nr. d'ordine | nr. protocollo | data pubbl. | proponente | assessore competente | data protocollo | data scadenza | tipo risposta |
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38 | 16 | 01/06/2010 | Luigi Giordani |
Assessore Alessandro Maggioni e p. c. Al Presidente della IV Commissione |
03/06/2010 | 03/07/2010 | in Commissione |
tipo comunicazione | data pubblicazione | testo |
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verbale seduta commissione consiliare | 29-09-2010 | Leggi |
risposta | 01-07-2010 | Leggi |
Venezia, 1 giugno 2010
nr. ordine 38
n p.g. 16
All'Assessore Alessandro Maggioni
e per conoscenza
Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio comunale
Al Presidente della IV Commissione
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo Consiliari
Al Vicesegretario Generale
Oggetto: Applicazione legge 29 luglio 1949 n. 717 recante "Norme per l'arte negli edifici pubblici".
Tipo di risposta richiesta: in Commissione
Premesso che la legge 29 luglio 1949, n. 717 e ss.mm.ii. recante “norme per l’arte negli edifici pubblici”, stabilisce il principio che le pubbliche amministrazioni che provvedano all’esecuzione di opere pubbliche, nuove costruzioni di edifici ed alla ricostruzione di essi devono destinare, per l’abbellimento degli stessi mediante opere d’arte, una quota non inferiore al 2% della spesa totale prevista nel progetto;
Visti:
- l’art. 17 comma 1 lettera b) del DPR n. 554/1999 Regolamento attuativo della legge quadro in materia di lavori pubblici, legge 11/2/1994, n. 109 e principi del trattato CE – risoluzione n. 13437/2000;
- il “Disegno di Legge quadro sulla qualità architettonica” approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 19 novembre 2008;
Tenuto conto che è auspicabile che l’Amministrazione comunale di Venezia intenda valorizzare al massimo il ruolo delle arti come esperienze multidisciplinari da affiancare alle attività progettuali dell’Ente, sperimentando procedure innovative in applicazione alla legge sopra citata e rilanciare, al tempo stesso, una metodologia di intervento radicata storicamente nella cultura della nostra città, ovvero il sodalizio tra le arti e l’architettura;
Tenuto conto che questa norma di legge, peraltro poco applicata sull’intero territorio nazionale, mantiene la sua efficacia nella maggior parte dei procedimenti di realizzazione di opere pubbliche offrendo la possibilità di integrazione tra opere di pittura, di mosaico e di scultura e l’architettura degli edifici pubblici;
A fronte di tutto ciò l’inserimento di opere d’arte negli edifici pubblici diventa uno strumento necessario per il miglioramento della vivibilità dei luoghi pubblici, per l’innalzamento della qualità della vita e per la lotta al degrado urbano, portando ad un ampio processo di identificazione dei cittadini con i luoghi e gli edifici così che questi diventino simbolo riconoscibile del territorio di appartenenza;
Considerato inoltre il particolare momento economico in cui viviamo, si ritiene che l’applicazione delle legge 717/49 e ss.mm.ii. permetterebbe non solo di valorizzare il patrimonio artistico pubblico ma anche di incentivare processi economici ed occupazionali, attraverso l’investimento in giovani artisti emergenti attivi nel territorio veneziano;
Per i motivi espressi in narrativa il sottoscritto consigliere comunale chiede agli Assessori competenti nella materia, arch. Maggioni e Avv. Bergamo:
- di sapere se gli uffici competenti hanno studiato le definizioni di possibili sviluppi applicativi della legge in oggetto, sia per quanto riguarda opere pubbliche già finite come i nuovi approdi A.C.T.V. di S. Marco e Lido, People Mover sia per opere in fase di progettazione e/o esecuzione (Tram, Palazzo del Cinema, Cittadella della Giustizia per cui era stato bandito il concorso per l'opera d'arte ancora all'inizio dei lavori, .....);
- se il Comune ha previsto nei suoi bilanci l’accantonamento di quote nel passato e se rispetto a nuovi progetti vi sia la volontà dell'Amministrazione a prevederne l'attuazione.
Luigi Giordani
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