da Assessore Enrico Mingardi
Venezia, 7 giugno 2007
n p.g. ........
Al Consigliere comunale Franco Conte
e per conoscenza
Al Presidente del Consiglio comunale
Ai Presidenti delle Municipalità
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Generale
Oggetto: risposta all'interrogazione nr. d'ordine 886 (Nr. di protocollo 78) inviata il 05-04-2007 con oggetto: Garantita l’effettiva disponibilità di parcheggio per i disabili aventi diritto.
Con riferimento all'oggetto, si precisa quanto segue:
1. gli stalli riservati ai disabili sono all’interno di un’area di proprietà della ASL 12 Veneziana ad accesso riservato ai soli autorizzati attraverso una sbarra;
2. poiché l’area è delimitata da una sbarra si ritiene trattasi di area privata;
3. in area privata gli agenti di polizia municipale non hanno titolo per elevare sanzioni di alcun tipo.
Si ritiene che la sosta non autorizzata sugli stalli segnalati come riservati ai disabili in area privata non sia sanzionabile ai sensi del Codice della Strada.
Nella situazione indicata, se ritenuto opportuno, l’Amministrazione comunale potrebbe sensibilizzare il Direttore della ASL 12 Veneziana, segnalando l'uso sistematico di stalli segnalati come riservati ai disabili in difformità alla loro destinazione.
La questione ha sollecitato la Direzione Mobilità ai seguenti approfondimenti che invito a leggere e che potrebbero essere di interesse anche in altre situazioni.
Classificando gli spazi stradali in:
1. strade pubbliche;
2. strade private ad uso pubblico;
3. strade private.
Nei casi 1. e 2. la sanzionabilità è anche di competenza degli agenti di polizia municipale negli spazi stradali, per utilizzo della sede o comportamenti, difformi al codice della strada.
Per dirimere la questione 3. ricordiamo che il codice della strada all'art. 38 comma 10 cita "Il campo di applicazione obbligatoria della segnaletica stradale comprende le strade di uso pubblico e tutte le strade di proprietà privata aperte all'uso pubblico. Nelle aree private non aperte all'uso pubblico, l'utilizzo e la posa in opera della segnaletica, ove adottato, devono essere conformi a quelli prescritti dal regolamento.". A tale proposito nel Codice della strada Commentato Ed. EGAF nella sezione "CLASSIFICAZIONE E DECLASSIFICAZIONE DELLE STRADE IN GENERALE" alla voce 2.1.3.1 Strade esclusivamente private cita "[Omissis...] L'esistenza di un segnale stradale in un'area che non può essere qualificata ad uso pubblico, non fa sussistere la violazione dell'obbligo o del divieto da questo imposto in base alla mera rilevazione della sua presenza.", inoltre nella sezione SEGNALETICA VERTICALE IN GENERALE alla voce 39.1.6 Collocazione dei segnali stradali cita "[Omissis...] Per le strade private non aperte all'uso pubblico, o soggette se mai ad una pubblicità del tutto occasionale, l'utilizzo e la posa della segnaletica, se adottata, devono essere conformi ai modelli approvati, ma non si ritiene necessario che i segnali siano omologati" in nota si specifica che l'inosservanza della suddetta norma può essere considerata dal giudice in caso di incidente, ma non è sanzionabile dal Codice della Strada per sua inapplicabilità in dette aree ai sensi dell'art. 2 CDS che cita infatti "Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali".
Assessore Enrico Mingardi
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