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Rifondazione Comunista - Sinistra Europea - Interpellanza nr. d'ordine 438

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nr. d'ordine nr. protocollo data pubbl. proponente assessore competente data protocollo data scadenza tipo risposta
438 51 05/06/2006 Sebastiano Bonzio
 
Sindaco
Massimo Cacciari
 
e p. c.
Al Presidente della II Commissione
06/06/2006 06/07/2006 in Commissione

 
tipo comunicazionedata pubblicazionetesto
risposta19-07-2006Leggi

 

Venezia, 5 giugno 2006
nr. ordine 438
n p.g. 51
 

Al Sindaco Massimo Cacciari

e per conoscenza

Al Presidente del Consiglio comunale
Al Presidente della II Commissione
Ai Capigruppo consiliari
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Generale

 

Oggetto: Affidamento della manutenzione del patrimonio residenziale pubblico comunale a EdilVenezia: affare solo per privati?

Tipo di risposta richiesta: in Commissione

 

Premesso che

da notizie di stampa si apprende la conclamata volontà di questa Amministrazione di procedere al passaggio di funzioni e competenze in materia di manutenzione del patrimonio residenziale pubblico comunale dall’Istituzione “Abitare Venezia”, secondo il TUEL organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, alla Società per azioni EdilVenezia.

L’aspetto che più preoccupa in questo progetto, oltre al timore di ripercussioni negative sull’utenza socialmente più fragile, gli inquilini comunali, e sulla reale capacità di gestione dell’attuale situazione di emergenza abitativa, è che EdilVenezia è una società a capitale misto che vede una massiccia presenza di capitale azionario privato - secondo i dati contenuti nel sito internet della società, il 33% suddiviso tra Edilsistema srl (13.4%), Coispes – coop. spa (6.6%) e Fintecna spa (13.3%).

La vigente normativa nazionale e comunitaria esclude nettamente la possibilità di procedere ad affidamenti diretti da parte dell’Ente nei confronti di società con presenza di capitale azionario privato (Legge 109 dell’11/02/1994 e successive modifiche ed integrazioni ed il Decreto del Presidente della Repubblica del 21/12/1999 n° 554 e il Decreto del Presidente della Repubblica del 25/01/2000 n° 34) e che l’art. 35 della legge finanziaria del 2002 indica con nettezza che le società incaricate della gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale debbano essere a capitale interamente pubblico e sottoposte da parte degli enti pubblici titolari del capitale ad un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

In materia si è costituita un’importante giurisprudenza, come dimostrano le più recenti risoluzioni del Consiglio di Stato (C.d.S., sez. V, 10 marzo 2003, n.1289)sulle società di Facility Management (gestione e manutenzione degli edifici pubblici e dei loro impianti) costituite da alcune Amministrazioni per la gestione delle proprie strutture, che delimitano chiaramente la possibilità di affidamento diretto ad aziende speciali costituite ad hoc. Infatti nell’applicare la norma di cui all’art. 22 della legge n. 142 del 1990 (riproposta nel successivo art. 112 del D.P.R. n. 267/2000) – che prevede che gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono provvedere direttamente alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali anche tramite proprie aziende speciali - non è stata considerata sufficiente “la semplice riconducibilità del servizio ad un ente pubblico, occorrendo invece che il servizio abbia una sua (soggettiva ed) oggettiva qualificazione che deve garantire (oltre alla prestazione economica) una realizzazione di prevalenti fini sociali e di promozione dello sviluppo economico e civile delle relative comunità, realizzazione che certo non può essere riferita ad una mera prestazione economica svolta a favore di un Comune".

Nella medesima direzione va interpretata la deliberazione del Consiglio di Stato Sez. V, 18/9/2003 n. 5316.

