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Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it - Interrogazione nr. d'ordine 447

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nr. d'ordine nr. protocollo data pubbl. proponente assessore competente data protocollo data scadenza tipo risposta
447 26 04/02/2011 Marco Gavagnin
 
Assessore
Gianfranco Bettin
07/02/2011 09/03/2011 scritta

 
tipo comunicazionedata pubblicazionetesto
risposta21-02-2011Leggi

 

Venezia, 4 febbraio 2011
nr. ordine 447
n p.g. 26
 

All'Assessore Gianfranco Bettin


e per conoscenza

Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio comunale
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo Consiliari
Al Vicesegretario Vicario

 

Oggetto: legittimità dell’affidamento di un incarico professionale per interventi di riqualificazione di spazi web dedicati alle giovani generazioni per progetti riferiti alla Legge 285/97

Tipo di risposta richiesta: scritta

 

Premesso


che nel sito del Comune di Venezia è stato pubblicato un avviso pubblico (prot. PG/2010/555255 del 27.12.2010, codice n. 09 CO.CO.CO/2010) per “la selezione di professionisti finalizzata all'affidamento di un incarico professionale per interventi di riqualificazione di spazi web dedicati alle giovani generazioni – per progetti riferiti alla Legge 285/97” per l'importo lordo di 30.000 euro (oneri fiscali inclusi) per un periodo di un anno circa (dal gennaio 2011 al 31.12.2011) e che l’oggetto concreto della prestazione professionale viene individuato con alcune espressioni generiche quali: “riqualificazione spazi web e social network coordinati dal Servizio Partecipazione Giovanile…”, “creazione, aggiornamento e cura redazionale di una nuova sezione dedicata alle tematiche relative all’orientamento sessuale”, “promozione…di nuove strategie comunicative da utilizzare per facilitare e garantire il protagonismo giovanile attraverso i new media”, “creazione di uno spazio web dedicato alle tematiche relative alle differenze di orientamento sessuale e al contrasto dell’omofobia. In particolare si richiede la promozione di una mailing list e una newsletter…cura e redazione di pubblicazioni…”;


che il Regolamento comunale per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e consulenza ad esperti esterni, approvato con delibera G.C. n. 171 del 14.03.2008 e s.m., afferma testualmente all’art. 1 “Oggetto, finalità e ambito di applicazione” comma 3 che “gli incarichi ad esperti esterni possono essere conferiti solo per motivi straordinari o per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o comunque essere riconducibili alle normali mansioni del personale in servizio presso l’ente. La prestazione deve essere di tipo intellettuale, qualificata o specializzata, non può essere riferita ad attività esecutiva, non comporta la possibilità di rappresentare l’ente o di agire in nome e per conto dell’amministrazione e non ammette responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale”;


che la Legge 285 del 1997 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza” prevede la creazione di un “fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente ad esse più confacente ovvero la famiglia naturale, adottiva o affidataria, in attuazione dei princípi della Convenzione sui diritti del fanciullo”;


che all'art. 3 della legge si precisa quali siano gli interventi finanziabili: quelli di cui alla lettera d) sembrano avvicinarsi maggiormente all'oggetto del bando in esame, si parla infatti di “realizzazione di azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, per l'esercizio dei diritti civili fondamentali, per il miglioramento della fruizione dell'ambiente urbano e naturale da parte dei minori, per lo sviluppo del benessere e della qualità della vita dei minori, per la valorizzazione, nel rispetto di ogni diversità, delle caratteristiche di genere, culturali ed etniche” e che il successivo articolo 7 delimita i confini delle azioni possibili affermando che “Le finalità dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), possono essere perseguite, in particolare, attraverso: a) interventi che facilitano l'uso del tempo e degli spazi urbani e naturali, rimuovono ostacoli nella mobilità, ampliano la fruizione di beni e servizi ambientali, culturali, sociali e sportivi; b) misure orientate alla promozione della conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutta la cittadinanza ed in particolare nei confronti degli addetti a servizi di pubblica utilità;
c) misure volte a promuovere la partecipazione dei bambini e degli adolescenti alla vita della comunità locale, anche amministrativa”;


che l’oggetto delle consulenze di cui al presente avviso è riconducibile alla categoria dei servizi elencati nell’Allegato II A del D.Lgs. n. 163/2006 “Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture” (al punto 7 dell’allegato si fa riferimento a: “servizi informatici e affini”) per i quali è applicabile ex art. 20 comma 2 la disciplina del codice medesimo e che, perciò, sarebbe stato necessario quanto meno l’espletamento di una gara seppur realizzata nelle forme semplificate della procedura negoziata prevista dall’art. 57 comma 6;


