responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale”;
che l'art. 2 comma III del Regolamento dispone espressamente che “Il dirigente competente accerta l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'ente...secondo le seguenti modalità: invio di richiesta e-mail a tutti i direttori affinché dagli stessi venga verificato nel termine di dieci giorni se tra i dipendenti assegnati esiste la professionalità richiesta e se il dipendente in possesso di tale professionalità possa essere messo a disposizione del richiedente per tutto il tempo necessario. L'esito di tale ricognizione deve risultare per iscritto. In ogni caso non può farsi ricorso a incarichi esterni per far fronte a situazioni di impossibilità oggettiva di utilizzo di personale interno all'ente sotto il profilo quantitativo, ossia per sopperire all'ingente mole di lavoro svolta dai dipendenti in servizio”;
che l'art. 4 comma II del Regolamento stabilisce che “le procedure comparative utilizzabili per il conferimento degli incarichi sono: a) avviso di selezione per lo specifico incarico da conferire, da divulgare mediante pubblicazione sul sito internet dell'ente per dieci giorni consecutivi...”;
che gli articoli 61 e seguenti del D.Lgs. n. 276 del 10.09.2003 (Legge Biagi) affermano la necessità secondo cui un contratto di collaborazione coordinata e continuativa deve essere riconducibile “...a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato...”;
considerato
che è sicuramente positivo per la città di Venezia far parte della rete di città (Bremen, ) che sperimenteranno il progetto comunitario PRESTO per incentivare l’uso della bicicletta quale mezzo ordinario di locomozione nell’ambito urbano ma che, tuttavia, i compiti previsti per la nuova consulenza contrastano fortemente con le previsioni del Regolamento comunale citato: nell'avviso pubblico non si fa infatti alcuna menzione di motivi straordinari o di esigenze temporanee giustificanti l'incarico, la prestazione richiesta al consulente poteva inoltre essere svolta da dipendenti comunali dell'ufficio Mobilità o da professionalità presenti in altri uffici le quali hanno già, in passato, contribuito attivamente alla stesura del Biciplan, alla redazione di progetti esecutivi inerenti piste ciclabili e zone 30;
che, probabilmente, i soldi provenienti dalla Comunità Europea potevano essere spesi in modo più proficuo, sempre restando all’interno della materia “ciclabilità”;
che l’affidamento di tale consulenza stride peraltro con le prime azioni politiche dell’assessore in materia di mobilità ciclabile posto che non ha fatto nulla per l’eliminazione prossima del Bicipark in stazione, ha cambiato idea sulle limitazioni di traffico nel piazzale di S.M. Elisabetta al Lido, ha già espresso la volontà di rinunciare, almeno per ora e cioè per sempre, a realizzare l’agognata pista ciclabile lungo il Ponte della Libertà, non ha ancora fatto tratteggiare la pista ciclabile, centrale per i mestrini, di via Fapanni;
si chiede al Sindaco e all’assessore competente
• di conoscere se, e con quali modalità, il Dirigente competente ha verificato, ai sensi del ricordato art. 2 comma III del Regolamento comunale, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'ente;
• di annullare da subito, in via di autotutela, l'avviso in questione e la relativa graduatoria in considerazione delle violazioni di legge che, a prima vista, sembrano sussistere;
• di ripensare in ogni caso la scelta fatta dall’assessorato, vista l’inopportunità di una consulenza esterna quando le risorse interne del Comune hanno già dimostrato ampiamente di essere capaci di porre in essere progettazioni di buon livello aventi ad oggetto infrastrutture ciclabili.
Marco Gavagnin
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