Il quadro legislativo delineato, tra l’altro, si riferisce quasi esclusivamente ad “appalti di opere” mentre la presente Amministrazione vorrebbe affidare ad EdilVenezia anche la gestione amministrativa dell’inquilinato, concretando quindi un vero e proprio “appalto di servizi” ad una Società per azioni con partecipazione privata.

È quanto meno da ritenere dubbio che società come Fintecna spa, che oltre a partecipare alla Stretto di Messina S.p.A. - la Società Concessionaria per la progettazione, realizzazione e gestione del collegamento stabile tra la Sicilia e il Continente – offre una serie di servizi immobiliari strutturati “Nell’ottica di agevolare la collocazione del patrimonio immobiliare pubblico sul mercato e di fornire servizi alla Pubblica Amministrazione, Fintecna è impegnata insieme a Lazard nel ruolo di “gestore vendite” degli immobili non residenziali S.C.I.P. (Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici) già di proprietà degli Enti previdenziali (Enpals, Inail, Inpdai, Inpdap, Inps, Ipost, Ipsema) e dello Stato Italiano (Demanio), rientranti nell’operazione SCIP2 (entrambe ben note ai cittadini del quartiere INPDAP della Cita). La collocazione degli immobili sul mercato è prevista dal piano di riordino e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, così come delineato dalla Legge 23 novembre 2001 n. 410” siano in grado di garantire, oltre alla prestazione economica, la realizzazione dei prevalenti fini sociali e di promozione dello sviluppo economico e civile delle relative comunità previsti dalla normativa".

Considerato che

appare evidente a prima vista come il percorso individuato da questa Amministrazione, la costituzione di un vero e proprio regime di monopolio sulle manutenzioni pubbliche a favore di una Società che vede una consistente presenza di soggetti privati al suo interno, risulta essere in palese contrasto con le normative vigenti ed in clamorosa violazione delle norme comunitarie sulla concorrenza.

Se questa Giunta ed il Consiglio intendessero procedere nei propositi indicati si rischierebbe di trovarsi di fronte ad una lunga sequela di ricorsi nelle sedi giuridicamente competenti – dall’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici alla Magistratura ordinaria – finalizzati alla verifica della liceità dei conseguenti atti compiuti dall’Amministrazione ed a far valere quanto previsto dalla normativa, nazionale e comunitaria, vigente, con la fondata prospettiva che dette azioni giudiziarie abbiano successo.

Tutto ciò premesso e considerato si interpella il Sindaco, stante la sua delega alla Programmazione, controllo e partecipazioni societarie, per conoscere se:

Sia effettiva intenzione di questa Giunta perseguire l’obiettivo di procedere al passaggio di funzioni e competenze in materia di manutenzione del patrimonio residenziale pubblico comunale dall’Istituzione “Abitare Venezia”, secondo il TUEL organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, alla Società per azioni EdilVenezia.

In caso affermativo, se non ritenga opportuno verificare, attraverso gli organismi esistenti e competenti ad esprimersi sulla regolarità degli atti compiuti dall’Amministrazione (il Segretario Generale in primis), come forma di autotutela, se il percorso individuato da questa Amministrazione, la costituzione di un vero e proprio regime di monopolio sulle manutenzioni pubbliche a favore di una Società che vede una consistente presenza di soggetti privati al suo interno, risulti effettivamente essere in contrasto con le normative vigenti ed in violazione delle norme comunitarie sulla concorrenza, al fine di evitare di esporre l’Amministrazione al rischio di trovarsi di fronte ad una lunga sequela di ricorsi nelle sedi giuridicamente competenti con la fondata prospettiva che dette azioni giudiziarie abbiano successo.

Non ritenga opportuno venire a riferire con urgenza presso la competente commissione consiliare cosa intenda fare questa Amministrazione sull’argomento, vista la delicatezza della materia e la sua estrema rilevanza dal punto di vista sociale.

 

Sebastiano Bonzio

 
 
Pubblicata il 05-06-2006 ore 00:00
Ultima modifica 05-06-2006
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