da Assessore Giuseppe Bortolussi
Venezia, 30 ottobre 2008
n p.g. 460785
Al Consigliere comunale Giovanni Salviato
e per conoscenza
Al Presidente del Consiglio comunale
Al Presidente della V Commissione
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Generale
All'Ass.Gianfranco Vecchiato
Al dott. Alessandro Martinini
All'arch.Mario Berti
Oggetto: risposta all'interpellanza nr. d'ordine 1491 (Nr. di protocollo 80) inviata il 26-09-2008 con oggetto: Crollo di palazzi e relazione geo-tecnica.
Con riferimento all’interpellanza di cui all’oggetto, si precisa che la materia in argomento e’ normata dal D.M. 11/3/1988 e dalla Circolare Ministeriale LL.PP. n. 30483 del 24/9/1988; in entrambi i documenti vengono previsti i criteri da adottarsi per il progetto, la costruzione ed il collaudo di opere di fondazione e di sostegno e per lo studio di fattibilità di opere, e di insiemi di opere e relativi interventi nel sottosuolo che interessino grandi aree o grandi volumi di terreno.
I principi ed i criteri hanno lo scopo di garantire la sicurezza e la funzionalità del complesso opere- terreni e di assicurare in generale la stabilità del territorio sul quale si inducono sollecitazioni e deformazioni.
Le scelte di progetto, i calcoli e le verifiche devono essere sempre basati sulla caratterizzazione geotecnica del sottosuolo ottenuta per mezzo di rilievi, indagini e prove. Il progetto deve comprendere anche una valutazione dei prevedibili spostamenti dell’insieme opera-terreno, nonchè un giudizio sull’ammissibilità di tali spostamenti in rapporto alla sicurezza e funzionalità del manufatto e di quelli ad esso adiacenti.
Tali disposizioni costituiscono norme tecniche da osservarsi nella progettazione dell’opera, elaborati che integrano il progetto definitivo della stessa.
La norma non prevede l’obbligo di deposito delle indagini e dei progetti in tal senso redatti presso l’Amministrazione comunale previamente ai lavori, se non il vincolo di deposito del progetto delle opere strutturali, ante inizio effettivo dei lavori, ai sensi della L. 1086/71; ne’ prevede l’obbligo di acquisire tale progettazione nell’ambito del procedimento di rilascio dei titoli edilizi.
Gli uffici SUAP e SUER rilasciano i titoli edilizi comportanti opere significative di escavo con esplicite prescrizioni che richiamano l’obbligo di effettuare le indagini prescritte dalle norme citate e di recepire le risultanze nella progettazione, tipo: “prima dell’inizio dei lavori sia depositata la documentazione progettuale esecutiva inerente il calcolo delle strutture portanti in acciaio e/o in c.a. ai sensi di legge ed effettuate le opportune indagini geotecniche, geochimiche ed idrogeologiche del terreno oggetto d’intervento secondo le regole tecniche vigenti”;
Negli interventi particolarmente consistenti, nell’intento di evidenziare la pregnanza della tutela verso l’incolumita’ di terzi correlata alla complessita’ o al sito dell’intervento, e’ stata posta nel “Permesso di Costruire” la prescrizione di “Premesso che l’intervento avviene in un centro densamente edificato:
a. Ogni eventuale danno arrecato a terzi, riconducibile alla realizzazione dell’intervento, e’ a carico del soggetto attuatore;
b. Almeno 60 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori sia presentata agli uffici S.U.A.P. e S.U.E.R. una relazione tecnica che descriva le diverse fasi del lavoro, le tipologie di lavori, i macchinari utilizzati e le certificazioni sulle caratteristiche fisiche e meccaniche delle stesse, la rete di monitoraggio adottata che consenta di valutare il comportamento degli edifici circostanti in relazione alle fasi di sviluppo del cantiere”.
Rimanendo a disposizione per ogni utile chiarimento ed approfondimento, porgo cordiali saluti.
N.B.: QUESTA RISPOSTA E' CONDIVISA ANCHE DALL'ASSESSORE GIANFRANCO VECCHIATO
Assessore Giuseppe Bortolussi
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