nr. d'ordine | nr. protocollo | data pubbl. | proponente | assessore competente | data protocollo | data scadenza | tipo risposta |
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41 | 35 | 27/06/2005 | Tobia Bressanello |
Assessore Gianfranco Vecchiato |
30/06/2005 | 30/07/2005 | scritta |
tipo comunicazione | data pubblicazione | testo |
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risposta | 23-11-2005 | Leggi |
Venezia, 27 giugno 2005
nr. ordine 41
n p.g. 35
All'Assessore Gianfranco Vecchiato
e per conoscenza
Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo Consiliari
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Generale
Oggetto: Edilizia ed urbanistica - Distanza tra le costruzioni.
Tipo di risposta richiesta: scritta
Premesso che:
- con ricorso notificato il 24. 06.04 e depositato il 02.07.04, il Presidente del consiglio dei ministri ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 40 e 50, comma 8,lettera c) della legge Regione Veneto 23.04.2004,N°11. recante norme per il governo del territorio;
- L’art. 50, comma 8 lett. c) della legge R. V. 23.04.04 N°11 - prevede la possibilità che i piani regolatori generali definiscano distanze minori di quelle stabilite nell’art.9 del D.M. N° 1444 del 68, nelle zone territoriali omogenee B (parti di territorio totalmente o parzialmente edificate diverse dagli agglomerati urbani che rivestono carattere storico) e C1 ( parti del territorio destinati a nuovi complessi insediativi);
- Il D.M. N° 1444 prevede per tali zone la distanza minima assoluta di 10 metri, nonché per la zona C, tra pareti finestare di edifici antistanti, la distanza minima pari all’altezza del fabbricato più alto
Visto che:
La Corte Costituzionale – sentenza 16 giugno 2005 N°232 ha dichiarato:
a) In materia di distanze tra fabbricati, costituisce principio fondamentale, fissato in epoca risalente ma ancora di recente ribadito, quello secondo cui la distanza minima deve essere determinata con legge statale, mentre in sede locale, sempre ovviamente nei limiti della ragionevolezza, possono essere fissati limiti maggiori. L’ordinamento statale consente deroghe alle distanze minime con normative locali, purchè però siffatte deroghe siano previste in strumenti urbanistici funzionali ad un assetto complessivo ed unitario di determinate zone del territorio. Tali principi si ricavano dall’art.873 cod. civ. e dall’ultimo comma dell’art.9 del d.m. 2 aprile 1968, n.1444,emesso ai sensi dell’art. 41 –quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (introdotto dall’art.17 della legge 6 agosto 1967, n.765) avente efficacia precettiva e inderogabile, secondo un principio giurisprudenziale consolidato.
b)L’illegittimità costituzionale dell’art.50, comma 8 lett. c) della legge della Regione Veneto 23.04.04, N°11 (Norme per il governo del territorio), il quale prevede la possibilità che i Piani regolatori generali definiscano distanze minori di quelle stabilite nell’art.9 del d. m. n. 1444 del 1968,
SI CHIEDE
di conoscere le ricadute, di tale pronunciamento, rispetto:
1.al potenziale contenzioso con i privati;
2.all’assetto urbanistico e edilizio che il comune di Venezia si è dato attraverso l’approvazione e/o adozione di nuovi piani urbanistici e regolamenti.
Tobia Bressanello
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