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Partito Democratico - Interpellanza nr. d'ordine 1772

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nr. d'ordine nr. protocollo data pubbl. proponente assessore competente data protocollo data scadenza tipo risposta
1772 54 29/07/2009 Giorgio D'Este
 
Vicesindaco
Michele Vianello
 
e p. c.
Al Presidente della IV Commissione
05/08/2009 04/09/2009 in Commissione

 

 

Venezia, 29 luglio 2009
nr. ordine 1772
n p.g. 54
 

Al Vicesindaco Michele Vianello


e per conoscenza

Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio comunale
Al Presidente della IV Commissione
Ai Capigruppo consiliari
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Generale
Al Presidente della Municipalità Venezia - Murano - Burano

 

Oggetto: Regolamenti e applicazioni di circolazione nei canali e rii del Comune di Venezia.

Tipo di risposta richiesta: in Commissione

 

Premesso che
- il Regolamento per la circolazione acquea nel Comune di Venezia, approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale di Venezia n. 216 del 7 ottobre 1996 e n. 205 del 28 luglio 1997 e con i pareri favorevoli (espressi ai sensi dell’art. 57 del Decreto del Presidente 28.06.1949, n. 631, approvazione del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione) della Capitaneria di Porto di Venezia del 06/10/1997 prot. n. 35057/P.N.; del Magistrato alle Acque del 02/04/1998 prot. n. 3167 e dell’Ispettorato di Porto del 24/06/1998 prot. n. 780, ed in particolare l’art. 1, c. 2 che individua i rii e i canali a traffico esclusivamente urbano, di competenza del Comune di Venezia e successive integrazioni e/o modificazioni;
- l’art. 3 del citato Regolamento riporta che “Le imbarcazioni che circolano nei rii e canali debbono tenere la propria sinistra” motivo dettato dalla presenza di barche a remi;
- come è già stato segnalato e più volte divulgato questo cambiamento è servito per garantire il diritto alla precedenza alle barche a remi (precedentemente si viaggiava a destra);
- l’art. 5 del citato Regolamento riporta che “Le imbarcazioni in ferro, ad esclusione di quelle di ACTV, Amav ora Vesta, dei trasporti eccezionali ecc.. non possono transitare nei rii e canali" e di conseguenza neppure ai mezzi di trasporto non di linea (vedi taxi e altri),

Considerato che,
- nonostante i divieti siano segnalati da apposita cartellonistica all’inizio di ogni canale o rio e sulle “spalle” dei ponti di transito, questi vengono quotidianamente non osservati e rispettati in particolare dai mezzi di lavoro e trasporto merci che superano le misure consentite;
- lo stesso discorso vale anche per i sensi unici che non sempre vengono rispettati sia dalle barche a motore che dalle barche a remi;
- il previsto PUM (Piano Urbano della Mobilità) che prospetta migliorie al traffico della navigazione, il sottoscritto chiede se riporta e applica anche tutti i criteri dettati dai Regolamenti in uso.

 

Vista l’Ordinanza Dirigenziale del 19 luglio 2006, n. 311 “Disciplina della circolazione nella Zona a traffico limitato interna al Centro Storico di Venezia e delle isole di Giudecca, Murano, Burano e Lido” che integra la n. 320 del 5 luglio 2006 e la n. 340 del 18 luglio 2006 nonché la richiamata n. 310 del 3 luglio 2006 “Ordinanza di istituzione e disciplina della circolazione acquea della zona a traffico limitato che comprende tutti i rii e i canali a traffico esclusivamente urbano, di competenza del Comune di Venezia, siti all’interno del centro storico di Venezia e delle isole di Giudecca, Lido, Murano e Burano”,

Tutto ciò premesso e considerato si interpella l’Assessore competente
per sapere come intenda sostenere la regolamentazione vigente di cui sopra e venga a riferire in Commissione Consiliare.

 

Giorgio D'Este

 
 
Pubblicata il 29-07-2009 ore 13:53
Ultima modifica 29-07-2009 ore 13:53
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