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Risposta - Interrogazione nr. d'ordine 541

da Assessore Enrico Mingardi

Venezia, 5 dicembre 2006
n p.g. ........
 

Al Consigliere comunale Franco Conte


e per conoscenza

Al Presidente del Consiglio comunale
Al Presidente della 0
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Generale

 

Oggetto: risposta all'interrogazione nr. d'ordine 541 (Nr. di protocollo 99) inviata il 06-10-2006 con oggetto: Permesso di circolazione per portatori di grave handicap intellettivo e relazionale.

 

Il testo dell’interrogazione si riferisce espressamente a richieste di deroga alle disposizioni comunali antinquinamento, attualmente determinate con l’ordinanza 2006.487 del 16.10.2006 e riferite a misure di limitazione al traffico e circolazione a targhe alterne in un’ampia parte del territorio comunale.

In questo quadro si evidenzia che i portatori di handicap intellettivo e relazionale risultano inquadrabili tra i soggetti che possono avvalersi delle eccezioni previste al punto 6) dell’ordinanza 2006.487, la quale recita:
“”Sono escluse dai divieti di cui ai precedenti punti I (divieto di circolazione di veicoli non catalizzati) e II (circolazione a targhe alterne dei veicoli catalizzati) le seguenti categorie di veicoli:””

“”(Omissis)…””

“”6) veicoli al servizio di portatori di handicap (muniti di contrassegno di cui all’art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1966, n. 503), veicoli utilizzati per il trasporto di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse. Per il tragitto percorso senza la presenza a bordo dei soggetti sopraelencati, finalizzato alle esigenze di spostamento di quest’ultimi, è necessario il possesso di una dichiarazione rilasciata dalle scuole, uffici, ambulatori, etc. riportanti l’indirizzo, l’orario di inizio e termine dell’attività scolastica, lavorativa, di terapie etc. ed ogni altro elemento utile all’individuazione della specifica destinazione funzionale del veicolo (da documentare con le modalità previste al successivo punto V “titolo autorizzatorio”). Il modulo è da esibire agli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del Decreto Legislativo 285 del 1992 Nuovo Codice della Strada;””

Il veicolo con a bordo persona affetta da disabilità intellettiva e relazionale debitamente documentata con certificazione rilasciata dagli Enti competenti può quindi circolare in deroga alle limitazioni tenendo a bordo la citata certificazione.

Nel caso di spostamento del veicolo senza la presenza a bordo della persona affetta da disabilità intellettiva e relazionale, esso può circolare limitatamente alle esigenze di spostamento di queste persone, cioè su percorsi compatibili con il prelievo dell’interessato per il rientro alla sua residenza/domicilio, con accompagnamento dal luogo dove sta svolgendo l’attività scolastica, lavorativa, di terapia etc.

Gli interessati non necessitano pertanto di uno specifico permesso o deroga, e in questo senso va interpretato l’eventuale diniego del rilascio, infatti non previsto, in quanto l’unico permesso rilasciabile è quello previsto dall’art. 12 del D.P.R. 503 del 24 luglio 1996 (cfr. Art. 188 del CDS e art. 381 del Regolamento di attuazione del CDS).

 

Assessore Enrico Mingardi

 
  1. Franco Conte
  2. Archivio atti
 
A cura della segreteria dell'Assessorato
Pubblicazione: 05-12-2006 ore 00:00
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