nr. d'ordine | nr. protocollo | data pubbl. | proponente | data protocollo |
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1876 | 109 | 10/11/2009 | Sebastiano Bonzio Bruno Filippini |
12/11/2009 |
tipo comunicazione | data pubblicazione | testo |
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esito | 17-11-2009 | Leggi |
Venezia, 10 novembre 2009
nr. ordine 1876
n p.g. 109
Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo consiliari
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Generale
Oggetto: Acqua, bene comune pubblico.
Acqua, bene comune pubblico.
Premesso che
la gestione del servizio idrico integrato in Italia è attualmente normata dall'Art. 23bis della Lg. 133/2008 che prevedeva, in via ordinaria, il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali a imprenditori o società mediante il ricorso a gara, facendo largo forzatamente all’ingresso di privati;
il recente Art. 15 del D.L. 135/2009, che ha modificato l'Art. 23Bis, muove passi ancor più decisi verso la privatizzazione dei servizi idrici e degli altri servizi pubblici, prevedendo:
- affidamento della gestione dei servizi pubblici a rilevanza economica a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica o, in alternativa, a società a partecipazione mista pubblica e privata con capitale privato non inferiore al 40%;
- la cessazione degli affidamenti “in house” a società totalmente pubblica, controllate dai comuni (in essere alla data del 22 agosto 2008) alla data del 31 dicembre 2011.
Ritenuto che
- quanto su esposto sia un epilogo da scongiurare, per un concetto inviolabile che annovera l’acqua come un diritto universale e non come merce, perché espropria l’acqua potabile dal controllo degli Enti locali e dei cittadini e consegna il bene comune “ acqua” al mercato, con tutte le ripercussioni sociali che questo può generare;
- non è l’Europa ad imporre la privatizzazione del servizio idrico;
- due diverse risoluzioni del Parlamento Europeo affermano il principio che l’acqua è un “bene comune dell’umanità” mentre gli organismi della U.E. hanno più volte evidenziato che “alcune categorie di servizi non sono sottoposte al principio comunitario della concorrenza”;
- le Istituzioni (Stato, Regioni, Comuni) hanno la libertà di scegliere se fornire in prima persona un servizio di interesse generale o se affidare tale compito a altro Ente (pubblico, privato).
Tutto ciò premesso e considerato,
IL CONSIGLIO COMUNALE DI VENEZIA
1.Riconosce il Diritto umano all’acqua, ossia l’accesso all’acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell’acqua come bene comune pubblico e, conseguentemente, impegna la Giunta affinché tale riconoscimento sia riportato in tempi rapidissimi nell'ambito dello Statuto comunale;
2.Riconosce il servizio idrico integrato come un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica e si impegni ad inserire questo principio nel proprio Statuto Comunale in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l’accesso all’acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini, la cui gestione va quindi attuata attraverso un Ente di Diritto pubblico;
3.Dà mandato al Sindaco affinché intraprenda tutte le azioni opportune al fine di contrastare i provvedimenti previsti dall’ art. 23bis Lg. 133/2008, come modificato dal’Art. 15 D.L 135/2009, che condurranno alla messa a gara della gestione del servizio idrico integrato ed alla consegna dell’acqua ai privati entro il 2011 e lo invita a relazionare sull'argomento alla prima occasione utile;
4.Invita i parlamentari veneziani e veneti ad operare il riconoscimento dell'acqua come diritto umano universale e , pertanto, a garantirne il libero accesso mantenendo lo status del servizio pubblico locale privo di rilevanza economica.
Sebastiano Bonzio
Bruno Filippini
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