da Assessore Enrico Mingardi
Venezia, 23 aprile 2007
n p.g. ........
Al Consigliere comunale Alfonso Saetta
e per conoscenza
Al Presidente del Consiglio comunale
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Generale
Oggetto: risposta all'interrogazione nr. d'ordine 704 (Nr. di protocollo 17) inviata il 31-01-2007 con oggetto: Righe blu non in regola al Lido di Venezia
In riferimento all’interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue:
La citata sentenza di cassazione ribadisce semplicemente quanto già previsto dal codice della strada (art. 7 comma 8):
“Qualora il Comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell’art. 3 ‘area pedonale’ e ‘zona a traffico limitato’, nonché per quelle definite ‘A’ dall’art. 2 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate dalla Giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico”.
Gli atti deliberativi e dispositivi che hanno istituito la sosta a pagamento sulle strade del Lido di Venezia, hanno rispettato le previsioni di legge.
In tali zone sarà installato un adeguato numero di parcometri.
Assessore Enrico Mingardi
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