considerato


che nell’ambito del sistema di partecipazioni societarie del Comune di Venezia, esiste da alcuni decenni una società chiamata VENIS S.p.A. (quota azionaria in capo all’amministrazione pari al 75,10% mentre la restante parte è suddivisa fra Casinò, Veritas e Actv) che si occupa specificamente di tutti gli aspetti informatici dell’attività comunale e che, stando al Bilancio 2009, ha un organico di 89 persone;

che i compiti previsti per la nuova consulenza da 30.000 euro appaiono in evidente contrasto con le previsioni del Regolamento comunale sulle consulenze: nell'avviso pubblico non si fa infatti alcuna menzione di motivi straordinari o di esigenze temporanee giustificanti l'incarico, la prestazione richiesta al consulente non è poi specialistica bensì generica e sicuramente riconducibile alle normali mansioni di dipendenti comunali e/o in collaborazione con la società VENIS S.p.A. nel cui oggetto sociale possono rientrare benissimo molte delle attività previste nel bando;


che l’oggetto del presente bando sembra difficilmente riconducibili alle finalità ed agli interventi citati dagli articoli 3 comma 1 lett. d) e 7 della Legge n. 285/97 in quanto non è neppure lontanamente verosimile che degli adolescenti, alle prese con discriminazioni e problemi legati alle tendenze sessuali da loro espresse, trovino conforto in una mailing list o nell’apposita sezione del sito internet comunale dedicata al tema dell’omofobia. Esistono infatti già tali e tanti siti internet, chat, social network, numeri verdi, associazioni rappresentative del mondo omosessuale che non si comprende veramente cosa possa fare la banale mailing list o il gruppo su Facebook predisposti dal professionista esterno;


che, in relazione al tema dell’omofobia, sarebbe stato forse più utile ed incisivo, rispetto all’agire su web e social network già ben padroneggiati dagli adolescenti, la preparazione di un’adeguata campagna stampa, attraverso cartelloni pubblicitari attraenti, come quella realizzata alcuni anni fa dall’assessore Bimbi oppure, ancor più utile, il sostegno alle iniziative dell’Osservatorio LGBT. Risulta invece, da contro, particolarmente azzeccata la scelta di affidare, con un altro bando, anche un servizio di consulenza psicologica gratuita presso le scuole medie superiori (per molti di questi ragazzi e ragazze il vero problema è trovare qualcuno, qualificato e “reale”, con cui parlare);


che l'amministrazione, a causa del crescente deficit di bilancio, sta deliberando in questi giorni alcuni aumenti tariffari che peseranno molto sulle tasche dei cittadini (TIA, COSAP, affitto sale comunali, parcheggio su strisce blu, ecc.) e che quindi sarebbe auspicabile, da parte dei pubblici amministratori, una maggior sobrietà ed oculatezza nell'uso del denaro pubblico;



si chiede al Sindaco e all’assessore competente


• di conoscere se, e con quali modalità, il Dirigente competente ha verificato, ai sensi del ricordato art. 2 comma 3 del Regolamento comunale, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'ente nonché le motivazioni per cui non si è immaginato di fare ricorso, almeno per le prestazioni di natura tecnica, alla società VENIS S.p.A.;


• di conoscere se il riferimento alla Legge 285/97 significa realmente che i fondi utilizzati, per la consulenza in esame, provengono dall’apposito Fondo;


• di annullare da subito, in via di autotutela, l'avviso in questione e la relativa graduatoria in considerazione delle violazioni di legge che, a prima vista, sembrano sussistere;


• di ripensare in ogni caso la scelta fatta dall’assessorato, vista l’inopportunità di una consulenza esterna quando le risorse interne del Comune potrebbero sopperire alle esigenze espresse dall’assessorato alle Politiche Giovanili e, soprattutto, in considerazione del fatto che, così com’è stata immaginata, la consulenza è del tutto inutile rispetto al lodevole intento che ha sicuramente mosso l’assessore.

 

Marco Gavagnin

 
  1. Marco Gavagnin
  2. Archivio atti
 
Pubblicata il 04-02-2011 ore 13:29
Ultima modifica 04-02-2011 ore 13:29
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