Seduta del 30-09-2009 ore 10:00
Consiglieri componenti la Commissione: Sebastiano Bonzio, Claudio Borghello, Giuseppe Caccia, Cesare Campa, Giampietro Capogrosso, Felice Casson, Antonio Cavaliere, Saverio Centenaro, Franco Conte, Paolino D'Anna, Anna Gandini, Giacomo Guzzo, Valerio Lastrucci, Alessandro Maggioni, Alberto Mazzonetto, Maria Paola Miatello Petrovich, Jacopo Molina, Ezio Oliboni, Vittorio Pepe, Giorgio Reato, Raffaele Speranzon, Silvia Spignesi, Fabio Toffanin, Giuseppe Toso, Diego Turchetto, Fabiano Turetta, Roberto Turetta
Consiglieri presenti: Sebastiano Bonzio, Giuseppe Caccia, Giampietro Capogrosso, Anna Gandini, Giacomo Guzzo, Maria Paola Miatello Petrovich, Jacopo Molina, Ezio Oliboni, Silvia Spignesi, Giuseppe Toso, Roberto Turetta, Giovanni Salviato (sostituisce Paolino D'Anna)
Altri presenti: Responsabile di Servizio Paola Sartori, Forcolin Carla ( Associazione la Gabbianella)
Ordine del giorno della seduta
Alle ore 10.19 la Presidente della III Commissione Consiliare Maria Paola Miatello, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed illustra l’ordine del giorno. Quindi dà la parola alla Responsabile di Servizio Paola Sartori
SARTORI illustra gli emendamenti apportati ai 4 allegati della proposta di deliberazione in oggetto.
• Nell’allegato 1, al punto Orientamenti operativi comma 2, le parole “approntate in” sono state sostituite da “ approvate dalla”;
• Nell’allegato 2 al punto Orientamenti Generali è stato aggiunto il comma 4: “ Il servizio sociale istituzionalmente competente, che dispone l’intervento di protezione e tutela in condizioni di emergenza previsto dall’art. 403 del C.C., deve darne immediata comunicazione all’Autorità Giudiziaria per la ratifica dell’intervento”. Sempre nell’allegato 2 al punto Orientamenti Operativi comma 2 la frase individua un Responsabile di Piano è sostituita da “ individua un Responsabile di Piano cui compete la cura”;
• Nell’allegato 3, art. 2 è stata aggiunta la frase “ e conforme a quanto prevede, in tema di diritti dei minori, la Convenzione ONU di New York del 1989”. All’art.5 comma 5.1, lettera b, le parole “assunte in” sono state sostituite da “ approvate dalla”. Alla lettera h è stata aggiunta la frase “ dei minori in affidamento familiare”. Al punto n, la parola “forme” è stata sostituita da “ modalità” ed è stata aggiunta la frase “ di Associazioni , cooperative e altre forme aggregative dei cittadini”. Al comma 5.2, lettera a, è stata aggiunta la frase “ attraverso diverse modalità, di associazioni, cooperative e altre forme aggregative dei cittadini”;
• Nell’allegato 4 all’art.3 è stata aggiunta la frase “ in conformità con quanto stabilito dalla DGR 2416/2008 per i minori di età inferiore ai 6 anni”. Dal Regolamento non si possono togliere i minori da 0 a 6 anni. La legge 22 parla di comunità educative ma nel Veneto si continua a inserire i minori in comunità familiari. All’art.6, alla frase “ I partner nella predisposizione e nella realizzazione dell’inserimento in Comunità di accoglienza sono gli Enti Gestori attraverso le loro strutture e risorse accoglienti” è stata aggiunta la frase “ di diverse tipologie: madre- bambino, familiare, educativo e educativo – riabilitativo”
Alle ore 10.30 esce il Consigliere Molina
CASTELLI propone il seguente sub- emendamento al suo emendamento : “ Per quanto disposto dal DGR n.2416 del 8/8/2008 i minori di anni 6 dovranno essere accolti esclusivamente in famiglie affidatarie o in comunità familiari dove è presente la famiglia residente”
FORCOLIN ricorda che nell’ambito dell’affidamento ci sono anche molti casi particolari
SARTORI precisa che nel territorio del Comune di Venezia non ci sono comunità familiari, perciò bisogna inserire il bambino in altre realtà
Alle ore 10.45 esce il Consigliere Salviato ed entra il Consigliere Caccia
BONZIO presenta 4 emendamenti. Illustra l’emendamento all’allegato 1 del Regolamento – Orientamenti operativi: “Qualora l’affidamento di un minore si risolva in un’adozione a causa del mancato recupero della famiglia d’origine ci si deve orientare, nell’ambito delle proprie competenze, a proteggere i rapporti che nel frattempo si siano costituiti”
