nr. d'ordine | nr. protocollo | data pubbl. | proponente | data protocollo |
---|---|---|---|---|
1821 | 89 | 28/09/2009 | Franco Conte |
29/09/2009 |
Venezia, 28 settembre 2009
nr. ordine 1821
n p.g. 89
Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo consiliari
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Generale
Oggetto: Anche per la Corte costituzionale, sia la Tarsu sia la Tia sono imposte - rimborsare i cittadini di una IVA indebita pagate sulle bollette senza costringerli ad una azione legale
Premesso che:
- le più recenti sentenze della Corte Costituzionale, della Corte di Cassazione e della giurisprudenza di merito (cfr. Corte Cost. 24 luglio 2009, n. 238, Cass. Civ., sez. trib. 9 agosto 2007, n. 17526., Comm. Trib. Prov.le Treviso, sez. IV, 13 febbraio 2006, n. 13) hanno stabilito che l’attuale T.I.A. (Tariffa Igiene Ambientale), al pari della precedente T.A.R.S.U. (Tassa di Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani), sulle quali si basa il sistema di finanziamento comunale della gestione dei rifiuti e della pulizia degli spazi comuni introdotto nel 1997 dal Decreto Ronchi, sono imposte;
- la giurisprudenza ha affermato che T.A.R.S.U. e T.I.A., in quanto imposte, entrate di natura pubblicistica, non sono soggette ad Iva, poiché altrimenti si verrebbe a determinare una duplice ed inammissibile imposizione rappresentata dalla stessa tariffa e dall’i.v.a. applicata su di essa, che perciò non è dovuta;
- nei giorni scorsi è stata pubblicata sui quotidiani locali la notizia di un Decreto Ingiuntivo del Giudice di Pace di Mestre tramite il quale Veritas è stata condanna a restituire gli importi corrisposti da un cittadino a titolo di i.v.a. con aggravio di spese di procedura per oltre 250 euro, ed altri ricorsi sarebbero in procinto di essere depositati avanti la competente autorità giudiziaria;
Preso atto che:
- la soc. VERITAS si è comportata correttamente sino alla definizione dell’indirizzo giurisprudenziale;
- il perseverare della soc. Veritas nel richiedere l’IVA dopo il consolidamento della giurisprudenza risulterebbe vessatorio verso gli utenti-cittadini;
- dell’opportunità di evitare uno stillicidio di cause e di connessi costi legali che premierebbero solo i più “litigiosi” rispetto a quegli utenti fiduciosi che le istituzioni e l’Azienda sapranno garantire un’adeguata e tempestiva tutela come si conviene ad un corretto rapporto con gli utenti-cittadini;
impegna il Sindaco e l’Assessore competente
quale rappresentante dell’azionista Comune, che detiene la maggioranza assoluta del capitale sociale di Veritas s.p.a., ad esercitare l’intervento idoneo affinché la soc. Veritas:
- prenda atto della illegittimità dell’Iva sulla Tia e desista da perseverare;
- provveda a rimborsare quanto richiesto ed esigito a titolo di Iva sulla Tia dal momento della sua istituzione essendo l’intero periodo di assoggettamento esente da effetti prescrittivi,
- ad accreditare la competenza dell’utente a semplice richiesta dell’utente procedendo ad elaborare quanto di competenza utilizzando la documentazione conservata in Azienda.
Franco Conte
scarica documento in formato pdf (35 kb)