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V Commissione - Verbale

Seduta del 28-06-2005 ore 15:00

 

Consiglieri componenti la Commissione: Paolino D'Anna, Giuseppe Toso, Giampietro Capogrosso, Carlo Pagan, Valerio Lastrucci, Tobia Bressanello, Patrizio Berengo, Giovanni Salviato, Franco Ferrari, Fabio Muscardin, Danilo Corrà, Fabio Toffanin, Franco Conte, Giacomo Guzzo, Michele Mognato, Roberto Turetta, Giorgio Reato, Michele Zuin, Saverio Centenaro, Antonio Cavaliere, Diego Turchetto, Ezio Oliboni, Alberto Mazzonetto, Gianfranco Bettin, Raffaele Speranzon, Sebastiano Bonzio

 

Consiglieri presenti: Paolino D'Anna, Giuseppe Toso, Giampietro Capogrosso, Carlo Pagan, Valerio Lastrucci, Tobia Bressanello, Patrizio Berengo, Giovanni Salviato, Franco Ferrari, Fabio Toffanin, Roberto Turetta, Saverio Centenaro, Antonio Cavaliere, Diego Turchetto, Raffaele Speranzon, Claudio Borghello (sostituisce Fabio Muscardin), Cesare Campa (sostituisce Michele Zuin)

 

Altri presenti: Direttore Urbanistica: Luciano Maschietto;

 

Ordine del giorno della seduta

  1. Esame della proposta di deliberazione P.D. 2230 del 13.6.05 - Variante parziale al PRG per l’area di Villa Tevere (c. 3°, art. 50, L.R. 61/85). Presa d’atto della non presentazione di osservazioni
  2. Esame della proposta di deliberazione P.D. 2232 del 13.6.05 - Variante parziale al PRG per la realizzazione di un accordo per la definizione stragiudiziale dell’azione di danni promossa nei confronti dell’Amministrazione comunale dalla Società proprietaria dell’area sita in Venezia – Mestre Via Wolf Ferrari (c. 3°, art. 50, L.R. 61/85). Presa d’atto della non presentazione di osservazioni
  3. Esame della proposta di deliberazione P.D. 2233 del 13.6.05 - Variante parziale al PRG per la classificazione a Z.T.O. di tipo C1 sottozona C1.3 di un’area destinata a zona per attrezzature pubbliche sita in località Malcontenta (c. 3°, art. 50, L.R. 61/85). Presa d’atto della non presentazione di osservazioni
  4. Esame della proposta di deliberazione P.D. 2235 del 13.6.05 - Variante parziale al PRG per regolamentare l’urbanizzazione delle aree di danno soggette a “Rischio di incidente rilevante” (RIR) (c. 3°, art. 50, L.R. 61/85). Presa d’atto della non presentazione di osservazioni
  5. La nuova Legge Regionale Urbanistica n. 11 del 23.04.2004

Verbale



Alle ore 15.25 il Presidente CENTENARO, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e propone alla Commissione di invertire l’ordine del giorno in modo da affrontare subito il punto 5). La Commissione approva.
Fa notare che oggi l’Assessore non è presente e ricorda che, qualora in futuro non fosse presente a riunioni di Commissione con all’esame deliberazioni di particolare importanza, le stesse non verranno trattate.

MASCHIETTO: procede ad illustrare i contenuti della L.R. 11/04. Premette che tutte le fasi definite come transitorie, in questo momento, sono superate e precisa che tutte le deliberazioni di approvazione di strumenti urbanistici che la Commissione esaminerà, sono state adottate prima della scadenza fissata dall’entrata in vigore della Legge. Oltre alla introduzione dei PAT, PI e PUA la Legge prevede anche altre questioni di principio che vanno ad informare un nuovo modo di fare urbanistica. Viene data grande rilevanza infatti agli aspetti di tutela del territorio, alla semplificazione dei procedimenti di pianificazione, al coinvolgimento nel processo pianificatorio dei cittadini, rappresentanze economiche e sociali, associazioni, ecc., alla nuova responsabilità degli enti locali nella gestione del territorio. Ulteriore novità è l’introduzione della VAS per gli strumenti di pianificazione, che rappresenta un processo complesso che valuta prima e dopo gli effetti di approvazione dei piani. Sono previsti inoltre accordi pubblico – privato per piani di rilevante interesse pubblico, che entrano a pieno titolo negli atti pianificatori e ne faranno parte integrante. Gli accordi di Programma che comportano variante urbanistica presentano alcune novità: è ammessa la partecipazione dei privati; viene definita puntualmente la loro procedura di approvazione.
Il PRC viene preceduto dall’approvazione del PAT, il quale viene approvato dalla Provincia entro 120 gg, oltre tale periodo, se con procedura concordata, vige il “silenzio assenso”. L’adozione viene effettuata dal Consiglio Comunale e l’approvazione è a carico di una Conferenza dei Servizi, alla quale partecipa un referente del Comune. Resta da capire chi e con quale mandato rappresenterà il Comune in tale sede.
Il PI viene invece raccordato con altri strumenti operativi comunali, nonché concordato e partecipato preliminarmente dai vari soggetti competenti. Il Sindaco dedicherà una apposita riunione del Consiglio Comunale per la presentazione del documento di PI.
I PUA possono assumere i contenuti e l’efficacia dei piani attuativi previsti dalla precedente normativa, ma ora vengono tutti sottoposti alla medesima procedura. Sarà da valutare se anche i PdL, che avevano una struttura procedurale più semplice, dovranno ora essere assimilati agli altri piani attuativi. La Legge che prevedeva i PIRUEA è stata abrogata e, insieme ad essa, anche tutti i vincoli che prevedeva. Sarà da studiare ora se collegarli alla procedura di cui all’art. 7 relativo agli A.d.P.
Illustra poi il titolo IV che tratta della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, che sono, per ora, norme di principio. L’edificabilità in zone agricole ha una normativa più vincolistica per far si che gli interventi vengano realizzati solo da veri imprenditori agricoli.

