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Riferimenti normativi

Dallo Statuto

Articolo 6
1. Il Consiglio istituisce nel suo seno, con criterio proporzionale ai gruppi presenti, Commissioni consiliari permanenti o straordinarie per l'espletamento di compiti istruttori, di studio o di indagine.
2. Le competenze di ciascuna Commissione sono determinate dal Consiglio con la deliberazione che la istituisce.
3. In via ordinaria e nell'ambito delle rispettive competenze spetta alle Commissioni consiliari permanenti l'esame delle proposte di deliberazione presentate al Consiglio e dei programmi di referato; la verifica e la relazione al Consiglio sullo stato d'attuazione dei piani e programmi generali o di settore ed ogni altro compito loro assegnato dallo statuto o dal regolamento.
4. La composizione e le modalità di funzionamento delle Commissioni sono definite dal regolamento approvato dal Consiglio Comunale.
5. Il regolamento può prevedere che le proposte di deliberazione che abbiano ottenuto parere favorevole unanime dalla Commissione competente siano presentate al Consiglio Comunale in apposito allegato all'ordine del giorno e siano votate senza discussione, salva la diversa richiesta di un/una consigliere/a. (Comma modificato con deliberazione C.C. n.35 del 21/22.3.94).

Articolo 6/bis (*) - Forme di garanzia delle minoranze
1. Il Consiglio, con votazione a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, istituisce, al proprio interno, Commissioni di controllo, di garanzia o di indagine con composizione, possibilmente proporzionale, ai gruppi presenti in Consiglio.
2. La Presidenza delle suddette Commissioni consiliari spetta alle minoranze.
3. La procedura di nomina del/la Presidente avviene all’interno della Commissione a votazione palese, alla quale partecipano solo i consiglieri di minoranza.
4. I consiglieri di maggioranza, presenti agli effetti del numero legale, non partecipano al voto.
5. Il/la Presidente eletto/a deve appartenere ad uno dei gruppi di minoranza formalmente costituiti ed entra nel computo della rappresentanza proporzionale del suo gruppo in Commissione.
6. La Commissione, nell’ambito dei compiti che le sono affidati, si avvale del personale e delle strutture messi a sua disposizione e cessa allo scadere stabilito nella deliberazione che l’ha istituita.
7. La Commissione può acquisire informazioni da amministratori, dirigenti e dipendenti dell’Ente, i quali sono tenuti a collaborare.

(*) Articolo aggiunto - Del. C.C. n.195 del 21.12.1999.

 

 

Dal Regolamento interno del Consiglio comunale

 

Art. 22 (*) - Costituzione Commissioni Consiliari
1. Entro un mese dalla prima seduta dopo le elezioni, sono costituite le seguenti Commissioni permanenti, con competenza nelle materie per ciascuna indicate:
I - Affari Istituzionali - Statuto e Regolamento interno - Automazione - Toponomastica - Servizi Demografici e Statistica - Affari Legali. (Competenze modificate - deliberazione C.C. n. 59 del 18.5.2009)

