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Rifondazione Comunista - Sinistra Europea - Interpellanza nr. d'ordine 472

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nr. d'ordine nr. protocollo data pubbl. proponente assessore competente data protocollo data scadenza tipo risposta
472 61 17/07/2006 Sebastiano Bonzio
 
Sindaco
Massimo Cacciari
 
e p. c.
Al Presidente del Consiglio comunale Renato Boraso
18/07/2006 17/08/2006 in Consiglio

 
tipo comunicazionedata pubblicazionetesto
risposta24-07-2006Leggi

 

Venezia, 17 luglio 2006
nr. ordine 472
n p.g. 61
 

Al Sindaco Massimo Cacciari

e per conoscenza

Al Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo consiliari
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Generale

 

Oggetto: Sollecitare urgentemente il Difensore civico al rispetto dei dettami dello Statuto e dei regolamenti: presentati urgentemente la sua prima relazione semestrale sull’attività svolta!

Tipo di risposta richiesta: in Consiglio

 

Premesso che
L’articolo 31 comma 1 dello Statuto del Comune di Venezia recita che: “È prevista l'istituzione del Difensore civico per garantire, d'ufficio o su istanza di cittadini singoli od associati, l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione segnalando abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'amministrazione comunale nei confronti dei cittadini.”
I compiti del Difensore civico sono definiti dall’apposito Regolamento di attuazione degli artt. 31-32-33 dello Statuto comunale per l’Istituzione del Difensore Civico approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 25 luglio 1994, pervenuta alla Sezione di Controllo 1.8.1994, annullata parzialmente con ordinanza della Sezione di Controllo in data 17.8.1994.
Divenuta esecutiva per le parti non annullate il 23.8.1994. Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 120 del 24/25 giugno 1996, pervenuta alla Sezione di Controllo di Venezia il 9.7.96. Divenuta esecutiva per decorso del termine il 30.7.1996.
L’articolo 32 commi 3 e 4 dello Statuto del Comune di Venezia prevedono che il Difensore civico “…dura in carica tre anni e decade dall'ufficio per il sopravvenire di cause di ineleggibilità o incompatibilità” e “…può essere revocato per gravi motivi con mozione del Consiglio Comunale presentata da almeno un terzo, ed approvata a maggioranza di due terzi, dei Consiglieri assegnati.”

L’indipendenza ed autonomia del Difensore civico, che secondo esplicita previsione dell’articolo 31 comma 2, punti 1 e 2 dello Statuto “svolge la sua funzione in piena libertà ed indipendenza; non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale”, viene tutelata dallo Statuto stesso attraverso la previsione di una autonomia economica garantita da un apposito compenso determinato dal Consiglio Comunale, il diritto di accesso ai documenti ed agli uffici così come spettante ai Consiglieri comunali, la previsione di una maggioranza qualificata, secondo quanto previsto per l’approvazione dello Statuto dall’art. 6 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, per la sua elezione e per la sua revoca (fatto che ne sottrae l’operato dal condizionamento di maggioranze politiche semplici), attraverso la dotazione di un'apposita struttura burocratica il cui organico è stabilito da un particolare regolamento.

La figura del figura del Difensore civico è da ritenersi particolarmente importante ai fini della tutela dei diritti dei cittadini e del permanere di una condotta, da parte dell’Amministrazione Comunale, basata sui fondamentali principi di efficienza, imparzialità e trasparenza.

la centralità di questa missione viene ribadita dallo Statuto (art. 32 comma 5) che prevede la costante verifica, da parte del Consiglio Comunale dell’operato del Difensore Civico che ha l’obbligo di inviare “al Consiglio Comunale ogni sei mesi una relazione dettagliata dell'attività svolta con eventuali proposte di innovazioni amministrative ed ha diritto di essere ascoltato dalla Commissione consiliare competente per riferire su aspetti particolari della propria attività” obbligo che viene ribadito e puntualizzato dal Regolamento di attuazione degli artt. 31-32-33 dello Statuto comunale per l’Istituzione del Difensore Civico che, all’ articolo 7 prevede che “Il difensore civico presenta al Consiglio Comunale ogni sei mesi una relazione sull’attività svolta con eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative. La relazione è pubblicata all’Albo Pretorio ed è esaminata dalle commissioni consiliari interessate e, a richiesta di una o più di esse, dal consiglio comunale. Trascorsi due mesi dalla presentazione della relazione il difensore civico può renderla pubblica nei modi opportuni. Le commissioni consiliari possono convocare il difensore civico per informazioni e chiarimenti sull’attività svolta. Il difensore civico ha diritto di essere ascoltato dalla prima commissione consiliare per riferire su aspetti generali della propria attività e dalle altre commissioni consiliari in ordine ad aspetti particolari”.

Il Consiglio Comunale ha provveduto a nominare con delibera n. 166 del 14 novembre 2005 il nuovo Difensore Civico, nella persona dell’Avv. Alessandro Filippi, scegliendolo, così come previsto dall’articolo 32 comma 2 dello Statuto, “in una lista di candidati esaminata dalla conferenza dei Capigruppo e formata secondo i criteri stabiliti all'art. 8 comma 2 del presente statuto previo invito a mezzo apposito bando a presentare le candidature”.

Considerato che

Sono trascorsi già nove mesi dalla nomina del nuovo Difensore civico e non risulta essere ancora stata presentata la sua prima relazione semestrale sull’attività svolta con eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative, impedendo in questo modo al Consiglio di svolgere il proprio ruolo, adempiere ai propri obblighi.
Così agendo il Difensore civico non sta mettendo il Consiglio in condizione di conoscere con precisione quali attività egli abbia svolto finalizzate a rimuovere, segnalando i fatti agli organi competenti ed al sindaco, disfunzioni o abusi della pubblica amministrazione, ritardi ingiustificati nella emanazione di atti dovuti rispetto ai termini stabiliti a norma di legge, disservizi o discriminazioni.

Tutto ciò premesso e considerato si interpella il Sindaco per sapere:

quali azioni intenda mettere in atto tese a richiamare il Difensore civico al rispetto dello Statuto e dei regolamenti vigenti imponendogli in tempi rapidi di presentare la sua prima relazione semestrale sull’attività svolta, in modo da consentire al Consiglio comunale di operare nel rispetto delle sue prerogative, così come elencate in premessa.

 

Sebastiano Bonzio

 
 
Pubblicata il 17-07-2006 ore 00:00
Ultima modifica 17-07-2006
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