GIROTTO: sottolinea altri aspetti importanti della nuova legge, relativamente agli oneri del Consiglio Comunale derivanti dalle modifiche procedurali per l’approvazione dei piani, all’istituto della partecipazione come procedura obbligata dalla legge, al dimensionamento abitativo di edilizia pubblica che viene calibrato con quote diverse rispetto alla normativa preesistente, alla regolamentazione delle situazioni che portano al verificarsi di “aree bianche”, alla compensazione e perequazione come concetti che scavalcano il principio della zonizzazione classica. Fa presente che queste ultime sono peraltro modalità che l’Amministrazione comunale di Venezia ha già messo in atto da alcuni anni e che le prime forme di credito edilizio sono in fase di sperimentazione nella V.PRG di Campalto.

MASCHIETTO: conclude l’illustrazione con l’art. 38 che riguarda le società di trasformazione urbana: la novità sta nel fatto che questa norma viene inserita in una legge urbanistica, anche se viene ancora una volta trattata con leggerezza e la sua lettura sembrerebbe semplice mentre in realtà è molto dettagliata.

CENTENARO: ritiene che ora servirà ai consiglieri un po’ di tempo per approfondire i vari aspetti della legge e che sarebbe stato interessante sentire dall’Assessore come l’applicazione della nuova legge coinvolgerà la pianificazione del nostro territorio. Chiede chiarimenti sulla questione dei “10 metri” che viene affrontata anche da questa legge.

GIROTTO: il comma 3° dell’art. 17 ripropone di fatto l’intangibilità del DM 1444/68, cosa che peraltro era prevista anche dalla L.R. 61/85 e su questo principio si sono incatenate tutte le varie sentenze emesse, fino a quella più recente che, a tutt’oggi, ripristina tale intangibilità.

CAPOGROSSO: rileva come nel prossimo futuro i consiglieri comunali saranno particolarmente interessati da queste nuove procedure e sarà pertanto necessario ottenere supporto e ausilio dagli uffici tecnici. Chiede cosa accadrà ad una precedente deliberazione che era stata posta all’esame del Consiglio Comunale e che doveva approvare le schede norma sulla questione distanze dei 10 m., verrà resa inefficace?

GIROTTO: risponde: il provvedimento non verrà a conclusione stante l’avvenuta sentenza di abrogazione del DM 1444/68.

LASTRUCCI: chiede se i soggetti art. 2 lett. e) e art. 5 comma 2 sono gli stessi e se esiste un elenco definito di questi soggetti, oppure bisogna formarlo. Se si, auspica che ciò avvenga coinvolgendo le Commissioni competenti.

MASCHIETTO: risponde: si, sono gli stessi. Riguardo all’elenco, su esso si esprimerà il Consiglio Comunale e, per opportunità, anche le Commissioni.


TURETTA: si dichiara sorpreso per il fatto che sia stata rimarcata così pesantemente l’assenza dell’Assessore, visto che comunque l’illustrazione dei tecnici è stata corretta ed esaustiva. Sugli alti punti all’ordine del giorno poi ritiene che, trattandosi di mere prese d’atto, la presenza dell’Assessore non sia indispensabile. Invita infatti a licenziarle subito.

CENTENARO: dichiara concluso l’esame del punto 5).
Riguardo ai punti 1), 2), 3) e 4) fa notare che essendo prese d’atto non è possibile eccepire nulla e che di solito questo tipo di deliberazioni in passato venivano sempre licenziate in Allegato A, senza discussione.

LASTRUCCI: chiede se, giunti a questo punto dell’iter, concretamente ci sono margini per poter intervenire sul contenuto delle deliberazioni.

MASCHIETTO: risponde: no, quando non sono pervenute osservazioni il Consiglio si limita a prenderne atto e viene comunicato alla Municipalità che nulla è cambiato rispetto alla versione adottata, sulla quale si sono già espressi. Formalmente quindi gli atti in questione non sono di merito e non è possibile presentare emendamenti. Rimane solo la possibilità di revocarli, con specifico provvedimento di revoca motivato, e procedere eventualmente poi alla loro riadozione e ripubblicazione.

GIROTTO: informa che tutti e quattro i provvedimenti sono varianti parziali ai sensi del 3° comma dell’art. 50 della L.R. 61/85 e che pertanto dovranno essere successivamente approvati dalla Regione.

CENTENARO: propone quindi l’invio dei punti 1), 2), 3) e 4) in Consiglio Comunale con parere favorevole all’unanimità (Allegato A). la Commissione concorda.


Alle ore 16.45 la riunione ha termine.

 

 

 

 

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A cura della segreteria della Commissione
Pubblicato il 05-07-2005 ore 00:00
Ultima modifica 05-07-2005 ore 00:00
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