II - Risorse Umane e Organizzazione - Polizia Municipale - Programmazione, Controllo e Partecipazioni Societarie - Aziende - Prevenzione e tutela di polizia contro il moto ondoso.
III - Politiche sociali - Rapporti con il volontariato - Programmazione sanitaria - Cultura delle differenze - Politiche giovanili - Politiche partecipative e dell’accoglienza.
IV - Lavori pubblici Venezia - Lavori pubblici Mestre - Piano del traffico - Infrastrutture e viabilità - Mobilità e Trasporti - Traffico acqueo - Sistemi logistici.
V - Urbanistica - Edilizia privata e convenzionata - Piano strategico e pianificazione territoriale - Accessibilità ed interventi per persone con mobilità ridotta.
VI - Produzione culturale - Turismo - Cittadinanza delle donne - Promozione della Città, delle sue tradizioni e manifestazioni storiche e culturali - Tutela del decoro della città.
VII - Città metropolitana, decentramento, municipalità - Relazioni comunitarie ed internazionali - Centro Pace - Casa - Patrimonio - Politiche della residenza.
VIII - Bilancio e bilancio partecipativo - Politiche finanziarie - Economato.
IX - Politiche del Lavoro e dell'Occupazione - Precarietà - Sicurezza e diritti nel mondo del lavoro - Nuove professionalità e lavoro atipico - Attività Produttive - Artigianato - Commercio - Protezione Civile - Tutela dei diritti dei consumatori.
X - Ambiente - Legislazione speciale per Venezia - Sicurezza del territorio.
XI - Pubblica istruzione - Asili nido - Sport.
2. La composizione di ogni Commissione è stabilita dal Consiglio nella seduta successiva all'elezione della Giunta in ragione di almeno un componente per ogni gruppo. (Comma modificato - Delib. C.C. n.1010 del 24.9.1990)
3. La nomina delle Commissioni avviene con disposizione del/lla Presidente del Consiglio su designazione dei Gruppi Consiliari. (Comma modificato - Delib. C.C. n.104 del 26.7.99)
4. I Gruppi che non abbiano una formazione numerica sufficiente per delegare rappresentanti in tutte le Commissioni possono nominare i propri rappresentanti anche fra i componenti di un Gruppo diverso.
5. Il Consiglio può sempre nominare una Commissione straordinaria per l'esame di particolari problemi.
6. La Commissione straordinaria può sentire il parere di esperti estranei al Consiglio.
7. Il parere sugli statuti ed i regolamenti è espresso dalla Commissione competente per materia. (Nuovo comma - Delib. C.C. n. 22 del 10.2.2003 - modificato con Delib. C.C. del 27.6.2005 n.95)

(*) Per le ultime modifiche circa numero, competenze e composizione delle Commissioni Consiliari, vedi deliberazioni C.C. del 23.5.2005 n.89, 27.6.2005 n. 96, 26.9.2005 n. 146, 19.11.2007 n. 154, 20.12.2007 n. 181, 18.5.2009 nn. 54 e 59
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Ciascuna Commissione è composta da n. 27 componenti così suddivisi:

- Partito Democratico - 13 componenti

- Forza Italia - Il Popolo della Libertà - 3 componenti

- Unione di Centro verso la Costituente di Centro - 2 componenti

- Italia dei Valori - 2 componenti

- Gruppo Misto - 1 componente
- Lista Salvadori - 1 componente
- Alleanza Nazionale - Il Popolo della Libertà - 1 componente
- Liga Veneta-Lega Nord Padania - 1 componente
- Rifondazione Comunista - 1 componente
- Verdi - Città Nuova - 1 componente

- Felice Casson - 1 componente


Art. 23 - Attribuzioni Commissioni Consiliari
1. Le Commissioni Consiliari hanno l'incarico di studiare gli affari di competenza del Consiglio ed esprimere al Consiglio il loro parere; quando si tratta di petizioni, la Commissione esprime il parere sulla conformità di esse alle disposizioni dell'art.2 e poi sul merito.
2. A tal fine le proposte di delibera di competenza del Consiglio e le petizioni, sono trasmesse, a cura della Segreteria Generale, ai Presidenti delle Commissioni competenti.
3. La Giunta può sottoporre direttamente al Consiglio le proposte di particolare urgenza, salvo al Consiglio la facoltà di deferirne l'esame alle Commissioni competenti.
4. Le Commissioni devono formulare il loro parere entro trenta (30) giorni dalla ricezione degli atti. Trascorso il detto termine senza che il parere sia comunicato alla Segreteria Generale, con la restituzione degli atti, il Sindaco può chiedere al/alla Presidente del Consiglio di iscrivere la proposta all'ordine del giorno del Consiglio. (Comma modificato - Delib. C.C. n.104 del 26.7.1999)

