da Assessora Laura Fincato
Venezia, 20 gennaio 2006
n p.g. ........
Al Consigliere comunale Michele Zuin
e per conoscenza
Al Presidente del Consiglio comunale
Al Presidente della II Commissione
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Generale
Oggetto: risposta all'interrogazione nr. d'ordine 196 (Nr. di protocollo 157) inviata il 24-11-2005 con oggetto: Variante al P.R.G. per la Laguna e le Isole minori
La Direzione Centrale Ambiente e Sicurezza del Territorio è stata chiamata ad emettere il proprio parere di competenza sulla Valutazione d’Incidenza Ambientale per la costruzione di un bilancione da pesca con nota della Direzione Centrale Sportello Unico prot. 141169 del 12 aprile 2005.
Il parere di merito si riferisce alla sola Valutazione d’Incidenza Ambientale che deve essere redatta in virtù di quanto stabilito dalla DGR Veneto n. 2803 del 04/10/2002. In particolare la relazione deve evidenziare se a seguito della realizzazione dell’intervento, qualunque esso sia, si possono arrecare impatti o incidenze negative sugli habitat e sulle specie prioritarie localizzate nel Sito d’Interesse Comunitario prossimo all’area dell’intervento. Nel caso in questione l’ambito interessato è la Laguna Superiore di Venezia (codice SIC IT 3250031).
Questa analisi preliminare sulle componenti ambientali è stata introdotta in applicazione della direttiva Habitat 92/43/CEE applicata in Italia dal DPR 357/1997 (e successive modifiche).
Il parere in questione, redatto dallo staff dell’Osservatorio Naturalistico (progetto speciale Istituto con atto d’Indirizzo della Giunta n. 7 del 25 gennaio 2002 anche per poter fornire supporto tecnico in merito all’applicazione della Direttiva Habitat nel comune di Venezia), non è da intendersi come un parere negativo. Infatti nella lettera di trasmissione, a firma del Direttore Centrale della Direzione Ambiente dott. Gian Luigi Penzo, si ribadisce che il parere di merito non può essere emesso in quanto non soddisfatte le previsioni contenute nell’articolo 7 comma 2 della Norme Tecniche Speciali di Attuazione della Variante al PRG per la Laguna e le Isole Minori. L’articolo in questione specifica che “I bilancioni per la pesca possono essere installati, solo ove previsti in sede di Piano ambientale del Parco o di Piano di gestione dei SIC/ZPS…” . Ad oggi non risultano essere stati ancora adottati ne il Piano del Parco ne il Piano di gestione dei SIC/ZPS della Laguna medio superiore di Venezia.
Una ulteriore richiesta per il medesimo bilancione da pesca è stata inoltrata alla Direzione Ambiente con nota prot. 243504 il 21 giugno 2005. Anche in questo caso è stata sottolineata l’impossibilità di potere emettere il proprio parere di competenza in quanto ancora disattese le previsioni dell’art. 7 comma 2 delle NTSA della Variante al P.R.G. per la Laguna e le Isole Minori.
L’articolo in questione è stato introdotto a seguito delle valutazioni contenute nella Valutazione d’Incidenza Ambientale per la Variante al PRG. La relazione e gli allegati, predisposti da un gruppo interdisciplinare di cui hanno fatto parte collaboratori delle Direzioni Ambiente ed Urbanistica, ha permesso di analizzare e valutare le diverse previsioni di Piano all’interno del complesso sistema Lagunare. Per consentire una più completa valutazione degli affetti il sistema lagunare è stato suddiviso in Complessi Ecosistemici Funzionali, che rappresentano le porzioni territoriali che assicurano delle relazioni interne permanenti a livello biologico, energetico e informativo tra i diversi biotopi.
Lo studio ha evidenziato che l’installazione di strutture isolate per la pesca, in quanto interventi previsti ma per i quali il piano non indica una localizzazione ed una quantificazione esatta, crea potenzialmente degrado degli habitat e disturbo delle specie. Si è quindi proposto di modificare alcune previsioni della variante per rendere meno impattanti le azioni previste sul complesso ecosistema lagunare e per quanto concerne la localizzazione dei bilancioni è stata evidenziata la necessità di affrontare la tematica in modo complessivo, valutando le esigenze, le possibilità di recupero ambientale e l'ubicazione delle nuove proposte. Questo anche in relazione a quanto previsto dal PALAV che a tal proposito indica all’articolo 6 che “I Comuni, in sede di adeguamento al presente piano di area, censiscono e disciplinano le attrezzature di supporto all’attività di pesca professionale (capanni, deposito reti, bancali) prevedendo, ove necessario, il recupero ambientale e l’eventuale nuova realizzazione in rapporto all’espansione delle attività medesime.”.
Lo studio d’Incidenza, che è stato sviluppato in funzione di un obiettivo di conservazione per gli aspetti naturalistici volti al mantenimento e ripristino delle funzioni ecosistemiche di base, valutando quindi le probabili incidenze di medio lungo termine ha identificato nel Piano Ambientale del Parco della laguna Nord o nel Piano di Gestione del SIC/ZPS gli strumenti idonei per una valutazione dettagliata degli ambiti dove localizzare strutture fisse per la pesca (bilancioni).
Assessora Laura Fincato
scarica documento in formato pdf (33 kb)