| nr. d'ordine | nr. protocollo | data pubbl. | proponente | assessore competente | data protocollo | data scadenza | tipo risposta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 449 | 28 | 04/02/2011 | Marco Gavagnin |
Assessore Ugo Bergamo |
07/02/2011 | 09/03/2011 | scritta |
| tipo comunicazione | data pubblicazione | testo |
|---|---|---|
| risposta | 11-02-2011 | Leggi |
Venezia, 4 febbraio 2011
nr. ordine 449
n p.g. 28
All'Assessore Ugo Bergamo
e per conoscenza
Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio comunale
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo Consiliari
Al Vicesegretario Vicario
Oggetto: legittimità dell’affidamento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa presso la Direzione Mobilità e Trasporti per l'attività di comunicazione e informazione alla cittadinanza sulla mobilità sostenibile
Tipo di risposta richiesta: scritta
Premesso
che nel sito del Comune di Venezia è stato pubblicato un avviso pubblico (prot. PG/2010/533604 del 13.12.2010, codice n. 09 CO.CO.CO/2010) per “l’affidamento di un incarico di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza ad un esperto esterno per un incarico di collaborazione coordinata e continuativa presso la Direzione Mobilità e Trasporti per l'attività di comunicazione e informazione alla cittadinanza sulla mobilità sostenibile, sulle limitazioni di traffico, sulle modifiche alla circolazione veicolare a seguito dell'avvio della circolazione delle vetture tranviarie” per l'importo lordo di euro 1.800 (oneri fiscali inclusi) al mese per 24 mesi di attività (totale spesa di € 43.200,00);
che il Regolamento comunale per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e consulenza ad esperti esterni, approvato con delibera G.C. n. 171 del 14.03.2008 e s.m., afferma testualmente all’art. 1 comma III che “gli incarichi ad esperti esterni possono essere conferiti solo per motivi straordinari o per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o comunque essere riconducibili alle normali mansioni del personale in servizio presso l’ente. La prestazione deve essere di tipo intellettuale, qualificata o specializzata, non può essere riferita ad attività esecutiva, non comporta la possibilità di rappresentare l’ente o di agire in nome e per conto dell’amministrazione e non ammette responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale”;
che l'art. 2 comma III del Regolamento dispone espressamente che “Il dirigente competente accerta l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'ente...secondo le seguenti modalità: invio di richiesta e-mail a tutti i direttori affinché dagli stessi venga verificato nel termine di dieci giorni se tra i dipendenti assegnati esiste la professionalità richiesta e se il dipendente in possesso di tale professionalità possa essere messo a disposizione del richiedente per tutto il tempo necessario. L'esito di tale ricognizione deve risultare per iscritto. In ogni caso non può farsi ricorso a incarichi esterni per far fronte a situazioni di impossibilità oggettiva di utilizzo di personale interno all'ente sotto il profilo quantitativo, ossia per sopperire all'ingente mole di lavoro svolta dai dipendenti in servizio”;
che l'art. 4 comma II del Regolamento stabilisce che “le procedure comparative utilizzabili per il conferimento degli incarichi sono: a) avviso di selezione per lo specifico incarico da conferire, da divulgare mediante pubblicazione sul sito internet dell'ente per dieci giorni consecutivi...”;
che l'Ufficio Stampa del Comune di Venezia è composto attualmente da sette persone più un'altra unità responsabile per le video-comunicazioni e che tale struttura ha già svolto, nel recente passato, una discreta attività di comunicazione in materia di tram con la creazione di video inerenti l'inaugurazione dell'infrastruttura ed i suoi primi giorni di servizio;
che gli articoli 61 e seguenti del D.Lgs. n. 276 del 10.09.2003 (Legge Biagi) affermano la necessità secondo cui un contratto di collaborazione coordinata e continuativa deve essere riconducibile “...a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato...”;
considerato
che i compiti previsti per la nuova consulenza contrastano fortemente con le previsioni del Regolamento comunale citato: nell'avviso pubblico non si fa infatti alcuna menzione di motivi straordinari o di esigenze temporanee giustificanti l'incarico, la prestazione richiesta al consulente non è specialistica bensì generica e sicuramente riconducibile a mansioni meramente esecutive che possono essere svolte sicuramente da dipendenti comunali dell'ufficio Mobilità in collaborazione con l'apposito Ufficio Stampa del Comune di Venezia. L'avviso parla infatti genericamente di “attività di comunicazione e informazione rivolte alla cittadinanza, nonché alla realizzazione di materiale divulgativo” il ché, insieme al requisito della laurea in giurisprudenza, farebbe pensare alla banale stesura di comunicati stampa in tema di mobilità che verrebbero a costare ai cittadini la bellezza di 1.800 euro al mese;
che, in base a quanto apparso sulla stampa locale, l'assessore alla Mobilità, non appena insediatosi, avrebbe sollecitato a PMV S.p.A. di nominare quale responsabile per la comunicazione il sig. Gianni Scarpa, precedentemente consigliere di amministrazione della stessa municipalizzata in quota UDC, per la cifra di € 10.500,00 all'anno;
che l'avviso pubblico in esame è rimasto pubblicato nel sito internet del Comune per soli 7 giorni anziché per il periodo minimo di 10 comportando così una scarsa partecipazione alla selezione (un solo concorrente-aggiudicatario);
che la genericità delle mansioni, descritte nel bando, appare in contraddizione con le disposizioni della Legge Biagi che stabiliscono per i contratti di co.co.co. la presenza di un progetto specifico altrimenti la prestazione lavorativa si dovrebbe risolvere in un normale contratto di lavoro subordinato;
che l'amministrazione, a causa del crescente deficit di bilancio, sta deliberando in questi giorni alcuni aumenti tariffari che peseranno molto sui cittadini (TIA, COSAP, affitto sale comunali, parcheggio su strisce blu, ecc.) e che quindi sarebbe auspicabile, da parte dei pubblici amministratori, una maggior sobrietà ed oculatezza nell'uso del denaro pubblico;
si chiede al Sindaco e all’assessore competente
• di conoscere se, e con quali modalità, il Dirigente competente ha verificato, ai sensi del ricordato art. 2 comma III del Regolamento comunale, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'ente;
• di annullare da subito, in via di autotutela, l'avviso in questione e la relativa graduatoria in considerazione della mancata pubblicazione dell'avviso per almeno 10 giorni, come stabilito dal Regolamento, nonché delle altre violazioni di legge che, a prima vista, sembrano sussistere;
• di ripensare in ogni caso la scelta fatta dall’assessorato, vista l’inopportunità di una consulenza esterna quando le risorse interne del Comune (Ufficio Stampa in primis) hanno già dimostrato ampiamente di essere capaci di far comunicazione nei confronti della cittadinanza in occasione di certi avvenimenti (ad es. inaugurazione del tram);
• di assegnare urgentemente all'assessore alla Mobilità, nel caso in cui non si sia ancora provveduto, in sostituzione della consulenza esterna un/a dipendente comunale con mansioni di segreteria per la stesura dei comunicati stampa.
Marco Gavagnin
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