nr. d'ordine | nr. protocollo | data pubbl. | proponente | data protocollo |
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522 | 119 | 26/09/2006 | Franco Conte Altri firmatari |
27/09/2006 |
tipo comunicazione | data pubblicazione | testo |
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esito | 26-09-2006 | Leggi |
Venezia, 26 settembre 2006
nr. ordine 522
n p.g. 119
Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo consiliari
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Generale
Oggetto: Procedere con priorità all’indagine epidemiologica nelle zone di maggiore evidenza statistica di disagi psicologici e insorgenza di malattie gravi con riferimento a possibili effetti di campi elettromagnetici connessi a istallazioni di antenne di telefonia mobile.
Procedere con priorità all’indagine epidemiologica nelle zone di maggiore evidenza statistica di disagi psicologici e insorgenza di malattie gravi con riferimento a possibili effetti di campi elettromagnetici connessi a istallazioni di antenne di telefonia mobile.
Premesso che:
- il Comune di Venezia riconosceva con delibera di Giunta (prot. Gen. N. 141605 seduta del 21 ottobre 1999) l’impegno a rimuovere l’allarme sociale procurato da telefonia mobile “ anche a fronte dell’attuale incertezza sotto il profilo scientifico ed epidemiologico in merito alle possibili correlazioni tra l’esposizione a campi elettromagnetici di radiofrequenze presenti negli ambienti di vita e di lavoro e l’insorgenza di effetti sanitari a lungo termine a prescindere dalla documentata nocività;
- l’attuale Amministrazione Cacciari ha ribadito come irrinunciabile la tutela della salute del cittadino (intesa anche come eliminazione del disagio provocato dall’aspettativa di un possibile evento dannoso) debba sicuramente prevalere sull’applicazione del pur fondamentale principio di non aggravio del procedimento amministrativo di cui all’art. 1 della legge 241/90;
- essendo emersi casi di disagio psicofisico, patologie oncologiche, di rischio ambientale che potrebbero essere ricondotte alla presenza di antenne per telefonia mobile si rende doverosa sul piano politico e morale – senza alcun indugio - l’avvio di un indagine epidemiologica a partire dalle zone di maggiore evidenza statistica di disagi psicologici e insorgenza di malattie gravi con riferimento possibile ad effetti di campi elettromagnetici connessi a istallazioni di antenne di telefonia mobile;
- in coerenza ed in rispetto al principio di precauzione e conseguentemente al principio di minimizzazione che trova una importante prospettiva nelle soluzione tecnologicamente avanzate
considerato che:
- il Consiglio di Stato con decisione del 23 giugno 2006, ha riformato la sentenza del TAR Veneto e ribadito che “ i Comuni possono adottare una regolamentazione locale atta ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telecomunicazione e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”
- il Consiglio di Stato ha pure ribadito altresì che i procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione sono tendenzialmente destinati ad assorbire ogni altro procedimento, anche di natura edilizia (Cons. St. sez. VI 2 gennaio 2005 n.100) e che per l’avvio dei lavori di istallazione non è necessaria la concessione edilizia; ciò, tuttavia, non assorbe o vanifica il potere comunale di vigilare sull’attività di edificazione che si svolge in ambito del territorio comunale precludendo – come si vorrebbe nel caso di specie- di diffidare gli interessati dall’intraprendere attività che comunque si pongano in contrasto con la regolamentazione urbanistica ed edilizia vigente nel territorio del comune”
impegna il Sindaco
nella sua veste di massima autorità per la tutela della salute e benessere dei cittadini:
- ad avviare un’indagine epidemiologica nella città a partire da quelle aree dove maggiore è la segnalazione di disagi psicologici e di morbilità che, salvi i requisiti di una adeguata indagine scientifica – consenta di acquisire un oggettivo punto di partenza per ogni ulteriore iniziativa in materia.
Franco Conte
Altri firmatari
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