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Ordine del giorno nr. d'ordine odg_138

Seduta del 15-02-2012

nr. d'ordine seduta del espressione di voto mozione/i di riferimento
odg_138 15-02-2012 approvato
tabella votazione
341

 

 

Oggetto: Sostegno dell’amministrazione comunale di Venezia e delle competenti società partecipate (Ames S.p.A. e Veritas S.p.A.) all’utilizzo dei pannolini lavabili da parte dei cittadini

 

Il Consiglio Comunale
 

Premesso
che il Codice dell’Ambiente (modificato da ultimo con Legge n. 4 del 16.01.2008) pone un chiaro ordine di priorità nella gestione dei rifiuti stabilendo all’art. 179 “Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti” comma I che “Le pubbliche amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, in particolare mediante:…b) la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento...” ed al comma II che “Nel rispetto delle misure prioritarie di cui al comma 1, le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante riutilizzo, riciclo o ogni altra azione diretta ad ottenere da essi materia prima secondaria sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia”;

che al successivo art. 180 “Prevenzione della produzione di rifiuti” dello stesso Codice si afferma che: “Al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, le iniziative di cui all'articolo 179 riguardano in particolare: a) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di certificazione ambientale, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, l'uso di sistemi di qualità, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo; b) la previsione di clausole di gare d'appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti; c) la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati, con effetti migliorativi, alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti; d) l'attuazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e degli altri decreti di recepimento della direttiva 9/61/CE in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento” e che tali principi sono stati recepiti dallo stesso Comune di Venezia nell’apposito Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani (approvato con Delibera n. 66 del 16.06.2008) all’art. 4 comma IV;

che, dunque, lo smaltimento dei rifiuti in discarica ed il loro incenerimento sono considerate dalla legge italiana ed europea quale extrema ratio cioè soltanto quando non c’è altra via percorribile;

che l’art. 205 comma I del Codice dell’Ambiente stabilisce le percentuali minime di raccolta differenziata per ciascun ambito territoriale ottimale (ATO): il 35% entro il 31.12.2006, il 45% entro il 31.12.2008 ed il 65% entro il 31.12.2012;

considerato

che nella Regione Veneto la media annua di produzione rifiuti urbani sfiora i 500 chilogrammi pro capite (496 Kg nel 2008 secondo il rapporto dell’ARPAV con la punta massima della Provincia di Venezia che arriva a 652,8 Kg) e, salvo l’attuale leggera flessione dovuta alla crisi economico-finanziaria, il trend è di crescita costante anche se finora la questione è stata ignorata o al più fronteggiata con un innalzamento delle tariffe;
che, attualmente, le uniche iniziative attuate dal Comune di Venezia, in materia di riduzione dei rifiuti, riguardano lo sconto sulla TIA per lo svolgimento del compostaggio domestico (pratica disciplinata peraltro a livello nazionale) e la campagna informativa su “l'acqua del Sindaco” con annessa distribuzione delle caraffe di vetro;

che anche nelle realtà cittadine dove si raggiungono percentuali elevate di raccolta differenziata (i cosiddetti “Comuni Ricicloni”) residua una frazione secca di rifiuto indifferenziato (attorno al 10-15%) composta in massima parte da pannolini ed assorbenti per bambini e adulti;

che, in particolare, ogni bambino produce nei primi tre anni di vita, una tonnellata circa di rifiuti e che, a tal proposito, molte amministrazioni comunali hanno cercato di risolvere il problema incentivando l'uso di pannolini ecologici tra le neo mamme;

che i pannolini lavabili presentano innanzitutto vantaggi sotto il profilo ecologico: i pannolini “usa e getta”, cotituiti da fibre sintetiche e cellulosa, hanno infatti un periodo di decomposizione di oltre 500 anni e finiscono, nella maggior parte dei casi, in discarica o in un inceneritore mentre quelli lavabili sono riutilizzabili migliaia di volte e per più bambini, senza lasciare, al termine del loro ciclo di vita, un rifiuto difficile da gestire;

che i pannolini lavabili presentano un indubbio vantaggio economico: il costo di un comune pannolino è di circa 30 centesimi il ché significa spendere, per un singolo neonato, da 1500 a 1800 euro per circa 5500 pannolini nei primi tre anni di vita del bambino mentre il costo per quelli ecologici si aggira attorno ai 500 euro e può essere “ammortizzato” tra più bambini;

che i pannolini di cotone o canapa biologica presentano poi meno problemi sotto il profilo sanitario dato che non contengono sostanze chimiche per aumentare l’assorbimento com’é invece per i pannolini “usa e getta” i quali, proprio per il fatto di essere sempre più assorbenti, sono sostituiti dai genitori meno di frequente aumentando così il rischio di irritazioni cutanee;


tutto ciò premesso e considerato, si impegna il Sindaco e la Giunta


• ad adottare tutte le misure gestionali e finanziarie, eventualmente anche con il coinvolgimento delle società partecipate AMES S.p.A. (competente per il sistema delle farmacie comunali) e VERITAS S.p.A. (competente per la gestione del ciclo dei rifiuti), necessarie a sostenere concretamente l’utilizzo di pannolini lavabili da parte delle neo mamme nel territorio comunale;

• a verificare quale sia lo strumento più efficace, per la finalità di cui sopra, tra quelli sperimentati da molte altre amministrazioni comunali ed a relazionare sull’argomento l’apposita commissione consiliare (vendita a prezzo di favore nelle farmacie comunali - consegna di un kit base ad ogni giovane mamma - rimborso, dietro presentazione puntuale di scontrino e copia dello Stato di famiglia, del prezzo pagato con la fissazione di un limite massimo – finanziamento parziale della spesa mediante sconto sulla TIA – consegna dei pannolini lavabili in comodato d’uso e loro restituzione al Comune al termine dell’utilizzo). Si ritiene peraltro preferibile la modalità del rimborso totale o parziale perché così si lascia libertà di scelta del prodotto e si agevola la solidarietà tra famiglie attraverso donazione e riutilizzo dei pannolini;

• ad approntare una corretta campagna informativa sul tema, non solo nei confronti dei futuri genitori ma anche verso tutti gli altri soggetti coinvolti prima e dopo la nascita del bambino (consultorii, pediatri, corsi di preparazione al parto, ospedali, cliniche, farmacie, ginecologi, ostetriche, asili nido).

 

 
 
A cura della Segreteria della Presidenza del Consiglio comunale
Pubblicato il 17-02-2012 ore 11:53
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