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Decreto lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

Articolo 124 - Pubblicazione delle deliberazioni

1. Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.


2. Tutte le deliberazioni degli altri enti locali sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio del comune ove ha sede l'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni.

 
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