nr. d'ordine | nr. protocollo | data pubbl. | proponente | assessore competente | data protocollo | data scadenza | tipo risposta |
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543 | 81 | 06/10/2006 | Sebastiano Bonzio |
Assessore Giuseppe Bortolussi e p. c. Al Presidente della IX Commissione |
10/10/2006 | 09/11/2006 | in Commissione |
tipo comunicazione | data pubblicazione | testo |
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verbale seduta commissione consiliare | 23-04-2007 | Leggi |
risposta | 08-11-2006 | Leggi |
Venezia, 6 ottobre 2006
nr. ordine 543
n p.g. 81
All'Assessore Giuseppe Bortolussi
e per conoscenza
Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio comunale
Al Presidente della IX Commissione
Ai Capigruppo consiliari
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Generale
Oggetto: Antenne di Riva di Biasio, Campo San Polo e Campo Santa Maria Formosa: è stata data attuazione alle sentenze del Consiglio di Stato?
Tipo di risposta richiesta: in Commissione
Premesso che
la società di telefonia mobile TIM SPA aveva presentato ricorso al Consiglio di Stato contro la decisione del Comune di Venezia di negare, ai sensi dell'art. 80 bis del Regolamento edilizio comunale le 'autorizzazioni edilizie per l'installazione a Venezia di tre antenne: in Riva di Biasio, in Campo San Polo e in Campo Santa Maria Formosa;
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, con tre diverse sentenze, non ha accolto i ricorsi della società di telefonia mobile TIM SpA contro il Comune di Venezia per le antenne di Riva di Biasio, Campo San Polo e Campo Santa Maria Formosa, confermando le sentenze pronunciate dal TAR del Veneto e stabilendo definitivamente che le amministrazioni comunali, nella loro azione di governo del territorio, sono pienamente legittimate a stabilire delle limitazioni, in particolare modo al fine di porre ordine sul piano urbanistico- edilizio, che consentano di dare un freno all'elevato numero di richieste di installazione di antenne presentate dalle società di telefonia mobile, alle quali la “legge Gasparri” ha concesso la massima discrezionalità esautorando i Comuni e dimostrando quale fosse il reale significato della devolucion tanto sbandierata del passato Governo della Casa delle Libertà;
che le sentenze del Consiglio di Stato che rigettano il ricorso della società TIM SpA contro la diffida a costruire intimata dal Comune di Venezia per le antenne di Riva di Biasio e Campo San Polo precisano che è nel diritto del Comune regolamentare l'installazione delle antenne anche al fine della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici sula base del principio di precauzione;
Considerato che
il Comune di Venezia, a fronte della comunicazione di inizio dei lavori di installazione delle antenne da parte della società di telefonia mobile, rilevata l'applicabilità dell'art. 80 bis quinto comma del Regolamento comunale edilizio, aveva provveduto a comunicare alla stessa, per tramite dello Sportello unico per le attività produttive, la diffida a non realizzare i lavori;
a seguito delle sentenze del Consiglio di Stato, la eventuale realizzazione dei lavori per l'impianto delle antenne in Riva di Biasio, in Campo San Polo e in Campo Santa Maria Formosa, a Venezia, è da ritenersi abusiva;
Tutto ciò premesso e considerato, si interpella l'Assessore alle Attività Produttive per sapere se ha provveduto a verificare l'eventualità che le antenne succitate, nonostante la diffida emessa dal Comune di Venezia tramite la Direzione SUAP, siano state comunque realizzate e, in tale caso, se:
1. ha provveduto ad emettere o a far emettere l'atto di demolizione, conseguentemente a quanto stabilito dal Consiglio di Stato o, nel caso non vi abbia ancora provveduto, in quali tempi intenda farlo;
2.intenda provvedere a verificare, anche con l'ausilio tecnico-scientifico di enti specializzati in materia, se i gestori di telefonia mobile interessati stiano comunque utilizzando le antenne su indicate per fornire i servizi di telefonia mobile e, in tale caso, operare le necessarie azioni, anche legali, al fine di assicurare la tutela degli interessi dell'Amministrazione pubblica e dei cittadini.
Sebastiano Bonzio
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