nr. d'ordine | nr. protocollo | data pubbl. | proponente | assessore competente | data protocollo | data scadenza | tipo risposta |
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1483 | 85 | 23/09/2008 | Giovanni Salviato Alfonso Saetta |
Assessore Sandro Simionato |
29/09/2008 | 29/10/2008 | scritta |
tipo comunicazione | data pubblicazione | testo |
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risposta in Consiglio comunale | 14-04-2009 | Leggi |
Venezia, 23 settembre 2008
nr. ordine 1483
n p.g. 85
All'Assessore Sandro Simionato
e per conoscenza
Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo Consiliari
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Generale
Oggetto: Circolo Ippico Venezia – Lido
Tipo di risposta richiesta: scritta
CONSIDERATO CHE
con n. 14505 di repertorio del 11.01.2008 il Comune di Venezia affidava la conduzione del Centro Ippico CA’ BIANCA - LIDO alla Società Circolo Ippico Venezia Lido.
RILEVATO CHE
in suddetto disciplinare si sono riscontrate alcune gravi anomalie, ovvero:
- tra le premesse nell’individuare il soggetto a cui affidare la gestione dell’impianto il Comune di Venezia ha interpellato esclusivamente la Federazione Italiana Sport Equestri e non il CONI. Tale operazione ha di fatto escluso molti soggetti interessati alla gestione degli impianti poiché detta Federazione è solo uno dei soggetti competenti ma non di certo l’unico; per ottenere un parere esaustivo si doveva interpellare il CONI, ovvero tutte le organizzazioni sportive nazionali, allo stesso federate.
- all’art. 1 si definisce l’impianto sportivo adatto secondo la legge e i regolamenti del CONI, in realtà detto impianto non è a norma e pertanto non può essere dato in affidamento finchè non diventi tale.
- all’art. 5 si richiama i gestore a garantire i criteri di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro (L. 626) di dare comunicazione ai Servizi Sportivi del nominativo del responsabile della sicurezza. Tutto ciò è assurdo perché non avendo consegnato l’impianto a norma, chi gestisce non può essere in grado di condurre l’impianto; inoltre paradossalmente il Comune si manleva da ogni responsabilità al riguardo.
- all’art. 9 inoltre il comune obbliga il gestore ad accantonare una somma di Euro 8.000,00 annui per intervenire nell’impianto in ordine alle seguenti categorie di lavori: ripristino delle funzionalità in caso di guasti, manutenzione straordinaria programmata, migliorie delle parti strutturali. Orbene l’Amministrazione comunale nel riconoscere la necessità di intervenire nella struttura, che appunto viene affidata non essendo a norma, e quantifica detti interventi in complessivi euro 64.000,00. Da una sommaria ricognizione detta cifra può al massimo coprire la dipintura dell’edificio e il rifacimento degli intonaci.
- all’art.16 (ISPEZIONI) si prevedono a quelle eventualmente installate facendo riferimento ai ripetitori telefonici. E’ singolare che non ci sono ripetitori telefonici installati nella struttura, né ce ne saranno poiché il luogo non è indicato nel PIANO PER LE ANTENNE. Ci si chiede perché specificare tale previsione, quando, tra l’altro nel recente passato era stata avviata una raccolta di firme tra la cittadinanza, contraria all’ipotesi de quo, ed invero nelle vicinanze sono presenti la biblioteca civica e pure una scuola per l’infanzia.
- all’art. 20 (REVOCA CONCESSIONE) Tra le cause che provocano la revoca esiste quella per mancata manutenzione, tuttavia essa non è immediata ma induce i gestore a non fare manutenzione se non dopo i controlli(entro 30 giorni da essi) o anche oltre tale data pagando semplici ammende. Cosa più grave si riconosce che esistono delle criticità strutturali, ambientali e urbanistiche (l’impianto non è previsto nel piano regolatore).Per tale motivo, come spiegato in partenza il Comune di Venezia non dovrebbe affidare l’impianto senza prima averlo reso idoneo, e comunque il fatto che non sia previsto nel piano per la città nell’attuale sito ne rende praticamente impossibile la ristrutturazione.
- all’art. 21 (ACCORDO ECONOMICO) siamo di fronte ad un canone irrisorio di 1.200,00 euro all’anno che contrasta con il valore dell’area e l’utilizzo commerciale dell’area che ne viene fatto (le tariffe qui applicate agli utenti sono superiori a quelle applicate in maneggi privati che hanno costi e rischio d’impresa ben superiori), valore dell’area che va valutato per il reale uso urbanistico a cui la stessa è destinata.
- all’art. 22 la variazione di ragione sociale qui prevista può essere un modo di eludere la cessione d’azienda.
- all’art. 23 ritorna il problema dell’impianto che non è a norma fin dall’origine.
TUTTO CIÒ PREMESSO
e rilevato si interpella il Sindaco e l’assessore allo Sport ;
affinché sia data risposta ai quesiti e alle anomalie ivi indicate e per conoscere quali azioni l’amministrazione comunale intenda intraprendere, ovvero per tutelare l’utenza, anche minore nell’esercizio dell’attività fisica, e in considerazione delle tariffe che sommariamente sono state fornite si chiede anche se l’irrisorio sforzo manutentivo di fatto non ricada sull’utenza che invece dovrebbe godere di tariffe concorrenziali e cioè più basse delle corrispondenti strutture private.
Giovanni Salviato
Alfonso Saetta
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