Art. 24 Funzionamento Commissioni Consiliari
1. Le Commissioni Consiliari sono convocate dal loro Presidente.
2. In difetto di tempestiva comunicazione, il/la Presidente del Consiglio, a richiesta di un terzo dei componenti la Commissione, provvede a convocarla. (Comma modificato - Delib. C.C. n.104 del 26.7.1999)
3. Le sedute non sono valide se non siano presenti almeno sette (7) componenti la Commissione. Ciascun componente, in caso di forzata assenza, può delegare in sostituzione, mediante comunicazione al Presidente o al Segretario della Commissione, altro Consigliere Comunale, il quale concorre a rendere valida la seduta agli effetti del numero legale. (Comma modificato - Delib. C.C. n.1010 del 24.9.1990)
4. Ogni Commissione elegge, a maggioranza di voti il proprio Presidente. In assenza del Presidente la Commissione è presieduta da quello dei due Vice Presidenti, del pari eletti dalla Commissione a maggioranza di voti che risulti più anziano di età. In caso di assenza del Presidente e dei Vice Presidenti la Commissione è presieduta dal Consigliere anziano, o in caso di assenza anche di quest'ultimo, da chi lo segue in ordine di anzianità. Per Consigliere anziano si intende chi tra i componenti la Commissione abbia riportato per l'elezione a Consigliere Comunale il maggior numero di voti ai sensi di quanto previsto dall'art. 282 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915 n.148. (Vedi ora T.U. 18.8.2000 n.267, art.40 c.2)
5. Qualunque Consigliere può domandare di essere sentito dalle Commissioni Consiliari. L'Assessore competente, qualora non faccia parte della Commissione Consiliare, deve intervenire alle riunioni a richiesta della Commissione stessa, per fornire ogni informazione necessaria.
6. Un funzionario del Comune assiste le Commissioni con funzioni di Segretario.
7. L'ordine del giorno delle sedute delle Commissioni permanenti deve essere affisso all'Albo Comunale e comunicato ai Presidenti dei Gruppi Consiliari, almeno tre (3) giorni prima della riunione ovvero, in casi eccezionali e d'urgenza, entro ventiquattro (24) ore. (Comma modificato - Delib. C.C. n.10 del 31.1.1994)
8. Per la discussione ed approvazione delle materie trattate dalle Commissioni, si osservano le norme sulle discussioni ed approvazioni previste per il Consiglio Comunale.
9. La relazione del parere al Consiglio è fatta dal Presidente o da un Consigliere delegato dalla Commissione.
10. Sono ammesse le relazioni di minoranza.
11. Delle sedute delle Commissioni Consiliari permanenti si redige regolare verbale.
12. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. (Comma modificato - Delib. C.C. n. 245 del 20.12.1993)

Art. 25 - Delle proposte approvate dalle Commissioni Consiliari
1. Sulle proposte di deliberazioni per le quali le Commissioni Consiliari abbiano dato parere favorevole a voti unanimi, il Presidente apre la discussione soltanto ove sia fatta richiesta da almeno dieci (10) Consiglieri o da un quinto dei componenti la Commissione Consiliare. (Comma modificato - Delib. C.C. n.33 del 20.2.95)
2. La discussione deve essere aperta ove le Commissioni abbiano dato parere a maggioranza e vi sia relazione di minoranza. Quando il parere è dato a maggioranza, senza relazione di minoranza, il Presidente apre la discussione se ne sia fatta richiesta, anche orale, da almeno cinque (5) Consiglieri o da uno dei componenti delle Commissioni. (Comma modificato - Delib. C.C. n.33 del 20.2.95)
3. Quando vi è la relazione di maggioranza e di minoranza, aperta la discussione prende la parola prima il relatore di maggioranza e poi quello di minoranza.
4. L'ulteriore discussione ha luogo secondo le norme degli articoli precedenti.
5. Quando la discussione è aperta, a norma del primo comma, prendono la parola i Consiglieri che hanno chiesto la discussione stessa, quindi il relatore della competente Commissione.
6. Il Presidente riassume la discussione, a norma dell'art. 19. (Comma modificato - Delib. C.C. n.33 del 20.2.95)

Art. 25/bis (*)
1. Trascorsi 45 minuti dall’orario di convocazione della seduta della Commissione senza che si sia proceduto alla verifica del numero legale, la riunione è sciolta ed occorrerà procedere a nuova convocazione.

(*) Nuovo articolo - Delib. C.C. del 27.6.2005 n.95.

 
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