CAPOGROSSO propone, per maggior chiarezza, che nell’emendamento venga scritto : “ Favorire che la famiglia affidataria possa adottare”
SARTORI fa presente che i servizi operano in tal senso laddove non sia possibile la recuperabilità della famiglia. La prognosi della necessità di una separazione deve essere definitiva, perché se la situazione è incerta, prevedere l’adozione è impossibile. Inoltre ci sono famiglie affidatarie che non vogliono adottare. Il Comune poi perde tutti i poteri quando viene decretata l’adozione
CAPOGROSSO suggerisce di specificare nel Regolamento che le famiglie affidatarie devono essere disposte all’adozione (scelta condizionata)
SARTORI sottolinea che l’affido è un’altra cosa dall’adozione, in quanto si lavora per restituire il minore alla famiglia
OLIBONI dichiara di essere preoccupato per la situazione dell’affidato
BONZIO illustra il suo emendamento all’allegato 3 della proposta di deliberazione: “ All’articolo 5, comma 4.2. lettera e) dopo le parole “ Banca Dati” inserire le seguenti “ dei destinatari dell’affido”
SARTORI risponde che non si può costruire una Banca Dati di destinatari dell’affido. Un progetto d’affido deve avere il consenso del tribunale. Alcuni minori poi non vogliono andare in un'altra famiglia, ma rimanere nella propria. Altri invece restano in attesa perché non si trovano le famiglie giuste
CAPOGROSSO chiede chi ha l’accesso alla Banca Dati
SARTORI risponde che le Banche Dati vanno al centro per l’affido e la solidarietà familiare
MIATELLO invita a studiare delle modalità per riuscire a rispondere ai bisogni delle Associazioni
BONZIO illustra l’emendamento n.3 all’allegato 3 della proposta di deliberazione: “ Dopo l’articolo 3 inserire il seguente “ Art. 3/bis – I Soggetti affidatari-
Gli affidatari possono essere, sulla base di quanto disposto dalla normativa vigente:
famiglie con figli;
coppie senza figli;
persone singole.
Nel caso in cui per l’affido vi sia una comprovata assenza di disponibilità dei su indicati soggetti affidatari, accertata anche tramite il ricorso alle Associazioni di famiglie affidatarie, può essere fatto ricorso alle comunità familiari. Le famiglie affidatarie possono essere organizzate in Associazioni che garantiscano, attraverso l’accoglienza familiare da parte di uno degli aderenti, una presa in carico globale del minore, con interventi diversificati sulla base dello specifico progetto redatto dagli operatori sociali”
SARTORI dichiara che può essere accettata solo una parte di tale emendamento
BONZIO illustra l’emendamento n.4 all’allegato 3 della proposta di deliberazione: “ Dopo l’articolo 3 inserire il seguente: “ Art. 3/ter – Partecipazione dell’Associazionismo
1. L’affido familiare può essere realizzato anche con la collaborazione delle Associazioni di famiglie affidatarie presenti nel territorio.
2. Con tali Associazioni di famiglie affidatarie, l’Ente Locale stipulerà apposita Convenzione per definire i termini della collaborazione e il riconoscimento economico relativo alla collaborazione stessa
SARTORI precisa che non vengono mai stipulate convenzioni con le Associazioni di famiglie affidatarie. Comunque l’Ente è tenuto ad avvalersi dell’ausilio di tali Associazioni con modalità diverse
MIATELLO dichiara di essere favorevole all’inserimento delle convenzioni nel Regolamento
SARTORI fa presente che per introdurre le convenzioni nel Regolamento è necessario sentire chi di competenza
BONZIO ricorda che la fase di ricognizione con le Associazioni deve essere precedente all’approvazione del Bilancio. Quindi propone di inserire all’art.1 allegato 3 una previsione di principio inerente il concetto di famiglia
CAPOGROSSO fa notare che la definizione di famiglia è un concetto delicato difficile e delicato
MIATELLO evidenzia l’importanza per i minori in difficoltà di crescere in un determinato ambiente
SARTORI fa presente che tutto ciò rientra nel progetto cura dei ragazzi
La Presidente propone di inviare la proposta di deliberazione in oggetto per la discussione. La Commissione accetta.
Alle ore 11.50, esaurito l’ordine del giorno la Presidente dichiara sciolta la seduta
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