da Assessora Mara Rumiz
Venezia, 12 dicembre 2008
n p.g. 519720
Al Consigliere comunale Alberto Mazzonetto
e per conoscenza
Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio comunale
Al Presidente della IV Commissione
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Generale
Oggetto: risposta all'interpellanza nr. d'ordine 1519 (Nr. di protocollo 86) inviata il 31-10-2008 con oggetto: Ponte di Calatrava
In relazione alla richiesta in oggetto, presentata ai sensi dell’art. 7 del Regolamento interno del Consiglio Comunale e finalizzata a chiedere informazioni circa il contenzioso tra A.C. e Impresa Appaltatrice nonché a documentarne i rapporti, si riporta quanto segue:
1. Premesso che il contenzioso tra Stazione Appaltante e Impresa viene generato dall’apposizione di riserve da parte dell’Impresa sul registro di contabilità, al fine di richiedere ristoro di maggiori costi rispetto a quanto definito nel contratto originario, nel caso di specie le riserve apposte sul Registro di Contabilità dall’Impresa Cignoni srl sono ad oggi ventisette, poste a vario titolo e in diverse fasi temporali. Le riserve dalla n. 1 alla n. 7, sulle quali sono state acquisite dal RUP le relazioni riservate del D.L. e della Commissione di Collaudo, sono state liquidate dal RUP, con determinazione n. 3447 del 30.12. 2005, per un importo complessivo di € 437.000,00, a fronte di una richiesta complessiva da parte dell’Impresa di € 1.464.737,10.
2. Per un secondo gruppo di riserve dalla n. 8 alla n. 18 compresa, di importo pari a complessivi € 6.602.428,74, è stata promossa dall’A.C. la costituzione di una commissione ai sensi dell’art. 240 del D.Lgs. n. 163 del 2006 per la formulazione di una proposta di accordo bonario. Tale Commissione composta dall’Ing. Emilio Baroncini (Presidente della Commissione), dall’Avv. Roberto Miniero (per conto dell’Impresa) e dall’Avv. Luca Pellicani (per conto dell’A.C.), insediata nel Novembre del 2006 ha concluso i suoi lavori a fine marzo 2008 non indicando una soluzione unitaria tra le parti, bensì producendo tre relazioni diverse e discordanti per contenuto ed importi. In seguito alle determinazioni della Commissione, il RUP relazionava all’A.C. con la nota che allego, in cui sono ben specificate e distinte le tre diverse posizioni. Tale esito dei lavori della Commissione è stato inoltre comunicato con nota prot. n. 287598 del 4.07.2008 anche all’Impresa appaltatrice. La Stazione appaltante, anche per il tramite dell’Avvocatura Civica, ha ritenuto di investire il RUP della comunicazione all’Impresa circa l’inesistenza delle condizioni per una definizione stragiudiziale del contenzioso in termini di accordo bonario.
3. Nel frattempo l’impresa appaltatrice ha inserito sul Registro di Contabilità un’altra serie di riserve dalla n. 19 alla n. 25 per un valore complessivo di € 4.619.152,29 e la valutazione di tali riserve è demandata per legge in sede di conclusione di collaudo tecnico-amministrativo. Anche su tali riserve verranno acquisite dal RUP le relazioni riservate del D.L. e della Commissione di Collaudo.
Ricapitolando le riserve oggetto di esame della Commissione ex art. 240 ammontano a € 6.602.428,74, e quelle sottoscritte successivamente dalla n. 19 alla n. 25 ammontano a € 4.619.152,29, come da prospetto allegato.
Per quanto riguarda la riserva n. 26 l’Impresa chiede la disapplicazione della penale e con la n. 27 un ristoro di interessi non ancora definiti.
Questo per quanto riguarda le riserve.
Su altro fronte si colloca la vicenda relativa alla penale. All’ultimazione dei lavori certificata dal D.L. il 30.06.2008 si sono riscontrati 902 gg. di ritardo per cui si è provveduto all’applicazione della penale max, pari al 10% dell’importo contrattuale netto più l’importo delle perizie approvate, e risultato pari a € 661.196,56.
Rispetto a tale applicazione, l’Impresa ha avanzato istanza di disapplicazione della penale sulla quale il RUP sta acquisendo i pareri del D.L. e della Commissione di Collaudo ai sensi del D.M. 145/2000.
Una volta acquisiti i succitati pareri il RUP formulerà alla Stazione Appaltante una proposta sull’istanza di disapplicazione, su cui la stessa dovrà definitivamente pronunciarsi.
Si ritiene con ciò di avere adeguatamente interessato e tutelato l’A.C., rispetto al contenzioso attivato dall’Impresa.
Si esclude pertanto che allo stato, sotto il profilo dell’interesse pubblico, ricorrano i presupposti per una qualunque definizione transattiva delle pretese dell’appaltatore oggetto delle riserve dalla n. 8 alla n. 18; una tale valutazione potrà invece avere luogo in sede di collaudo tecnico amministrativo, sia per quanto riguarda la disapplicazione della penale sia per quanto concerne un eventuale riconoscimento delle pretese oggetto delle riserve dalla n. 19 alla n. 27.
Allegati
RUP - IV PONTE (pdf - 1,3 Mb)
Assessora Mara Rumiz
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