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Gruppo Misto - Mozione nr. d'ordine 867

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nr. d'ordine nr. protocollo data pubbl. proponente data protocollo
867 100 26/03/2007 Giovanni Salviato
 
Franco Conte
27/03/2007

 

 

Venezia, 26 marzo 2007
nr. ordine 867
n p.g. 100
 

Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo consiliari
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Generale


 

Oggetto: Il Rock rischia di essere un’arma distruttiva di massa per Flora e Fauna di S. Giuliano- Prevenire Maltrattamento di animali e Condotta “crudele” tenuta “senza necessità”

 

Considerato che:
- nel contesto del Parco San Giuliano sono presenti numerose specie animali,volatili e non, che nel mese di giugno, proprio nel periodo del prospettato concerto rock, depongono le uova,
- la Legge n.157/92 "Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio", stabilisce all'art.1 che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.

Atteso che:
- la protezione della fauna è una questione di rilevanza internazionale, nel senso che forma oggetto di diritti e di obblighi tra gli Stati. Ciò riguarda soprattutto gli uccelli migratori che per la loro stessa natura non vivono stabilmente in una zona ma attraversano, durante la migrazione, il territorio di più Stati.


Richiamata:
- la Convenzione di Parigi del 18-10-1950, recepita con l. 24.11.1978 n.812 “Protezione degli uccelli”,
- la Convenzione di Bonn del 23-6-1979, recepita con l. 25.01.1983 n.42 “Conservazione specie migratorie”,
- la Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, recepita con l. 5.8.1981 N.503 “Conservazione vita selvatica e ambiente in Europa”,
- la Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, recepita con Dpr. 13.03.76 n. 448 “Conservazione zone umide”,

Rilevato che:
- il danno che verrà arrecato dal previsto concerto rock di San Giuliano non è soltanto costituito dal depauperamento delle risorse faunistiche ma anche dalla conseguente caduta di immagine e di credibilità a livello internazionale delle autorità italiane spesso accusate dalla stampa straniera di incapacità nelle repressione e prevenzione del fenomeno,
- ai sensi dell’ art. 69 T.U. 1926 : “Sono vietati gli spettacoli o trattenimenti pubblici che possono turbare l'ordine pubblico o che sono contrari alla morale o al buon costume o che importino strazio o sevizie di animali”,
- la legge 20 luglio 2004, n.189 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate" Art. 544-ter. - (Maltrattamento di animali).
La stessa pena si applica a chiunque procura un danno alla salute degli animali.

Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco.

Al fine di prevenire la consumazione dei reati sopra richiamati, stante la delicata fase nel periodo di giugno della cova della fauna presente nel Parco di S. Giuliano,
- a valutare l’opportunità di trovare una differente collocazione per il concerto rock qualora questo fosse giudicato incompatibile con l’area SIC interessata,
- ad attivare il coordinamento della Forza pubblica ivi compresi il Corpo forestale dello Stato ed i Corpi di polizia municipale e provinciale affinché siano scongiurati eventi penalmente perseguibili.

 

Giovanni Salviato

Franco Conte

 
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Pubblicata il 26-03-2007 ore 00:00
Ultima modifica 26-03-2007
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