nr. d'ordine | nr. protocollo | data pubbl. | proponente | assessore competente | data protocollo | data scadenza | tipo risposta |
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150 | 126 | 26/10/2005 | Alfonso Saetta |
Sindaco Massimo Cacciari e p. c. Al Presidente della II Commissione |
27/10/2005 | 26/11/2005 | in Commissione |
tipo comunicazione | data pubblicazione | testo |
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verbale seduta commissione consiliare | 09-11-2005 | Leggi |
Venezia, 26 ottobre 2005
nr. ordine 150
n p.g. 126
Al Sindaco Massimo Cacciari
e per conoscenza
Al Presidente del Consiglio comunale
Al Presidente della II Commissione
Ai Capigruppo Consiliari
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Generale
Oggetto: Tariffa Igiene Ambientale.
Tipo di risposta richiesta: in Commissione
In merito all’avviso fatto recapitare in questi ultimi giorni dalla società Vesta Spa, ai residenti della Municipalità di Chirignago - Zelarino e di altre Municipalità in terraferma, inerente la Tariffa Igiene Ambientale, ed in particolare per il servizio di pubblica fognatura e di depurazione, si fa presente che:
· La maggior parte dei nuclei familiari raggiunti dalla missiva non usufruiscono di fatto del servizio, poiché la rete fognaria nel territorio non esiste e nulla dimostra che ci sia un progetto di costruzione della relativa rete, in rispetto da quanto enunciato dalle normative;
· Ai cittadini la citazione di norme, dormienti da più di undici anni, fa sorgere il dubbio che tutto ciò avvenga per esigenze di bilancio, palesando solo la volontà di applicare delle imposte occulte nel settore dell’igiene ambientale;
· Il richiamo a leggi ordinarie e sentenze, viene citato nel testo della comunicazione dalla Vesta Spa con lo scopo di intimidire il cittadino di ceto medio, affinché si riducano contestazioni, ricorsi o quant’altro possa ostacolare la previsione d’entrata programmata con tale mezzo;
· Le impellenti necessità di raccolta finanziaria, da parte di Vesta Spa, certamente non possono passare in questi termini, poiché da una lettura sintetica delle normative e sentenze se ne deduce che la parte relativa all’aspetto d’igiene ambientale e sua tariffazione deve avere in essere una progetto di intervento strutturale fognario e di un suo piano di realizzazione; rimanendo in tema si nota che la Cassazione ha prodotto un giudizio, il quale rimane soggettivo, la stessa non ha analizzato l’aspetto preventivo della norma, si è limitata ad esprimere un parere sul caso in esame, citando come esempio il “canone “ da versare e non si è addentrata in merito alle tariffe, in quanto nell’ultima parte del comma 1 dell’art. 14 della L. 36/1994 si fa riferimento specifico che i proventi di tale tariffa devono confluire in un apposito fondo per gli investimenti di merito;
· La Legge 36/1994 art. 14, così recita al comma I° ”La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. I relativi proventi affluiscono in un fondo vincolato e sono destinati esclusivamente alla realizzazione e alla gestione delle opere e degli impianti centralizzati di depurazione”. Si evince pertanto dalla lettura del I° comma dell’art. 14 che la tariffa è prevista solo nel caso in cui sia già esistente una rete di pubblica fognatura, anche se sprovvista di impianti centralizzati di depurazione. Principio confermato dalla sentenza gennaio 2005 n. 96, la quale recita, “sono chiamati a contribuire tramite il versamento di un apposito canone sia alle sue spese di gestione ordinaria che a quelle di installazione e di completamento, comprese quelle per il collegamento fognario delle singole utenze.”
· La citata sentenza della Cassazione ribadisce il concetto che non è una tariffa generica da versare, ma indica il canone quanto tale, poiché i corrispettivi di tale canone dovrebbero servire alla costruzione della rete fognaria, ai costi di gestione, alla depurazione e allo smaltimento.
· La differenza sostanziale risulta essere che la sentenza richiama l’obbligo di versare un canone, mentre la Vesta spa richiede agli utenti un versamento di tariffa; concetti totalmente diversi tra di loro e diversificati per legge nella loro applicazione.
· Si fa presente che a tutt’oggi gli utenti destinatari di tale richiesta, non solo non usufruiscono della rete fognaria e quindi della depurazione di tale raccolta, ma sono obbligati periodicamente, attraverso l’intervento di Ditte autorizzate allo svuotamento dei “pozzi neri” a proprie spese, stimate queste in circa € 200, 00, per ogni singola chiamata, cifra che include la tariffa della depurazione, smaltimento e raccolta delle “acque nere”. A tal proposito si è espresso anche il Ministero delle Finanze che nella sua circolare del 5/10/2005 n. 177/E conferma “In sostanza quindi, l'elemento indispensabile per la nascita dell'obbligazione tributaria era l'allaccio alla pubblica fognatura effettuato con un complesso di canalizzazioni finalizzate a raccogliere e ad allontanare dagli insediamenti civili e/o produttivi le acque superficiali e quelle reflue provenienti dalle attività umane” ed ancora “Dall'esame dell'art. 36 risulta ancora più evidente che coloro che non sono in alcun modo collegati con la pubblica fognatura non sono tenuti a corrispondere la tariffa relativa al canone di fognatura; é richiesto infatti il solo pagamento della quota di tariffa relativa al servizio di depurazione, che ovviamente è a carico di colui che effettua il trasporto dei rifiuti.”
Per queste motivazioni
si interroga il Sindaco
affinché intervenga con prontezza presso gli organi Amministrativi della Vesta Spa, chiarendo la posizione del Comune relativamente al caso descritto, poiché i cittadini della terraferma di Venezia che non usufruiscono di tale servizio si ritengono “soggetti passivi” forzati e non utenti di servizi pubblici, come già regolamentati dalle norme in materia.
Fonti normative:
Legge n. 36 del 05/01/1994
Sentenza della Cassazione n. 96 del 04/01/2005
Legge Regionale del Veneto n. 5 del 27/03/1998.
Ministero delle Finanze circolare 05/10/2000 n. 177/ E
Alfonso Saetta
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